Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47054 del 25/09/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 47054 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: GENTILE DOMENICO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GODINO ANDREA N. IL 16/03/1976
avverso l’ordinanza n. 107/2013 TRIB. LIBERTA’ di ROMA, del
28/03/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO GENTILE;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Uditi dif or Avv.;

Data Udienza: 25/09/2013

CONSIDERATO IN FATTO
1.1)41 G1P presso il Tribunale di
Civitavecchia, con ordinanza del
17.01.2013, rigettava la richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare
degli arresti domiciliari ovvero di sostituzione a svolgere attività lavorativa avanzata
nell’interesse di :
GODINO ANDREA
già condannato in primo grado alla pena di anni 4 e mesi 4 di reclusione per il reato
di estorsione aggravata continuata, in concorso con altri, commessa con minaccia
attraverso l’uso di una pistola;
1.2)-11 Tribunale per il riesame di Roma, con ordinanza del 28.03.2013 ,
respingeva l’appello e confermava il provvedimento impugnato.
2.0)-Avverso tale decisione, ricorre per cassazione il difensore di Godino
Andrea,
MOTIVI ex art. 606 ,1° co , lette) c.p.p.
1)-violazione di legge per omessa motivazione , essendosi rigettata l’istanza con
motivazione apodittica, senza prendere in considerazione gli elementi favorevoli
all’imputato, quali: il decorso del tempo, la chiusura della fase processuale di primo
grado, la concessione dell’attenuante dell’avvenuto risarcimento del danno , il
corretto- contportainento ossérvàtò durante la detenzione domiciliare;
2)-il provvedimento impugnato andava censurato anche riguardo alla autorizzazione
al lavoro esterno illogicamente rigettata sul presupposto della mancata produzione
di documentazione in ordine allo stato di indigenza, senza considerare la
documentazione offerta dalla quale risultava che il nucleo familiare dell’imputato
poteva contare solo sul modesto stipendio della moglie, gran parte del quale veniva
assorbito dal pagamento del mutuo ;
CHIEDE pertanto l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I motivi di ricorso sono infondati.
3.1)-Le doglianze mosse dal ricorrente non tengono conto del fatto che il
provvedimento impugnato contiene una serie di valutazioni ancorate a precisi dati
fattuali ed appaionò immuni da Vizi logici 6 giuridici.
In proposito va ricordato che, in tema di misure cautelari personali , il
controllo di legittimità è circoscritto all’esclusivo esame dell’atto impugnato al fine
di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere
positivo e l’altro negativo, la cui presenza rende l’atto incensurabile in sede di
legittimità : 1) l’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno
determinato, 2) l’assenza di illogicità evidenti, risultanti “prima facie” dal testo del
provvedimento impugnato, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine

1

Udito il Sostituto Procuratore Generale dott. Antonio Gialanella che ha concluso
per il rigetto del ricorso ;
Udito il Difensore
Avv. Pietro Messina che ha concluso per l’accoglimento dei
motivi di ricorso :
Letti il ricorso ed i motivi proposti;

