Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47044 del 25/09/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 47044 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: PRESTIPINO ANTONIO

SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
Di Pietra Claudio, n. il 27.12.1986
avverso l’ORDINANZA del Tribunale della Libertà di Palermo
del 15.3.2013
Udita la relazione fatta dal consigliere
PRESTIPINO ANTONIO
Sentito il Procuratore Generale, dr Antonio Gialanella, che ha concluso per l’inammissibilità del
ricorso.

Data Udienza: 25/09/2013

In fatto e in diritto
Con ordinanza del 5.2.2013, il Tribunale di Trapani rigettava la richiesta difensiva di revoca
della misura della custodia cautelare in carcere in precedenza disposta dal Gip nei confronti
di Di Pietra Claudio con provvedimento restrittivo del 15.11.2011 per due fatti di tentata
estorsione in danno di Strongone Eugenio Salvatore e Strongone Paolo (capo D)
dellImputazione) e per un estorsione consumata in danno di Caruso Francesco,
Il Tribunale della Libertà di Palermo, con ordinanza del 15.3.2013, rigettava l’istanza di
riesame dellIndagato.
Secondo la ricostruzione dei fatti contenuta nel prowedimento impugnato, il Di Pietra era
intervenuto in due momenti della vicenda processuale oggetto del capo D); una prima
volta, nel pomeriggio del 15.3.2011, quando si era recato presso Strongone Paolo insieme
al coimputato Cangemi Alberto, per intimargli di contattare Cammareri Paolo, indicato
dall’accusa come il mandante del Cangemi e del Di Pietra, e dominus della pretesa
estorsiva; una seconda volta, con un’iniziativa intimidatoria “individuale”.
I giudici del riesame rilevavano che Strongone Eugenio Salvatore, sentito in dibattimento
dopo il rinvio a giudizio dei due imputati, aveva confermato i fatti; peraltro, anche
Strongone Paolo aveva sostanzialmente finito con il confermare le accuse, sia pure con
qualche tentennamento e reticenza. Riguardo all’imputazione sub I), i giudici del riesame
sottolineavano che anche Caruso Francesco pur se con qualche esitazione, aveva ribadito il
coinvolgimento nei fatti del ricorrente.
I giudici territoriali affermavano quindi che il quadro cautelare restava immutato, sia sotto il
profilo della gravità indiziaria che sotto quello delle esigenze social preventive.
Ricorre il difensore, deducendo la mancanza, contraddittorietà e ed illogicità della
motivazione in relazione alla valutazione de novum; per i fatti estorsivi in danno dei fratelli
Strongone i giudici del riesame avrebbero riportato soltanto le dichiarazioni di Strongone
Salvatore, non quelle di Strongone Paolo, né quelle di un dipendente della sala giochi, dalle
quali risulterebbe che il Di Pietra non aveva preso parte all’irruzione nel locale. Per quel
che riguarda l’estorsione in danno del Caruso, il tribunale avrebbe trascurato che le
dichiarazioni dibattimentali del teste si erano concentrate su altri soggetti, avendo il Caruso
chiarito di avere sempre intrattenuto con il Di Pietra rapporti improntati alla massima
trasparenza.
In punto di esigenze cautelari, infine, il Tribunale non avrebbe dato conto della ritenuta
necessità della permanenza della più grave misura custodiale, rifugiandosi in formule di
stile.
Il ricorso è manifestamente infondato.
La difesa, rispetto alla valutazione della conferma del quadro di gravità indiziaria per la
tentata estorsione in danno dei fratelli Strongone, si limita a rilevare, in modo del tutto
apodittico, che i testi avrebbero finito con lo scagionare il Di Pietra, senza nemmeno
dedurre esplicitamente il travisamento delle prove da parte dei giudici territoriali.
Assolutamente vago è il riferimento alle dichiarazioni di un dipendente della sala giochi, già
in riferimento all’occasione processuale del suo esame, oltre che rispetto ai contenuti
effettivi della deposizione. Il Tribunale non afferma poi in alcun modo che il Di Pietra
avesse preso parte alla spedizione presso la sala giochi, non incorrendo quindi sul punto
nell’errore che la difesa vorrebbe lasciare intendere.
Per quel che riguarda l’estorsione in danno del Caruso, che sarebbe stato costretto a subire
l’imposizione di noleggiare ripetutamente veicoli a Cammareri Francesco Paolo senza alcun
corrispettivo, i giudici territoriali ricordano che il teste aveva finito con il confermare che a
provvedere al ritiro dei mezzi era proprio il Di Pietra, laddove il contesto intimidatorio in cui
si iscrivevano tali rapporti commerciali, esplicitamente ribadito dalla persona offesa, esclude
la fondatezza dell’affermazione difensiva secondo cui i rapporti tra il ricorrente e il Caruso

sarebbero stati sempre improntati alla “massima trasparenza”, senza dire che non è
nemmeno dato di verificare se tale valutazione fosse stata espressa dal Caruso o non sia
piuttosto propria della difesa, considerando l’assoluta lacunosità di riferimenti processuali
che caratterizza il ricorso.
In punto di esigenze cautelari, le deduzioni difensive finiscono in realtà per reinvestire
l’originario provvedimento genetico, nella misura in cui non sottolineano, sotto questo
specifico profilo, concreti elementi di novità, ma si limitano in sostanza a lamentare la
violazione dei criteri normativi in tema di graduazione delle misure restrittive della libertà
personale.
Alla stregua delle precedenti considerazioni, il ricorso va pertanto dichiarato
inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
somma di euro 1000 alla cassa delle ammende, commisurata al suo effettivo grado di colpa
nella determinazione della causa di inammissibilità.
La cancelleria dovrà provvedere agli adempimenti di cui all’art. 94 comma 1 ter disp. Att.
c.p.p. 28 reg. es . c.p.p.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1000 alla cassa delle ammende.. Si proweda a norma
dell’art. comma 1 ter disp. Att 28~ c.p.p.
Così de si in oma, nella camera di consiglio, il 25.9.2013
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