Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47045 del 25/09/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 47045 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: PRESTIPINO ANTONIO

SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
Moldovan Mihai n. il 19.7.1987
awerso l’ORDINANZA del Tribunale della Libertà di Roma
del 20.3.2013
Udita la relazione fatta dal consigliere
PRESTIPINO ANTONIO
Sentito il Procuratore Generale, dr Antonio Gialanella, che ha concluso per l’inammissibilità del
ricorso; sentita, per il ricorrente, l’avv. Angela Porcelli, che ha concluso per raccoglimento del
ricorso.

Data Udienza: 25/09/2013

In fatto e in diritto
Letto il ricorso proposto nell’interesse di Moldovan Mihai awerso l’ordinanza del Tribunale della
Libertà di Roma del 20.3.2013, che rigettò l’istanza di riesame avanzata dallo stesso ricorrente
contro il prowedimento applicativo della misura cautelare della custodia in carcere emesso nei suoi
confronti dal Gip del Tribunale di Tivoli 1’11.3.2013 per il reato di riciclaggio in concorso;
ritenuto che in punto di gravità indiziaria la difesa ripropone in sostanza le stesse deduzioni
sottoposte al giudice del riesame in ordine alla localizzazione del punto di osservazione dal quale i
verbalizzanti avrebbero rilevato il coinvolgimento nei fatti del ricorrente, ma respinte dal Tribunale
sulla base del rilievo, logicamente ineccepibile, che la documentazione fotografica prodotta dalla
difesa non dimostrava che i verbalizzanti avessero eseguito il servizio di osservazione proprio dal
luogo ritratto nelle fotografie, per il resto rinviando, con argomentazioni altrettanto ineccepibili, alle
risultanze del verbale di arresto e della perquisizione eseguita nei locali dove si svolgeva l’attività di
“smontaggio” di autoveicoli e ricordando le confuse, contraddittorie e implausibili dichiarazioni rese
dallo stesso ricorrente sui motivi della sua presenza sul posto;
ritenuto che in punto di esigenze cautelari non si presta in alcun modo alle censure difensive la
valorizzazione dei precedenti di polizia del ricorrente, essendo comunque le valutazioni del
tribunale solidamente ancorate anche al rilievo della gravità dei fatti, per le connotazioni
“professionali” dell’attività di riciclaggio, implicanti la collocazione dei fatti in un più ampio contesto
di relazioni criminali, ciò che giustifica la valutazione di esclusiva adeguatezza della più grave
misura carceraria;
ritenuto pertanto che il ricorso è manifestamente infondato, e va dichiarato inammissibile, con la
conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della
somma di euro 1000,00 alla cassa delle ammende, commisurata all’effettivo grado di colpa dello
stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità; ritenuto che la cancelleria
dovrà provvedere agli adempimenti di cui all’art. 94 co 1 ter disp. Att. C.p.p.;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al
versamento della somma di euro 1000,00 alla cassa delle ammende; si provveda a norma dell’art.
94 co 1 ter disp. Att. C.p.p.
Così de’o in Roma, il. 25.9.2013.

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