Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4705 del 08/01/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 4705 Anno 2014
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: BARBARISI MAURIZIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
Cannizzaro Rocco

n. il 17 marzo 1987

avverso
la sentenza 19 giugno 2012 — Corte di Appello di Reggio Calabria;
sentita la relazione svolta dal Consigliere dott. Maurizio Barbarisi;
udite le conclusioni del rappresentante del Pubblico Ministero, in persona del dr.

Francesco Mauro Iacoviello, sostituto Procuratore Generale della Corte di Cassazione, che ha chiesto il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali;

Data Udienza: 08/01/2014

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Prima Sezione penale

Svolgimento del processo
1. — Con sentenza deliberata in data 19 giugno 2012, depositata in cancelleria
il 14 agosto 2012, la Corte di Appello di Reggio Calabria, in parziale riforma della
sentenza 1 ottobre 2009 del Tribunale di Palmi, riduceva la pena inflitta a Cannizzaro Rocco, per il reato di cui all’art. 4 L. 110/75 a quella ritenuta di giustizia.
1.1. — Secondo la ricostruzione del fatto operata nella sentenza gravata, Can-

terno della propria autovettura una carabina marca GAMO mod. 610 F. cal. 4,5 e
una confezione di n. 40 pallini di piombo dello stesso calibro. In sede di giudizio,
l’imputato dichiarava spontaneamente che il giorno del controllo aveva ritirato l’arma lasciata in precedenza da un armiere per una riparazione per poi portarsela
presso l’abitazione di un amico (con cui si era trattenuto per cena) testandone il
funzionamento. Il giudice, pur ritenendo che la carabina non avesse una potenzialità sufficiente per poter essere definita un’arma, non di meno riteneva che la medesima dovesse rientrare nella categoria delle armi improprie, ai sensi dell’art. 4 L.
110/75, mentre la tesi difensiva era generica e inattendibile atteso che non era stata indicato l’armiere che aveva provveduto a riparare un’arma che risultava peraltro
essere stata appena comprata (sicché non era neppure necessitante di riparazioni).
2. — Avverso il citato provvedimento ha personalmente interposto tempestivo
ricorso per cassazione Cannizzaro Rocco chiedendone l’annullamento.
Con l’unico motivo di gravame il ricorrente ha rilevato l’inosservanza ed erronea
applicazione della legge penale posto che, a seguito dell’entrata in vigore della L.
526/1999 e del successivo decreto ministeriale n. 362/01, il porto senza giustificato
motivo di una carabina con le caratteristiche di quelle detenute (art. 9 del decreto)
è depenalizzato e soggetto solo alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma pecuniaria prevista dall’art. 16 del decreto citato. Una carabina depotenziata come quella in sequestro non è dunque un’arma bensì uno strumento, dal
momento che le armi sono tali in senso proprio solo perché non hanno altra destinazione che l’offesa alla persona e se hanno un’altra destinazione sono strumenti e
non armi. Se la legge dichiara che le armi liberalizzate sono di modesta capacità
offensiva vuol dire che esclude che siano assimilabili alle armi proprie e quindi potranno tutt’al più essere equiparate a strumenti sportivi. Che il porto non fosse nella fattispecie finalizzato all’offesa alla persona era poi reso evidente nella circostanza dal fatto che l’arma non era carica e che i proiettili si trovavano chiusi all’interno

Pubblica udienza: 8 gennaio 2014 — Cannizzaro Rocco

RG: 6527/13, RU: 2;

nizzaro Rocco, da un controllo effettuato dai Carabinieri, risultava trasportare all’in-

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Prima Sezione penale

di una scatola; non vi è prova infine che le finalità del porto fossero di natura offensiva avendo dovuto essere tutt’al più contestato il mero trasporto.

Motivi della decisione
3. — Il ricorso è destituito di fondamento e va rigettato.

aria compressa integra il reato contravvenzionale di cui all’art. 4, legge n. 110 del
1975 quando la potenzialità offensiva dell’arma non sia particolarmente elevata e
rilasci un’energia cinetica inferiore a 7,5 joule (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 13601 del
23/03/2011, rv. 249920, Boracchi; N. 33670 del 2005 rv. 232278, N. 27783 del
2006 rv. 234967) e questo perché un’arma depotenziata rimane pur sempre
un’arma e giammai uno strumento, proprio perché, seguendo lo stesso ragionamento della difesa, le armi sono proprie solo perché non hanno altra destinazione
che l’offesa alla persona, come nella fattispecie, atteso che la modesta capacità offensiva non fa solo per questo diventare un’arma un mero strumento. Difatti basterebbe un mero semplice potenziamento dell’arma in questione, in modo da sviluppare un’energia cinetica superiore a 7,5 joule per ottenere un’arma lesiva.
Occorre inoltre rilevare che, nella fattispecie, le finalità del trasporto sono state
ritenute dal giudice, con argomentazioni immuni da vizi logici e giuridici, inverosimili e non attendibili per le giustificazioni addotte dal prevenuto sicché, a prescindere
dal trasporto in sé e dalla normativa attualmente in vigore in relazione al trasporto
di armi ad aria compressa depotenziate, era la condotta del porto presso l’abitazione di terzi che veniva in evidenza come condotta integrante reato. È appena
poi il caso di rammentare che, nell’ipotesi di porto di arma depotenziata, non vi è
bisogno di prova circa l’uso della stessa per finalità offensive essendo sufficiente
l’usabilità della medesima, insita nella funzionalità dell’arma. E l’arma, per ammissione del medesimo imputato, era stata peraltro usata per provarne il suo funzionamento.
4. — Al rigetto del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali

per questi motivi
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Pubblica udienza: 8 gennaio 2014 — Cannizzaro Rocco —

RG: 6527/13, RU: 2;

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3.1 — Per giurisprudenza consolidata di questa Corte il porto di una pistola ad

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Prima Sezione penale

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, 1’8 gennaio 2014

Il Presidente

onsigliere estensore

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