Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47038 del 03/10/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 47038 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: GENTILE DOMENICO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
FALL ABDOU N. IL 02/01/1959
avverso la sentenza n. 1345/2011 CORTE APPELLO di BARI, del
26/10/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 03/10/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. DOMENICO GENTILE
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la p e civile, l’Avv
Uditi di nsor Avv.

Data Udienza: 03/10/2013

Udito il Sostituto Procuratore Generale, dott. Roberto Aniello,
per il rigetto del ricorso;
Letti il ricorso ed i motivi proposti,

che ha concluso

FALL ABDOU
1)-Ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che, in
riforma della sentenza di condanna pronunciata in primo grado dal Tribunale di
Foggia, sez. Manfredonia, di condanna dell’imputato in ordine ai delitti :
A)-art. 474 CP , per avere detenuto per la vendita merce con marchi contraffatti;
B)-art. 648 CP , per avere ricettato la merce di cui sopra, provento del reato di
contraffazione,
proscioglieva l’imputato dal reato ex art. 474 CP (capo A) perché prescritto e ,
ritenuta l’ipotesi di cui al comma 2 dell’art. 648 CP (capo B) , riduceva la pena
originariamente inflitta, confermando nel resto.
MOTIVI ex art. 606 ,1° co , lett. b) e) c.p.p.
2)-Violazione di legge atteso che durante il giudizio di primo grado veniva
disposta la rinnovazione della citazione a giudizio dell’imputato perché irreperibile
alla residenza dichiarata in atti , con notifica effettuata a norma dell’art. 159 /co.2
CPP senza disporre nuove ricerche;
3)-Violazione dell’art. 474 CP in quanto la Corte di appello avrebbe dovuto
procedere all’assoluzione nel merito dell’imputato stante la mancanza di prova del
dolo specifico;
3)-Violazione dell’art. 648 CP in quanto l’ipotesi della ricettazione
restava
assorbita da quella ex art. 474 CP in forza del principio di specialità;
4)-Nella specie andava ravvisato, in subordine, l’illecito amministrativo di cui
all’art. 1 comma 7 DL 35/2005 , modificato dalla Legge 99/2009;
CONSIDERATO IN DIRITTO
5)-11 ricorso è totalmente infondato e va dichiarato inammissibile.
6)-Quanto al primo motivo, relativo alla dedotta violazione dell’art. 159 CPP va
ricordato che l’obbligo di effettuare nuove ricerche ai fini dell’emissione del decreto
di irreperibilità é condizionato dall’oggettiva praticabilità degli accertamenti, secondo
un criterio che vale come limite logico di ogni garanzia processuale. Cassazione
penale, sez. IL 17/11/2011,n. 45896
L’operatività ed efficacia della relativa eccezione è dunque subordinata ad una serie
di accertamenti in punto di fatto preclusi in questa sede di legittimità, nella quale
pertanto non può essere dedotta per la prima volta tale eccezione.
L’esame dell’atto di appello evidenzia come i motivi riguardavano il merito della
decisione impugnata senza alcun accenno alla questione della regolarità della
notifica, in ogni caso effettuata a mani del difensore

1

CONSIDERATO IN FATTO

8)-Quanto all’elemento soggettivo, oltre alla detenzione occorre la dimostrazione
del dolo specifico, diretto al fine di trarre profitto che, nella specie, è reso palese
dalla detenzione a fine di vendita e quindi di profitto della merce con marchi
contraffatti, per come accertato dal Tribunale attraverso l’esame del verbale redatto
dai finanzieri di Manfredonia acquisito in atti con il consenso delle parti. (vedi
sentenza di primo grado, richiamata “per relationem” dalla Corte di appello).
9)-Quanto ai motivi relativi al reato di ricettazione, risulta corretta la motivazione
impugnata in quanto conforme alla costante Giurisprudenza, che ha evidenziato che
il tipo speciale di merce posta in vendita , in uno all’assenza di prove dimostrative
della provenienza dalle case costruttrici , rendevano evidente anche la sussistenza
dell’elemento soggettivo del reato di ricettazione che. come è noto, può desumersi
da qualsiasi elemento di fatto e da qualsiasi indizio giuridicamente apprezzabile,
compreso il comportamento dell’imputato. ( Cassazione penale, sez. II, 03/04/2007,
n. 23025 )
9)-Né può censurarsi la sentenza impugnata per avere ritenuto il concorso dei reati
ex artt. 474 e 648 CP atteso che il delitto di ricettazione è configurabile anche
nell’ipotesi di acquisto o ricezione, al fine di profitto, di cose con segni contraffatti
nella consapevolezza dell’avvenuta contraffazione, atteso che la cosa nella quale il
falso segno è impresso – e che con questo viene a costituire un’unica entità – è
provento della condotta delittuosa di falsificazione prevista e punita dall’art. 473 cod.
pen. ( Cassazione penale, sez. II, 03/10/2012, n. 42934 ; in senso conforme: Cass.
pen., sez. un., 9 gennaio 2001 n. 23427,)
10)-Di nessun pregio è poi il motivo relativo alla possibilità di applicazione dell’art.
1/co 7 DL 35/2005 , modificato L. 99/2009, posto che la quantità di merce
contraffatta e l’atteggiamento della messa in vendita adottato dall’imputato,
valgono ad escludere la possibilità di ravvisare in lui un semplice consumatore
ovvero acquirente finale.
11)4 motivi di ricorso articolati collidono con il precetto dell’art. 606 lett.e) c.p.p.
in quanto trascurano di prendere in considerazione aspetti sostanziali e decisivi
della motivazione del provvedimento impugnato , proponendo soluzioni e
valutazioni alternative, sicché sono da ritenersi inammissibili.
Ai sensi dell’art. 616 c.p.p. , con il provvedimento che dichiara inammissibile il
ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle
spese del procedimento, nonché —ravvisandosi profili di colpa nella determinazione
della causa di inammissibilità— al pagamento a favore della Cassa delle Ammende,

2

7)-Quanto ai motivi relativi alla ricorrenza dell’elemento soggettivo del reato ex art.
474 CP va ricordato il principio ribadito di recente da questa Sezione laddove si è
affermato che integra il delitto di cui all’art. 474 CP la detenzione per la vendita di
prodotti recanti marchio contraffatto; né, a tal fine, ha rilievo la configurabilità della
cosiddetta contraffazione grossolana, considerato che l’art. 474 cod. peri, tutela, in via
principale e diretta, non già la libera determinazione dell’acquirente, ma la pubblica
fede. ( Cassazione penale, sez. II, 04/05/2012, n. 20944 )

della somma di £.1000,00 , così equitativamente fissata in ragione dei motivi
dedotti.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di E 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Il Consigliere Estensore
Dott. Domenico Gentile

Il
D

sidente
ondo Libero Carmenini

Così deliberato in Roma il 3 ottobre 2013

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