Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4706 del 30/11/2012


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 4706 Anno 2013
Presidente: BARDOVAGNI PAOLO
Relatore: CAPOZZI RAFFAELE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) PIROMALLI ANGELO N. IL 04/06/1972
2) MAGNOLI ROSA N. IL 18/03/1975
avverso l’ordinanza n. 349/2009 CORTE APPELLO di REGGIO
CALABRIA, del 22/02/2011
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELE CAPOZZI;
lette/watite le conclusioni del PG Dott. S et„….u, 5 in
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Data Udienza: 30/11/2012

N.46623/12-RUOLO N. 3 C.C.N.P. (1992)

RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza del 22 febbraio 2011 la Corte d’appello di Reggio Calabria ha
respinto l’opposizione proposta da PIROMALLI Angelo e MAGNOLI Rosa avverso il
proprio precedente provvedimento del 10 luglio 2009, con il quale era stata
disposto la confisca ex art. 12 sexies del d.l. n. 306 del 1992 di un appartamento
sito in Gioia Tauro, via Reggio Emilia n.7, acquistato dal PIROMALLI con rogito

Rosa ed acquistata nel 2006.

2.La Corte d’appello di Reggio Calabria ha ritenuto inadeguata la
documentazione fornita dal PIROMALLI, condannato per il reato di cui all’art. 74
del d.P.R. n. 309 del 1990, per provare che la somma occorsa per l’acquisto
dell’appartamento anzidetto gli era stata donata dal padre, che aveva in
quell’epoca venduto un terreno al prezzo di 190.000.000 di lire; ha disatteso
quanto sostenuto dalla MAGNOLI, secondo cui l’acquisto della Fiat Punto era
stato da lei effettuato con danaro di cui aveva la disponibilità, attesa la modestia
del prezzo d’acquisto (€ 3.000,00).

2.Avverso detta ordinanza della Corte d’appello di Reggio Calabria PIROMALLI
Angelo e MAGNOLI Rosa ricorrono per cassazione per il tramite del loro
difensore, che ha dedotto:
I)-violazione di legge, per avere la Corte territoriale motivato in modo del tutto
inadeguato il rigetto della revoca della confisca dell’appartamento di Gioia Tauro
da essi chiesta, avendo il PIROMALLI dimostrato in modo serio la titolarità di
lecite risorse economiche per acquistare detto immobile, tali da superare
l’immagine reddituale da lui rappresentata al fisco;
II)-violazione di legge e carenza di motivazione circa il diniego della revoca della
confisca dell’autovettura Fiat Punto, risultando del tutto mancante ogni
argomentazione idonea a giustificare il rigetto dell’istanza di revoca della
confisca;
III)-violazione di legge per carenza assoluta di motivazione, per non avere il
provvedimento impugnato valutato le memorie e gli elaborati tecnici prodotti per
dimostrare la loro capacità reddituale, a prescindere dai redditi da essi
fiscalmente dichiarati.

CONSIDERATO IN DIRITTO

dell’il luglio 1997 e di un’autovettura Fiat Punto, intestata alla moglie MAGNOLI

1.11 ricorso proposto da PIROMALLI Angelo e MAGNOLI Rosa è solo parzialmente
fondato, nei limiti di cui appresso.
2.1 ricorrente lamentano il rigetto dell’opposizione da essi proposta avverso il
provvedimento con cui la Corte d’appello di Reggio Calabria ha disposto la
confisca di un appartamento sito in Gioia Tauro, via Reggio Emilia n.7, acquistato
dal PIROMALLI con rogito dell’il luglio 1997 e di un’autovettura Fiat Punto,
intestata alla moglie MAGNOLI Rosa ed acquistata nel 2006.
convertito nella legge n.356 del 1992, per essere stato PIROMALLI Angelo
condannato per il reato di cui all’art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990 e per non
avere egli dimostrato capacità reddituali lecite tali da giustificare l’acquisto dei
beni di cui sopra.
3.E’ da ritenere incensurabile nella presente sede, siccome conforme ai canoni
della logica e della non contraddizione, la motivazione addotta dal
provvedimento impugnato per respingere l’istanza di revoca della confisca riferita
all’appartamento di Gioia Tauro.
Correttamente invero la Corte territoriale ha ritenuto inadeguata la
documentazione offerta dai ricorrenti, i quali hanno sostenuto che la provvista di
danaro necessaria per l’acquisto dell’immobile anzidetto era stata effettuata dal
padre di PIROMALLI Angelo, che aveva in quel periodo venduto un terreno di sua
proprietà; tuttavia il compromesso all’uopo esibito era privo dell’autenticazione
della sottoscrizione delle parti; non era stata addotta alcuna prova idonea a
documentare l’effettivo passaggio del danaro dai compratori al venditore;
neppure era stato prodotto il rogito notarile con cui il terreno sarebbe stato
formalmente venduto dai genitori del PIROMALLI a terzi.
Nella presente sede di legittimità peraltro il PIROMALLI neppure ha allegato
documentazione idonea a provare la veridicità di quanto da lui sostenuto in sua
difesa, si che il suo ricorso è da qualificare aspecifico e privo dell’indispensabile
requisito dell’autosufficienza.
4.11 provvedimento impugnato è al contrario completamente privo di motivazione
in ordine al diniego di revoca della confisca dell’auto Fiat Punto, intestata a
MAGNOLI Rosa, si che, con riferimento a tale ultimo bene, l’ordinanza impugnata
va annullata con rinvio degli atti alla Corte d’appello di Reggio Calabria, affinché,
in piena autonomia di giudizio, provveda a sopperire alla rilevata carenza
motivazionale.
2

Trattasi di confisca disposta ai sensi dell’art.12 sexies del d.l. n. 306 del 1992,

Ma&
Annulla l’ordinanza impugnata relativamente alla confisca dell’auto Fiat Punto e
rinvia per nuovo esame in proposito alla Corte d’appello di Reggio Calabria.
Rigetta nel resto il ricorso.

Così deciso il 30 novembre 201j.

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