Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47042 del 25/09/2013
Penale Sent. Sez. 2 Num. 47042 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: GENTILE DOMENICO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TOMASELLI CARMINE N. IL 20/12/1974
avverso l’ordinanza n. 1416/2010 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 16/01/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO GENTILE;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.
Uditi difensor
.;
Data Udienza: 25/09/2013
Letti il ricorso ed i motivi proposti;
TOMASELLI CARMINE
-Ricorre
per cassazione a mezzo il Difensore di fiducia, Avv. Carlo Benini
avverso l’ordinanza indicata in epigrafe, deducendo:
MOTIVI ex art. 606 ,1° co , lett. b) c) e) c.p.p.
-violazione di legge per avere dichiarato inammissibile l’appello proposto avverso la
sentenza del Tribunale di Ravenna del 10.12.2008, trascurando di considerare i
motivi di impugnazione, sufficienti ad introdurre il nuovo grado di giudizio e a
provocare una pronuncia diversa da quella di primo grado , quanto meno in
relazione alle diverse individuazioni fotografiche;
CHIEDE l’annullamento dell’impugnata sentenza.
IN DIRITTO
Il ricorso è totalmente infondato in quanto trascura di considerare che la Corte
territoriale, pur rilevando la sostanziale inammissibilità dei motivi di impugnazione,
non si è sottratta all’onere motivazionale osservando che l’appello si compendiava
in clausole di stile a fronte di specifiche motivazioni della sentenza di primo grado;
Si tratta di una motivazione congrua perché sottolinea come i motivi di
impugnazione proposti trascuravano di indicare in qual modo gli elementi
indicati nella sentenza di primo grado fossero insufficienti e, per converso, in qual
modo gli elementi indicati nell’atto di appello fossero idonei a comportare una
modifica della decisone impugnata.
La mancanza di specificità del motivo, infatti, deve essere apprezzata non
solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza
di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a
fondamento dell’impugnazione, dal momento che quest’ultima non può ignorare le
esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che
conduce, a norma dell’art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), alla inammissibilità della
impugnazione. Cassazione penale, sez. IL 15/07/2011, n. 29108
Per altro, il ricorrente cade nello stesso vizio di genericità anche riguardo al
presente ricorso che, per gli stessi motivi, deve essere dichiarato inammissibile.
Consegue l’inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente alle spese
processuali ed alla sanzione da versare alla cassa delle ammende, quantificata
equitativamente in € 1.000,
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al pagamento della somma di #.1.000 alla Cassa delle ammende.
Così deliberato in camera di consiglio, il 25s- embre 2013
CONSIDERATO IN FATTO