Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47046 del 25/09/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 47046 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: PRESTIPINO ANTONIO

SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
Bertoni Alessandro n. il 28.8.1962
awerso l’ORDINANZA del Tribunale della Libertà di Roma
del 12.3.2013
Udita la relazione fatta dal consigliere
PRESTIPINO ANTONIO
Sentito il Procuratore Generale, dr Antonio Gialanella, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
sentito per il ricorrente, l’aw. Giovanni Salomia, che ha concluso per raccoglimento del ricorso

Data Udienza: 25/09/2013

1. Violazione dell’art. 521 c.p.p.; Il tribunale avrebbe risposto alle deduzioni difensive
relative alla genericità delle dichiarazioni dell’Ambrosini in ordine a due titoli
asseritamente rilasciati al Bertoni nell’Agosto e nel dicembre 2009, riferendo il
meccanismo usurario non alle scambio o allo “sconto” di assegni, secondo quello che
sarebbe il circoscritto sostrato di fatto dell’imputazione cautelare per il delitto di usura,
ma all’attività commerciale ( “il sistema principale”) esercitata dall’indagato , che
avrebbe lucrato vantaggi economici sproporzionati da fittizie operazioni di
compravendita di autovetture poste in essere con la persona offesa come titolare della
soc. Olimpicar.

Ritenuto in fatto
1.Con ordinanza del 12.3.2013, il Tribunale della Libertà di Roma ha rigettato la richiesta di
riesame proposta da Bertoni Alessandro awerso l’ordinanza di applicazione della misura
cautelare degli arresti domiciliari emessa nei suoi confronti dal gip dello stesso tribunale il
15.2.2013 per i reati di usura continuata e tentata estorsione in danno di Ambrosini Marco.
2. I rapporti usurari, secondo l’accusa, venivano dissimulati con la tecnica dell’intestazione
fittizia alla persona offesa di autovetture oggetto di compravendite simulate assistite da
finanziamento, che poi l’indagato rivendeva restituendo all’Ambrosini una minima parte del
prezzo ricavato, in tal modo ottenendo vantaggi usurari. In tale contesto si sarebbe inserito
il tentativo di estorsione, al quale sarebbe riferibile un fax “intimidatorio” spedito
all’Ambrosini dal Bertoni per indurlo a pagare. Il Tribunale ha confermato la valutazione
della gravità indiziaria a fronte delle osservazioni della difesa che aveva sottolineato il
carattere confuso e farraginoso della ricostruzione dei fatti da parte dell’Ambrosini, le
incertezze sui titoli consegnati all’indagato dalla persona offesa nell’Agosto 2009 e nel
dicembre del 2009, e le perplessità emerse in ordine alle dichiarazioni della persona offesa
sul rilascio di un assegno di euro 2500 nell’ambito di un’operazione di sconto e di un altro
assegno alterato nell’importo, con la consapevolezza della contraffazione da parte
dell’Ambrosini. La difesa aveva anche rilevato Innoffensività” del fax che era stato spedito
alla persona offesa, iniziativa considerata dall’accusa alla stregua di una specifica condotta
estorsiva.
3. Rilevano i giudici territoriali, che le accuse
dell’Ambrosini, devono ritenersi
sufficientemente dettagliate e attendibili nel loro nucleo essenziale, oltre che riscontrate
anche documentalmente. La persona offesa aveva datato l’inizio dei suoi rapporti con ;I
Bertoni, titolare di una rivendita di auto, la “Olimpic car” nel 2003. Si era trattato, in un
primo momento, di normali rapporti commerciali, ma in seguito l’imputato avrebbe
approfittato delle condizioni di difficoltà finanziare in cui si era venuto a trovare l’Ambrosini
per alcune vicissitudini personali e familiari, facendogli acquistare, con l’intervento di
compiacenti società finanziarie, costose autovetture, che rimanevano esposte in vendita
nell’autosalone dell’imputato, che dopo averle trasferite a terzi su mandato dell’Ambrosini,
corrispondeva allo stesso solo una minima parte del prezzo di vendita. La persona offesa si
sarebbe quindi trovato in una spirale perversa, aggravando sempre più la propria posizione
finanziaria, e sarebbe stato sottoposto ad insistenti pressioni da parte dell’indagato per
ottenere il pagamento delle autovetture, fino alle minacce consistite nell ‘avvertimento che
della riscossione sarebbe stato incaricato “un amichetto’:
3.1. l’analisi della documentazione bancaria acquisita agli atti avrebbe infine fornito
significative conferme alle dichiarazioni dell’Ambrosini ai fini della ricostruzione del
meccanismo usurario.
4. In punto di esigenze cautelari, il tribunale sottolinea la protrazione nel tempo e la
complessa articolazione organizzativa delle condotte usurarie, come indice del pericolo di
reiterazione dei reati, affermando anche il pericolo di inquinamento probatorio.
5. Ha proposto ricorso per cassazione II Bertoni per mezzo del proprio difensore, per i
seguenti motivi:

