Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47048 del 25/09/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 47048 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: PRESTIPINO ANTONIO

SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Genova
Nei confronti di :
Gallio Antonio, n. il 26.2.1957
awerso l’ORDINANZA del Tribunale della Libertà di Genova
del 9.4.2013
Udita la relazione fatta dal consigliere
PRESTIPINO ANTONIO
Sentito il Procuratore Generale, dr Antonio Gialanella, che ha concluso per l’annullamento con
rinvio del prowedimento impugnato.

Data Udienza: 25/09/2013

Ritenuto in fatto
1.Con ordinanza del 18.3.2013, il gip del tribunale di Chiavari applicava nei confronti di
Gallio Antonio la misura cautelare della custodia in carcere per i reati di tentato furto
aggravato (capo A) delrincolpazione prowisoria) e ricettazione (capo B).
2. Il Tribunale della Libertà di Genova, in parziale accoglimento della richiesta di riesame
proposta dall’indagato, annullava l’ordinanza genetica relativamente al capo A) e sostituiva
la misura custodiale con quella dell’obbligo di dimora nel Comune di Rapallo.
2.1. Ricorda il giudice territoriale che il Gallio era stato tratto in arresto insieme ad un
complice a seguito di un’attività di polizia diretta a monitorare gli spostamenti in vari
Comuni del UN’Ho dell’autovettura del presunto complice, ritratta frequentemente presso
abitazioni ed esercizi pubblici da sistemi locali di video sorveglianza. Il giorno dell’arresto, il
Gallio e il suo complice erano stati notati mentre scavalcavano il muro di recinzione di un
edificio scolastico e all’interno del mezzo posto sotto sorveglianza dalle forze dell’ordine,
parcheggiato nei pressi, erano stati ritrovati arnesi atto allo scasso. Il Gallio, nell’occasione,
aveva accompagnato il coindagato a bordo di un’autovettura Ford Fiesta, all’interno della
quale erano stati rinvenuti e oggetti riconducibili a furti precedenti. Altri oggetti di
provenienza furtiva venivano rinvenuti in altri luoghi indicati dagli indagati. In sede di
convalida dell’arresto, il Gallio aveva ammesso di essersi recato nei pressi dell’edifico
scolastico per commettere un furto, ma di avere poi desistito da tale proposito; ammetteva
di avere commesso i furti degli oggetti ritrovati nella sua autovettura e altrove. Analoghe
dichiarazioni rendeva il complice.
3. Il tribunale escludeva la configurabilità del tentativo di furto rilevando che i due indagati
non erano andati al di là dell’introduzione nell’area dell’edificio scolastico, sul quale non
risultavano segni di effrazione; ribadiva invece la configurabilità del delitto di ricettazione
per gli oggetti di provenienza furtiva risultati in possesso degli indagati, pur segnalando la
necessità di ulteriori accertamenti per verificare il coinvolgimento diretto del Gallio nei furti.
4. In punto di esigenze cautelari, i giudici territoriali rilevavano la sussistenza del pericolo di
reiterazione dei reati sulla base della gravità dei fatti e dei molteplici precedenti specifici a
carico del Gallio, che escludevano l’occasionalità delle condotte, anche in considerazione
dell’impossibilità dell’indagato di contare su fonti di reddito lecite; ma considerando i dubbi
sulla qualificazione giuridica del fatto sub B), ritenevano più congrua una misura cautelare
meno afflittiva.
Ricorre il PM, deducendo l’illogicità e contraddittorietà del prowedimento impugnato in
punto di valutazione delle esigenze cautelari, alla stregua del più che negativo giudizio
prognostico formulato dagli stessi giudici territoriali nei confronti dell’indagato, in sostanza
palesemente rivelatore dell’inadeguatezza in funzione social preventiva di misure cautelari
non restrittive indipendentemente dalla qualificazione giuridica del fatto sub B).
Ha resistito al ricorso il difensore del Gallio, depositando memoria scritta.
Considerato in diritto
Il ricorso è fondato.
I giudici territoriali dopo avere formulato una serie di considerazioni univocamente
convergenti nel senso della notevole pericolosità sociale del Gallio, modulano poi
l’intervento cautelare nei termini di cui il PM ricorrente deduce ‘inadeguatezza in funzione
social preventiva, essenzialmente in ragione delle incertezze sulla qualificazione giuridica
del fatto in relazione al possesso di oggetti di provenienza furtiva da parte dell’imputato. Ma
in definitiva, sia pure in termini alquanto perplessi il tribunale conferma il titolo cautelare
sotto il profilo della qualificazione giuridica del fatto come ricettazione; sotto altro riguardo,
nemmeno spiega perché l’eventuale responsabilità del ricorrente per il reato (o, meglio, per
i reati presupposti), in relazione alle circostanze dei fatti rilevabili dalle indagini,
comporterebbe una così significativa attenuazione del quadro cautelare.

Va pertanto pronunciato l’annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio al
Tribunale di Genovalm, r4 10 –tieumi- P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Genova.
Così de • in ‘orna, nella camera di consiglio, il 25.9.2013
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