Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47041 del 25/09/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 47041 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: IANNELLI ENZO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
FATTORI ADELE N. IL 07/12/1941
FRANCESCHINI ANTONIO N. IL 25/01/1938 parte offesa nel
procedimento
c/
CARRERA ADELE N. IL 12/04/1965
avverso il decreto n. 1002/2009 TRIBUNALE di ROMA, del
23/09/2011
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENZO IANNELLI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 25/09/2013

Letti gli atti, il decreto impugnato, il ricorso, nonché la memoria depositata dal
difensore nell’ interesse di Carrera Adele;
Udita la relazione del cons. Enzo Jannelli;
Udite le conclusioni del S. Procuratore generale, Maria Giuseppina Fodaroni, per
l’inammissibilità del ricorso.
Fattori Adele e Franceschini Antonio, nella loro qualità di persone offese nel
procedimento penale contro Carrera Adele, indagata per i reati di omissione di atti di
ufficio e di falso ideologico ex artt. 328 e 479 c.p., ricorrono per cassazione avverso il
decreto di archiviazione, datato 23.9.2011, del gip del tribunale di Roma che
dichiarava inammissibile ma con provvedimento de plano la di loro opposizione
avverso il predetto decreto. Il provvedimento conseguiva all’annullamento di altro
pregresso, datato 10.8.2007, ad opera della Sez. VI della corte di cassazione.- sent. n.
2613 del 20/21.1.2009- per essere stato violato il diritto della parte opponente al
contradditorio attraverso la fissazione della prescritta udienza in camera di consiglio
con la potenziale partecipazione delle parti contrapposte.
Ora, anche nel secondo provvedimento,quello in questa sede impugnato, sottolinea il
gip che la opposizione delle persone offese era fondata sulla richiesta, a suo avviso
irricevibile, di indagini già in astratto insuscettibili di incidere sul già deciso: la
denunciata falsità del verbale redatto dall’ indagata, ufficiale giudiziario, era
contraddetta da deposizioni testimoniali acquisite, il ritardo nel compimento della
redazione dell’ inventario di per sé non costituiva reato, non era necessario, nelle
operazioni di sfratto dall’ immobile, inventariare i beni mobili che non costituivano
oggetto della procedura esecutiva. Replica hi jicorrenti che, a fronte della richiesta di
indagini suppletive in merito alle fattispecie denunciate, le valutazioni giudiziali si
palesano funzionali alla valutazione della fondatezza o meno della notitia criminis,
con l’ esercizio di ampi poteri discrezionali del giudicante incidenti sul merito della
vicenda sottoposta a suo giudizio.
Il ricorso è fondato e pertanto va accolto per l’assorbente ragione della violazione del
dictum della sentenza di legittimità sopra richiamata che aveva indicato la strada
obbligata al gip costituita dal necessario contesto procedimentale per pervenire ad
una corretta decisione.
Invero in tema di opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione ancorché l’inammissibilità possa essere ricollegata, oltre che alla carenza dei requisiti di
legittimazione e tempestività, all’enunciazione di temi di prova estranei rispetto
all’ipotesi formulata – non è consentito al Gip, in presenza di temi suppletivi di indagine,
anche se di presumibile scarsa incidenza, obliterare la regola del contraddittorio,
anticipando valutazioni di merito in ordine alla fondatezza o all’esito delle indagini
suppletive indicate, in quanto l’opposizione è preordinata esclusivamente a sostituire il
provvedimento “de plano” con il rito camerale. Occorre ribadire la regola alla cui stregua
a fronte della opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione, deve
conseguire, di norma, la decisione nel contraddittorio delle parti. I due casi in cui il
diritto della persona offesa al contraddittorio viene meno devono risultare oggetto di
stretta e rigorosa interpretazione: così come l’ opposizione è inammissibile se proposta
fuori del termine indicato dall’art. 409 comma 1 c.p.p., lo è anche allorchè la persona

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone la trasmissione degli atti
al tribunale di Roma.
Così deciso in Roma il 25.9.2013

offesa non abbia indicato l’ oggetto della investigazione suppletiva ed i relativi elementi
di prova ex art. 410 comma 1 c.p.p. Nessuna valutazione in merito alla congruenza o
meno del!’ oggetto della investigazione ovvero in merito alla rilevanza ai fini della
decisione degli elementi di prova dedotti dalla persona offesa è consentita se non in
seguito al contradditorio instaurato dal giudice (v., per tutte, Sez. 3, 20.3/5.6.2013, p.o.
in proc. Milardi, Rv.255457).
P.Q.M.

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