Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47052 del 25/09/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 47052 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: GENTILE DOMENICO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
RIVIECCIO FABIO N. IL 29/07/1991
avverso l’ordinanza n. 23/2013 TRIB. LIBERTA’ di BOLOGNA, del
25/01/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO GENTILE;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Uditi difenso v .;

Data Udienza: 25/09/2013

Udito il Sostituto Procuratore Generale dott. Antonio Gialanella che ha concluso
per l’inammissibilità del ricorso ;
Letti il ricorso ed i motivi proposti;
CONSIDERATO IN FATTO

1.2)-Successivamente, con ordinanza del 17.12.2012, il prevenuto veniva ammesso
al regime degli arresti domiciliari con divieto di comunicare con persone estranee al
nucleo familiare ;
1.3)-Con nota del 18.12.2012 , i C.C. di Napoli , Stazione di San Carlo Arena,
segnalavano di avere tratto in arresto l’indagato perché sorpreso nel vano scale
condominiale a colloquio con persone estranee al nucleo familiare ;
1.4)-In conseguenza di tanto il PM chiedeva al Giudice procedente l’aggravamento
della misura che però veniva respinta, essendosi ritenuta tale condotta non elusiva
degli obblighi imposti;
1.5)-Il Tribunale per il riesame di Bologna, con ordinanza del 25.01.2013, in
accoglimento dell’appello del PM, aggravava la misura, applicando al Rivieccio la
misura cautelare della custodia in carcere, sul rilievo della consumazione del reato di
evasione da parte dell’indagato e della violazione degli obblighi imposti ;
2.0)-Avverso tale decisione , ricorre
difensore di fiducia, deducendo:

per cassazione il Rivieccio a mezzo del

MOTIVI ex art. 606,1° co , lett. b) e) c.p.p.
-Il ricorrente censura la decisione impugnata per:
2.1)-Violazioriè di legge ed illogicità dellà motivazione nella parte in cui aveva
ritenuto per accertata la consumazione del reato di evasione, nonostante che la
condanna per tale reato non sia divenuta irrevocabile e, nonostante la mancanza di
un effettivo aggravamento delle esigenze cautelari;
CHIEDE pertanto l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3.0)-1 motivi di ricorso sono totalmente infondati.
3.1)-Le doglianze mosse dal ricorrente non tengono conto del fatto che il
provvedimento impugnato contiene una serie di valutazioni ancorate a precisi dati
fattuali ed appaiono immuni da vizi logici o giuridici.

1

1.1)-Con ordinanza del 29.09.2012 veniva applicata la misura cautelare della
custodia in carcere nei confronti di :
RIVIECCIO FABIO
perché indagato per i delitti di rapina e lesioni aggravate in concorso;

3.2)-11 Tribunale compie così una valutazione in fatto, in ordine alla commissione
del delitto di evasione ed alla violazione degli obblighi imposti con gli arresti
domiciliari, del tutto legittima in questa fase cautelare del tutto svincolata
dall’accertamento penale in ordine alla sussistenza del reato, ricavandone la
conclusione dell’incapacità dell’indagato ad attenersi ai principi di autodisciplina
insiti nella misura cautelare attenuata , con motivazione congrua , priva di illogicità
evidenti, e in proposito va ricordato che, in tema di misure cautelari personali, il
controllo di legittimità è circoscritto all’esclusivo esame dell’atto impugnato al fine
di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere
positivo e l’altro negativo, la cui presenza rende l’atto incensurabile in sede di
legittimità : 1) l’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno
determinato ; 2) l’assenza di illogicità evidenti, risultanti “prima facie” dal testo del
provvedimento impugnato, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine
giustificativo del provvedimento. (vedi Cassaz. Pen. , sez. IV, 06.07.2007 n. 37878)
3.3)-Per altro, la valutazione del Tribunale è conforme al principio per il quale
l’allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari integra il delitto di evasione e
non può equipararsi alla violazione di una “prescrizione inerente agli obblighi
imposti” con la misura cautelare (art. 276 c.p.p.), in quanto la permanenza nel
domiciliò costituisce l’obbligò essenziale dell’arrestato e non uria delle prescrizioni ad
esso inerenti. Cassazione penale, sez. VII, 03/02/2011, n. 8604
In senso conforme si è espressa la Sez. VI, 22 febbraio 1999, n. 3948, in C.E.D.
Cass., n. 213887 nella quale la Corte precisa come il reato di evasione si consumi
con il “semplice volontario allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari,
indipendentemente dalla asserita intenzione di farvi ritorno”;
Con la precisazione che le aree condominiali in genere, ivi compresi androni del
palazzo in cui è sito l’abitazione in cui è agli arresti il soggetto attivo, non possono
essere considerate pertinenze dell’abitazione, non costituendo nè parte integrante nè
pertinenza esclusiva di essa . Cassazione penale, sez. VI, 05/02/2013, n. 7780
3.4)-Tali principi inducono a ritenere inammissibili anche i motivi relativi al
riscontro dell’effettivo aggravamento delle esigenze cautelari , atteso che sul punto il
Tribunale ha evidenziato come la commissione del delitto di evasione in uno alla
violazione delle prescrizioni imposte evidenziavano l’insofferenza dell’imputato al
rispetto delle regole ed, ove valutate in uno alla gravità del fatto predatorio
commesso, emergeva evidente la necessità di sottoporre l’indagato alla massima
delle misure cautelari, apparendo tutte le altre inadeguate alla personalità
dell’imputato ed alla pericolosità dimostrata

Infatti il Tribunale del riesame ha con esaustiva , logica e non contraddittoria
motivazione , evidenziato tutte le ragioni , fattuali e giuridiche, che sostengono il
provvedimento restrittivo impugnato, rilevando:
-che il Rivieccio si era allontanato dall’abitazione nella quale era ristretto agli
arresti domiciliari;
-che le scale del condominio erano un luogo diverso da tale abitazione;
-che aveva violato anche il divieto di comunicare con estranei al nucleo familiare;

-Si tratta di una motivazione congrua in tema di criteri di scelta delle misure
cautelari, ove è legittimo il riferimento alle specifiche modalità e circostanze del
fatto ed al comportamento processuale dell’indagato ai fini della motivazione circa
l’applicazione della custodia in carcere, costituendo l’esame di tali elementi il
parametro diretto e significativo per interpretare la personalità dell’agente e la
mancanza di idoneità di misure più attenuate per fronteggiare tale pericolosità.
Cassazione penale, sez. II, 24/09/2008, n 38615
3.6)-Consegue il rigetto del ricorso.
Ai sensi dell’art. 616 c.p.p. , con il provvedimento che
rigetta il ricorso ,
l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del
procedimento.

Si provveda a norma dell’art. 28 norme regolamentari c.p.p
PQM
Rigetta il ricorso e Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Si provveda a norma dell’art. 28 norme regolamentari c.p.p.
Così deliberato in camera di consiglio, il 25.09.2013
Il Consigliere Estensore
Dott. Domenico Ge tile

Il residente
Dott. condo Libero Carmenini

3.5)-Anche in questo caso il Tribunale ha compiuto una valutazione in fatto in
ordine alla idoneità della misura, che appare congruamente motivata, con richiami a
specifici rilievi fattuali , priva di illogicità evidenti

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