Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47055 del 25/09/2013
Penale Sent. Sez. 2 Num. 47055 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: GENTILE DOMENICO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FALCO ASSUNTA N. IL 15/08/1981
avverso l’ordinanza n. 427/2013 TRIB. LIBERTA’ di MILANO, del
25/03/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO GENTILE;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.
Udit i difensor Avv.;
Data Udienza: 25/09/2013
Udito il Sostituto Procuratore Generale dott. Antonio Gialanella che ha concluso
per l’inammissibilità del ricorso ;
Letti il ricorso ed i motivi proposti;
1.1)-Nell’ambito del procedimento penale a carico di :
FALCO ASSUNTA
Indagata unitamente alla sorella Falco Giovanna in ordine all’imputazione ex art.
648 bis CP per riciclaggio di monete provenienti da delitti, mediante l’uso di
macchinette cambia-monete;
1.2)-11 GIP presso il Tribunale di Monza emetteva l’ordinanza di custodia cautelare
in data 15.02.2013 , che veniva confermata dal Tribunale per il riesame in sede di
gravame ;
1.3)-Avverso il provvedimento del tribunale , ricorre per cassazione il difensore
dell’indagato, deducendo:
MOTIVI ex art. 606 ,1° co , lett. b) c) c.p.p.
2.1)-Violazione dell’art. 273 CPP per rigetto del gravame nonostante l’assenza del
requisito della gravità indiziarla;
-il ricorrente lamenta che il Tribunale non abbia tenuto conto dei rilievi difensivi e
che abbia fondato la decisione sulla ricorrenza di numerose intercettazioni
telefoniche che, però, essendo intercorse con Falco Giovanna , erano indicative dei
rapporti tra sorelle ed erano prive di significatività indiziaria;
2.2)-violazione dell’art. 274 CPP per difetto di motivazione riguardo alle esigenze
cautelari;
CONSIDERATO IN FATTO
3.1)-Nelle more del procedimento di legittimità , in data 31.07.2013, l’Avv.
Antonio Lucio Abbondanza, difensore della ricorrente, ha depositato nella
cancelleria di questa Corte l’atto di rinuncia al ricorso, evidenziando come sia
venuta meno la materia del contendere dal momento che la misura cautelare era stata
revocata.
L’intervenuta scarcerazione per revoca della misura cautelare rende inammissibile il
ricorso proposto dall’indagata per sopravvenuta carenza di interesse.
Per la sussistenza dell’interesse ad impugnare è, infatti, indispensabile che
l’impugnazione sia idonea a rimuovere un pregiudizio costituente conseguenza
derivante dagli effetti diretti del provvedimento impugnato.
L’interesse ad impugnare una misura cautelare, cioè, deve essere pratico, concreto ed
attuale e va valutato in relazione al pregiudizio che il provvedimento è idoneo a
determinare sulla sfera giuridica dell’impugnante nel procedimento. Cassazione
penale, sez. VI, 22/02/1993
Ogni altro interesse, come ad esempio quello sostanziale connesso all’eventuale
diritto alla riparazione per ingiusta detenzione, non è apprezzabile in questa sede
non essendo stato prospettato in alcun modo in sede di comunicazione dell’avvenuta
scarcerazione.
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CONSIDERATO IN FATTO
Per altro, il sopravvenuto difetto di interesse all’impugnazione è una causa di
inammissibilità che prevale su quella della rinuncia all’impugnazione, eventualmente
concorrente, perchè più favorevole, non comportando la condanna al pagamento
delle spese. Cassazione penale, sez. I. 09/01/2009, n. 2483
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deliberato in Roma il 25 settembre 2013
Il Consigliere Estensore
Doti. Domenico Gentile
Consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso , avendo presente che
l’inammissibilità per sopravvenuta carenza d’interesse, determinata da fatti
indipendenti dalla volontà del ricorrente, non comporta la condanna alle spese.
Sez. II, 17 maggio 2006, n. 30669, De Mitri, in C.E.D. Cass., n. 234859.