Considerato in diritto
Il ricorso è infondato.
1.Quanto al primo motivo, si deve premettere che in effetti, il giudice del riesame cautelare,
pur avendo il potere di confermare il provvedimento applicativo della misura anche per
ragioni diverse da quelle ivi indicate, trova un limite alla sua cognizione e conseguente
decisione nella necessaria correlazione ai fatti posti a fondamento della misura cautelare,
che non possono essere sostituiti o integrati da ipotesi accusatorie autonomamente
formulate in base a dati di fatto diversi, spettando, invece, al P.M. il potere di procedere
nella fase delle indagini preliminari, in qualsiasi momento ed anche nel corso dell’udienza
per il riesame delle misure cautelari, alle modificazioni fattuali della contestazione ( Sez. 2,
Sentenza n. 29429 del 20/04/2011, Scaccia e altro).
1.1. La diretta ricognizione del prowedimento genetico in atti (non allegato al ricorso)
consente però di disattendere le deduzioni difensive in punto di fatto, perché tanto la
rubrica accusatoria che la motivazione dell’ordinanza cautelare fanno ampio riferimento al
meccanismo commerciale descritto anche nell’ordinanza del Tribunale del riesame, che non
si vede del resto come avrebbe potuto evocare “autonomamente” rapporti così complessi e
articolati nel tempo. Altro è che le motivazioni del prowedimento impugnato possano non
essere esattamente corrispondenti ai rilievi difensivi, perché un eventuale difetto di
“correlazione” in questo senso non ricadrebbe nell’area dell’art. 521 c.p.p. Ma va anche
rilevato che il Tribunale si occupa in realtà dei due assegni dell’Agosto e del Dicembre
2009, ammettendo in sostanza la possibilità di qualche confusione della persona offesa per
la difficoltà della ricostruzione della vicenda processuale.
2. Il secondo motivo sconta l’errore di prospettiva iniziale, nella misura in cui la difesa
ricollega il difetto di motivazione dell’ordinanza impugnata proprio alla presunta violazione
del principio di correlazione. Peraltro, “correlandosi” al meccanismo commerciale fin
dall’origine assunto dall’accusa come rilevante dato di prova, il Tribunale dà conto
ampiamente delle proprie valutazioni sulla gravità indiziaria per il delitto di usura, con
argomentazioni che appaiono esenti da censura sul piano logico-giuridico e che in larga
parte non sono nemmeno oggetto di specifiche interlocuzioni difensive.
3. In ordine al delitto di tentata estorsione, la gravità indiziaria è affermata dal Tribunale
non solo in riferimento al fax inviato dal Bertoni all’Ambrosini al nuovo indirizzo di
quest’ultimo dopo un lungo periodo di silenzio ma anche (vedi pag. 3), sulla base della
minaccia dellIndagato di inviare alla persona offesa “un amichetto” o altro soggetto
solitamente adibito al recupero dei crediti del primo e già distintosi in passato per i suoi
metodi “persuasivi”. Si può discutere del significato intimidatorio del fax, non dell’allusione
ad emissari anonimi e/o capaci di energiche pressioni sui debitori.
4. Le esigenze cautelari sono state correttamente affermate dal Tribunale sulla base della
protrazione nel tempo dell’attività usuraria e dell’articolazione organizzativa del “sistema
principale”. Le deduzioni difensive sono alquanto generiche e fanno leva, ancora una volta,
sulla questione della correlazione; escluso il sistema principale, l’attività usuraria si
ridurrebbe allo scambio di qualche assegno. Si è detto però che il meccanismo commerciale

2. Manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla sottolineatura di elementi
indiziari del tutto eterogenei e diversi rispetto all’incolpazione prowisoria; il motivo
costituisce uno sviluppo di quello sub 1.
3. Manifesta illogicità della motivazione in ordine alla valutazione della gravità indiziaria
per il delitto di tentata estorsione; il motivo è incentrato soprattutto sulla vicenda del
fax che il Bertoni avrebbe spedito alla persona offesa, con un’iniziativa della quale il
tribunale avrebbe del tutto arbitrariamente affermato il carattere intimidatorio e il
riferimento a richieste di pagamento del debito usurario.
4. Manifesta illogicità della motivazione in punto di valutazione delle esigenze cautelari.
Sarebbe evidente l’indebita enfatizzazione del periculum libertatis da parte dei giudici
territoriali, anche per l’illegittima considerazione del “sistema principale”.

che produceva vantaggi usurari è stato legittimamente considerato dal tribunale, che non
illogicamente ne trae indicazioni sul periculum libertatis..
Alla stregua delle precedenti considerazioni, il ricorso va pertanto rigettato, con la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il corso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in

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