Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47043 del 25/09/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 47043 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: PRESTIPINO ANTONIO

SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
Cangemi Alberto n. il 12.2.1971
awerso l’ORDINANZA del Tribunale della Libertà di Palermo
del 15.3.2103
Udita la relazione fatta dal consigliere
PRESTIPINO ANTONIO
Sentito il Procuratore Generale, dr Antonio Gialanella, che ha concluso per l’inammissibilità del
ricorso

Data Udienza: 25/09/2013

Ritenuto in fatto
1.Con ordinanza del 5.2.2013, il Tribunale di Trapani rigettava la richiesta difensiva di
revoca della misura della custodia cautelare in carcere disposta nei confronti di Cangemi
Alberto con provvedimento restrittivo del 15.11.2011 per due fatti di tentata estorsione in
danno di Strongone Eugenio Salvatore e Strongone Paolo e per un’ estorsione consumata in
danno di Caruso Francesco,.
Il Tribunale della Libertà di Palermo, con ordinanza del 15.3.2013 rigettava l’istanza di
riesame dell’indagato.
2. Secondo la ricostruzione dei fatti contenuta nel provvedimento genetico, Cangemi
Alberto era intervenuto in due momenti della vicenda processuale; una prima volta, nel
pomeriggio del 15.3.2011, quando si era recato presso Strongone Paolo insieme al
coimputato Di Pietra Salvatore, per intimargli di contattare Cammareri Paolo, indicato
dall’accusa come il mandante del Cangemi e del Di Pietra, e dominus della pretesa
estorsiva; una seconda volta, facendo seguito ad analoga iniziativa “individuale” del Di
Pietra, quando si era recato insieme ad altri cinque soggetti nella sala giochi gestita dai due
Strongone, minacciando pesantemente Strongone Eugenio Salvatore anche con l’uso di un
coltello e di bottiglie brandite come armi.
2.1 I giudici del riesame rilevavano che Strongone Eugenio Salvatore, sentito in
dibattimento dopo il rinvio a giudizio dei due imputati,aveva confermato i fatti, sia per quel
che riguarda gli episodi intimidatori in cui era stato coinvolto il fratello Paolo, che per la
spedizione presso la sala giochi.
Peraltro, anche Strongone Paolo aveva sostanzialmente finito con il confermare le accuse,
sia pure con qualche tentennamento e reticenza; lo stesso, pur se ancora una volta con
qualche esitazione, aveva fatto Caruso Francesco.
I giudici territoriali affermavano quindi che il quadro cautelare restava immutato, sia sotto il
profilo della gravità indiziaria che sotto quello delle esigenze social preventive.
3. Ricorre il difensore, deducendo la mancanza, contraddittorietà ,e ed illogicità della
motivazione in relazione alla valutazione de novum; per i fatti estorsivi in danno dei fratelli
Strongone i giudici del riesame avrebbero riportato soltanto le dichiarazioni di Strongone
Salvatore, non quelle di Strongone Paolo, né quelle di un dipendente della sala giochi, dalle
quali risulta che il Cangemi non aveva preso parte all’irruzione nel locale. Per quale che
riguarda l’estorsione in danno del Caruso, il tribunale avrebbe trascurato che esse si erano
concentrate su altri soggetti, avendo il teste escluso di avere mai intrattenuto rapporti di
sorta con il Cangemi.
3.1.In punto di esigenze cautelari, infine, il Tribunale non avrebbe dato conto della ritenuta
necessità della permanenza della più grave misura custodiale, rifugiandosi in formule di
stile.
Considerato in diritto
Il ricorso è infondato.
1.In punto di mutamento del quadro di gravità indiziaria, appare piuttosto evidente, con
riferimento alla vicenda estorsiva riguardante i due Strongone, che le dichiarazioni
dibattimentali delle persone offese, per quanto “sofferte”, si risolvano, nella ricostruzione
del Tribunale, in una sostanziale conferma delle accuse originarie, e d’altra parte i giudici
del riesame distinguono con precisione la scansione degli interventi del ricorrente nella
vicenda, senza alcuna confusione con il ruolo del Di Pietra; per quel che riguarda
l’estorsione in danno del Caruso, il ricorrente, pur sottolineando qualche aspetto di criticità
logica nella motivazione del provvedimento impugnato in sé considerato, non tiene però
conto del riferimento, contenuto nel provvedimento del giudice dibattimentale devoluto alla
cognizione del Tribunale del riesame e, prima ancora, nel provvedimento genetico, alle
risultanze delle attività intercettative, dovendosi al riguardo richiamare il principio della
saldatura dell’impianto motivazionale dei provvedimenti del giudice del riesame con quello
dell’ordinanza cautelare: ciò, senza dire, che le dichiarazioni dibattimentali del Caruso sono
riportate in ricorso per sintesi, senza la produzione del relativo verbale di prova, e che

comunque rievocano un sistema di relazioni criminali in cui è pur sempre inserito il
ricorrente, attraverso i suoi rapporti con i Cammareri;
2. In punto di esigenze cautelari, il provvedimento impugnato non contiene affatto formule
di stile, ma il concreto riferimento ai gravi precedenti penali del ricorrente e alle ripetute
violazioni da parte dello stesso, degli obblighi inerenti alla misura di sorveglianza speciale in
passato applicata nei suoi confronti. Anche sotto questo profilo, peraltro, la difesa avrebbe
dovuto indicare concreti elementi di novità ai fini della revoca della misura cautelare.
Alla stregua delle precedenti considerazioni, il ricorso va pertanto rigettato. La cancelleria
cancelliere dovrà provvedere agli adempimenti di cui all’art. 94 comma 1 ter disp. Att.
c.p.p.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.~
Si proweda a norma dell’art. 94 comma 1
ter disp. att.
Così deØ iriRoma, nella camera di consiglio, il 25.9.2013
Il con ore

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