Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4705 del 30/11/2012


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 4705 Anno 2013
Presidente: BARDOVAGNI PAOLO
Relatore: CAPOZZI RAFFAELE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) COZZA MASSIMILIANO N. IL 11/12/1976
avverso l’ordinanza n. 162/2010 CORTE APPELLO di CATANZARO,
del 07/01/2011
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELE CAPOZZI;
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lette/sentite le conclusioni del PG Dott. F
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Data Udienza: 30/11/2012

N.13386/11-RUOLO N. 1 C.C.N.P. (1991)

RITENUTO IN FATTQ
1.Con ordinanza del 7 gennaio 2011 la Corte d’Appello di Catanzaro quale
giudice dell’esecuzione, ha rigettato la richiesta, formulata da COZZA
Massimiliano, intesa ad ottenere in fase esecutiva, ex artt. 666 e 671 c.p.p.,
l’applicazione della continuazione fra i fatti giudicati:
1)-dal G.I.P. di Lamezia Terme il 16 novembre 1999, per illegale detenzione e

accertati il 19 aprile 1999;
2)-dalla Corte d’Appello di Catanzaro il 15 dicembre 2006 per il reato di
partecipazione ad associazione di stampo mafioso, accertato dalla fine del 2000
ad oggi.

2.La Corte d’Appello di Catanzaro ha rilevato la carenza della prova rigorosa del
programma criminoso unico, tale da unificare i fatti giudicati con le due sentenze
di cui sopra, avendo ritenuto del tutto indimostrato quanto sostenuto dal
ricorrente, avere cioè egli fatto parte della cosca mafiosa operante nella zona di
Paterno Calabro fin dalla metà degli anni 90, ricoprendo il ruolo di braccio
armato del gruppo, si che la violazione in materia di armi, di cui alla prima
sentenza, aveva costituito una spedizione oltre provincia da lui effettuata in
compagnia del capo CHIRILLO Francesco per rifornire di armi la cosca mafiosa
cui apparteneva.
Ostava invero a detta ricostruzione dei fatti la circostanza che il reato
associativo, di cui alla seconda sentenza indicata in premesse, gli era stato
contestato dalla fine del 2000 ad oggi e quindi in epoca successiva alla violazione
legge armi ed alla ricettazione delle stesse, di cui alla prima sentenza.

3.Avverso detto provvedimento della Corte d’Appello di Catanzaro propone
ricorso per cassazione COZZA Massimiliano per il tramite del suo difensore, che
ha dedotto erronea applicazione della legge penale e motivazione contraddittoria,
avendo egli rappresentato alla propria psiche un disegno criminoso unitario, in
forza del quale, per accostarsi al gruppo mafioso noto come cosca Chirillo
operante in Paterno Calabro, era dapprima entrato nella disponibilità della
stessa, per essere poi pervenuto gradualmente fino alla sua completa
intraneizzazione nella cosca mafiosa anzidetta, la quale esisteva ed era stata
operativa fin dal gennaio 1999; ed i suoi collegamenti con detta cosca
sussistevano anche in epoca anteriore al 2000, tenuto conto dei suoi legami di
parentela con CHIRILLO Carmine, capo della cosca; del fatto che si fosse trattato

porto in luogo pubblico di armi e munizioni, nonché ricettazione delle stesse,

di cosca armata, con conseguente rilievo del suo ruolo di fornitore di armi; delle
dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia AMODIO e DE NAPOLI Oreste.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso proposto da COZZA Massimiliano è infondato.
2.Con essi il ricorrente lamenta la mancata concessione del beneficio della
continuazione fra i reati, giudicati dalle due sentenze, ormai passate in
materia di violazione legge armi e ricettazione delle stesse, commessi nell’aprile
1999, la seconda avente ad oggetto il reato di partecipazione ad associazione si
stampo mafioso dalla fine del 2000 ad oggi.
3.Come correttamente rilevato dalla Corte d’Appello di Catanzaro con l’ordinanza
impugnata, l’unicità del disegno criminoso, necessaria per la configurabilità del
reato continuato e per l’applicazione della continuazione nella fase esecutiva, non
può identificarsi con la generale tendenza a porre in essere determinati reati,
ovvero con una scelta di vita che comporta la reiterazione di condotte criminose
nel tempo, atteso che, per aversi continuazione fra reati ai sensi dell’art. 81 c.p.,
è necessario che le singole violazioni costituiscano parte integrante di un unico
programma deliberato, almeno nelle sue linee essenziali, fin dalla commissione
della prima, per conseguire un determinato fine, essendo quindi indispensabile
che tutti gli episodi siano effettivamente frutto di un’originaria ed unica ideazione
e determinazione volitiva (cfr., in termini, Cass.2^, 7.3.04 n. 18037).
4.Secondo la giurisprudenza di legittimità per aversi continuazione fra il reato
associativo ed i singoli reati fine è necessario che i reati fini siano stati oggetto di
volizione nelle loro linee essenziali fin dal momento della costituzione del
sodalizio criminoso (cfr., in termini, Cass. 1^, 21.1.09 n. 8451, rv. 243199).
5.La fattispecie in esame è per la verità speculare rispetto a quella esaminata
dalla giurisprudenza di legittimità, avendo il ricorrente chiesto nella presente
sede il riconoscimento del vincolo della continuazione fra i reati in materia di
armi e di ricettazione delle stesse, commessi nel 1999 ed il reato di
partecipazione alla cosca mafiosa nota come cosca Chirillo, contestatogli come da
lui commesso dalla fine del 2000 e quindi in epoca successiva rispetto ai primi,
sostenendo pertanto l’unicità del disegno criminoso fra la commissione del reato
fine in materia di armi e di ricettazione ed il reato associativo, in quanto i primi
2

giudicato, descritte in parte narrativa, di cui la prima avente ad oggetto reati in

+1.

due sarebbero stati da lui commessi in vista della sua partecipazione al sodalizio
mafioso.

6.Anche nel caso in esame non è tuttavia ravvisabile la ritenuta continuazione fra
il reato associativo e quello in materia di armi, ostandovi la circostanza che la
sua partecipazione al clan mafioso Chirillo è stata giudizialmente accertata come
iniziata alla fine del 2000, si che costituisce mera illazione non supportata da
alcun concreto riscontro l’ipotizzato collegamento fra gli anteriori reati di

partecipazione ad associazione mafiosa, contestatogli come commesso in epoca
successiva e cioè ad iniziare dalla fine del 2000.

7.11 ricorso proposto da COZZA Massimiliano va pertanto respinto, con sua
condanna al pagamento delle spese processuali.

ELQRS.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 30 novembre 2012.

violazione legge armi e ricettazione di armi, commessi nel 1999 ed il reato di

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