-

2

giustificativo del provvedimento. (vedi Cassaz. Pen. , sez. IV, 06.07.2007 n.
37878).
3.2) – Invero , quanto al merito, il Tribunale, ha congruamente e logicamente
motivato in ordine alle ragioni , in punto di fatto, per le quali ha ritenuto tutt’ora
sussistenti le esigenze cautelari giustificative della misura cautelare degli arresti
domiciliari osservando, per altro, come nessun elemento nuovo fosse stato offerto
rispetto a quelli già presi in considerazione per l’attenuazione dell’originaria misura
cautelare della custodia in carcere, così correttamente argomentando nel senso che
la richiesta di revoca di una misura coercitiva non può basarsi sulla contestazione
dell’esistenza dei gravi indizi di colpevolezza o delle esigenze cautelari posti a
fondamento della stessa, avendo questi già formato oggetto di giudizio, ma deve
indicare gli elementi di novità pretermessi dal giudice o nel frattempo sopravvenuti,
che hanno fatto venir meno o attenuato le condizioni per mantenere ferma la misura
Cassazione penale, sez. VI, 10/02/2000, n. 657
3.3) Al riguardo, ha osservato che gli argomenti difensivi contenuti nella
richiesta fossero stati già presi in considerazione al momento dell’attenuazione della
originaria misura e che il decorso del tempo e la corretta esecuzione degli obblighi
connessi al regime degli arresti domiciliari non fossero idonei ad integrare il
concetto dell’elemento nuovo, in conformità al principio già espresso anche da
questa Sezione, per il quale, nel giudizio cautelare, la verifica circa l’attualità della
misura carceraria deve operarsi in forza del criterio secondo cui l’attenuazione o
l’esclusione delle esigenze cautelari non può essere desunta dal solo decorso del
tempo di esecuzione della misura o dall’osservanza puntuale delle prescrizioni,
dovendosi valutare ulteriori elementi di sicura valenza sintomatica.
Cassazione penale, sez. II, 20/04/2011, n. 21424
3.4)-Ugualmente infondata la censura relativa all’omessa considerazione del
riconoscimento dell’attenuante del risarcimento del danno atteso che, sul punto, la
motivazione non risulta illogica, avendo osservato, con incensurabile valutazione in
fatto, che l’avvenuto risarcimento del danno non poteva annullare la valenza della
gravità del fatto commesso e la pericolosità sociale manifestata dal prevenuto, in
ordine alla quale il Tribunale riteneva adeguata la misura in vista di una
irrinunciabile cautela sociale.
Al riguardo va ricordato che questa corte di legittimità non ha alcun potere di
revisione , non solo degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate dai
giudici del merito, ivi compreso lo spessore degli indizi, ma anche di rivalutazione
delle condizioni soggettive dell’indagato in relazione alle esigenze cautelari ed
all’adeguatezza della misura applicata, trattandosi di apprezzamenti di merito
rientranti nel compito esclusivo ed insindacabile del giudice che ha applicato la
misura e del giudice del riesame. Cassazione penale, sez. V, 27/04/2012, n. 23626
3.5)-Corretta risulta la motivazione anche in riferimento al rapido
esaurimento del giudizio di primo grado, laddove il Tribunale ha ricordato la
notevole entità della pena riportata rispetto al presofferto, nell’ottemperanza del
principio di proporzionalità che, nel corso dell’esecuzione della custodia cautelare, è
rimessa al prudente apprezzamento del giudice, pur quando sia decorso un lungo
periodo di restrizione, e né può prescindere da un’attenta valutazione di tutte le
circostanze del caso, con specifico riferimento alla persistenza o meno delle esigenze
cautelari ritenute sussistenti al momento dell’adozione della misura.
Cassazione penale, sez. V, 12/02/2009, n. 21195

3.7)-Consegue il rigetto del

ricorso e la condanna alle spese ex art. 616

c.p.p.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deliberato in Roma, il 25 settembre 2013
Il Consigliere Estensore

Presidente

3.6)-Tali principi rendono manifesta l’infondatezza anche delle censure
relative al rigetto della richiesta di autorizzazione al lavoro esterno che è stato
correttamente motivato , laddove il Tribunale ha rilevato l’assenza di
documentazione adeguata, non essendo sufficiente la produzione del reddito della
moglie e delle spese per il mutuo, essendo necessaria anche la documentazione
relativa alla condizione reddituale dell’imputato.
Si è ritenuto che, in tema di disciplina degli arresti domiciliari, l’assoluta indigenza
dell’imputato, che rappresenta una delle Condizioni perché possa essere autorizzato
dal giudice ad allontanarsi dal luogo di arresto per esercitare un’attività lavorativa,
deve essere riferita ai bisogni primari dell’individuo e dei familiari a suo carico,
dovendo farsi riferimento alle condizioni reddituali e patrimoniali del soggetto,
eventualmente comprensive delle utilità economiche costituenti anche esse reddito
personale, che siano corrisposte dalle persone obbligate per legge o per rapporti
contrattuali al suo mantenimento per motivi che prescindano dalla capacità al lavoro
dell’assistito. Cassazione penale, sez. VI, 03/06/2005, n. 32574

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