Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47056 del 25/09/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 47056 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: GENTILE DOMENICO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
FALCO GIOVANNA N. IL 12/11/1974
avverso l’ordinanza n. 426/2013 TRIB. LIBERTA’ di MILANO, del
25/03/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO GENTILE;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Udit i difensor

Data Udienza: 25/09/2013

Udito il Sostituto Procuratore Generale dott. Antonio Gialanella che ha concluso
per l’inammissibilità del ricorso ;
Letti il ricorso ed i motivi proposti;

1.1)-Nell’ ambito del procedimento penale a carico di :
FALCO GIOVANNA
indagata unitamente alla sorella Falco Assunta ed altri, in ordine all’imputazione
ex art. 648 bis CP per riciclaggio di monete provenienti da delitti, mediante l’uso di
macchinette cambia-monete;
1.2)-11 GIP presso il Tribunale di Monza emetteva
l’ordinanza cautelare
dell’obbligo di presentazione alla PG 15.02.2013 , che veniva confermata dal
Tribunale per il riesame in sede di gravame ;
1.3)-Avverso il provvedimento del tribunale , ricorre per cassazione il difensore
dell’indagata, deducendo:
MOTIVI ex art. 606,10 co , lett. b) c) c.p.p.
2.1)-Violazione dell’art. 273 CPP per rigetto del gravame nonostante l’assenza del
requisito della gravità indiziaria;
-il ricorrente lamenta che il Tribunale non abbia tenuto conto dei rilievi difensivi e
che abbia fondato la decisione sulla ricorrenza di numerose intercettazioni
telefoniche che, però, essendo intercorse con Falco Assunta , erano prive di
significatività indiziaria in quanto indicative solo dei rapporti tra sorelle;
2.2)-violazione dell’art. 274 CPP per difetto di motivazione riguardo alle esigenze
cautelari; al riguardo erano state trascurate le circostanze :
-che in analogo
procedimento la ricorrente era stata ritenuta meritevole del beneficio della
sospensione condizionale della pena; -che, in ogni caso, si trattava di fatti risalenti a
circa due anni addietro; -che non vi era alcun elemento per ritenere il pericolo di
reiterazione del reato;
CONSIDERATO IN FATTO
3.1)- 3.0)4 motivi di ricorso sono totalmente infondati.
3.1)-Le doglianze mosse dalla ricorrente non tengono conto del fatto che il
provvedimento impugnato contiene una serie di valutazioni ancorate a precisi dati
fattuali ed appaiono immuni da vizi logici o giuridici.
Infatti il Tribunale del riesame ha con esaustiva , logica e non contraddittoria
motivazione , evidenziato tutte le ragioni , fattuali e giuridiche, che sostengono il
provvedimento restrittivo impugnato, rilevando, in via preliminare che dagli atti
emergeva in maniera chiara il grave quadro indiziario in ordine al contestato reato di
riciélaggiò di monete provenienti da delitto, argomentando:
-che la commissione dei fatti e la diretta partecipazione al reato della prevenuta
rinvenivano dalle indagini di PG nonché dalle conversazioni telefoniche nelle

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CONSIDERATO IN FATTO

Il Tribunale compie così una valutazione di fatto , in ordine alla sussistenza dei
gravi indizi, che appare congruamente motivata, con richiami a specifici rilievi
fattuali , priva di illogicità evidenti e in proposito va ricordato che, in tema di misure
cautelari personali , il controllo di legittimità è circoscritto all’esclusivo esame
dell’atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due
requisiti, uno di carattere positivo e l’altro negativo, la cui presenza rende l’atto
incensurabile in sede di legittimità : 1) l’esposizione delle ragioni giuridicamente
significative che lo hanno determinato ; 2) l’assenza di illogicità evidenti, risultanti
“prima facie” dal testo del provvedimento impugnato , ossia la congruità delle
argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento. (vedi Cassaz. Pen.
sez. IV, 06.07.2007 n. 37878 ) .
Risultano pertanto destituite di fondamento, in questa sede cautelare, le deduzioni
difensive riguardo all’insufficienza degli elementi indiziari, atteso che il concetto
di “gravità degli indizi”, secondo quanto disposto dall’art. 273 c.p.p., postula
un’obiettiva precisione dei singoli elementi indizianti i quali, nel loro complesso
devono consentire di pervenire logicamente ad un giudizio che, senza raggiungere il
grado di certezza richiesto per un’affermazione di condanna, sia di alta probabilità
dell’esistenza del reato e della sua attribuibilità all’indagato ( Cassazione penale,
sez. III, 15/11/2011, n. 6598)
Tali principi inducono a ritenere inammissibili anche i motivi relativi alla ricorrenza
delle esigenze cautelari , atteso che sul punto il Tribunale ha evidenziato il concreto
rischio di recidiva, tratto: -dalla reiterazione dei fatti delittuosi -dalla dimostrata
capacità di organizzazione nella consumazione dei reati, per come emergeva dal
contatto con i fornitori di banconote macchiate e dal tentativo di procedere
direttamente alla smacchiatura , così che risultava dimostrata la proclività della
prevenuta a compiere tali reati;
Il Tribunale ne ricava la necessità di sottoporre l’indagata alla misura cautelare, per
altro attenuata, apparendo necessaria ai fini di assicurare un controllo sulla
prevenuta e di frenare la sua pericolosità;
Il Tribunale ha compiuto così una valutazione di puro fatto, in ordine al pericolo di
recidiva ed alla idoneità della misura , che appare congruamente motivata, con
richiami a specifici rilievi fattuali , priva di illogicità evidenti.
Del tutto congrua risulta la motivazione riguardo alla circostanza che per altra
vicenda la prevenuta è stata ritenuta meritevole del beneficio della sospensione
condizionale laddove l’ordinanza richiama il principio dell’autonomia dei giudizi
di merito rispetto alla fase cautelare (vedi in proposito : Cassazione penale, sez. VI,
08/02/2007, n. 14653 CED Cass. pen. 2007, rv 236870 ) e la improbabile

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quali la Falco Giovanna parlava apertamente della sua attività di cambio delle
monete compiuta unitamente alla sorella Assunta e “Piero”;
-che emergeva anche la consapevolezza della provenienza delle monete posto che in
altra conversazione la medesima riferiva di avere appreso da Piero che aveva
bisogno di soldi per pagare il suo fornitore di “banconote macchiate” e che lei
stessa aveva cercato di smacchiare alcune banconote “macchiate” ;

rinnovazione di tale beneficio in ordine al presente e diverso procedimento, specie
ove si tenga conto della pena edittale prevista dal reato contestato.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p. , con il provvedimento che dichiara inammissibile il
ricorso, l’ imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle
spese del procerlihiéntò , nonché —ravviSandOsi prófili di COlpa nella detérininaíióné
della causa di inammissibilità— al pagamento a favore della Cassa delle Ammende,
della somma di €.1000,00 , così equitativamente fissata in ragione dei motivi
dedotti.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di € 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deliberato in camera di consiglio, il 25.09.2013
Il Consigliere Estensore
Dott. Domenico Gentile

Il Pre snte
ondo Libero Carmenini
Do

Consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

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