Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47036 del 03/10/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 47036 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: GENTILE DOMENICO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DE ROSA SABATINO N. IL 11/03/1962
avverso la sentenza n. 3345/2010 CORTE APPELLO di L’AQUILA,
del 14/03/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 03/10/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. DOMENICO GENTILE
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civ e, l’Avv
Udit i difensor

Data Udienza: 03/10/2013

Udito il Sostituto Procuratore Generale dott. Roberto Aniello che ha concluso per il
rigetto del ricorso ;
Udito il Difensore, Avv. Alessandro Troilo che ha concluso per l’accoglimento del
ricorso;
Letti il ricorso ed i Motivi proposti.

DE ROSA SABATINO
1.1)-ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di l’Aquila in
data 14.03.2012 che riformando solo in parte la decisione del Tribunale di Lanciano
del 14.12.2009 (che lo aveva assolto limitatamente ai reati ascritti ai capi -A -G)
aveva confermato la sentenza di condanna del De Rosa:
-per il capo D) , relativamente al reato ex art. 644 CP , per usura consumata in danno
di Bucciarelli Giulio, e:
-per il capo E) , relativamente al reato ex art. 640 CP per truffa consumata ai danni del
predetto Bucciarelli;
-così rideterminando la pena in quella di anni 4 di reclusione ed € 6.500 di multa con le
attenuanti generiche ritenute equivalenti alla recidiva;

2.0)-MOTIVI ex art. 606 ,1° Co, lett. b) c) e) c.p.p
2.1)-Nullità della sentenza di primo grado per violazione di legge, in relazione agli artt.
125, 178, 268, 220 e segg., 229 CPP per nullità della perizia con la quale il Tribunale
aveva disposto la trascrizione delle intercettazioni telefoniche, nullità conseguente al
deposito della relazione peritale avvenuto solo il giorno dell’esame dibattimentale del
perito senza che, di fatto, la difesa abbia potuto esaminarla preventivamente ed
adeguatamente così da esercitare congruamente il mandato difensivo durante
l’esame del perito;
-conseguentemente sarebbe da censurare l’ordinanza del tribunale nella parte in cui ha
negato il rinvio dell’udienza chiesto dalla difesa ai tini del migliore e adeguato studio
della relazione peritale;
2.2)-Nullità della sentenza impugnata per
illogicità e contraddittorietà della
motivazione avendo fondato il giudizio di responsabilità sulle predette intercettazioni
nonostante che in dibattimento non si sia accertata l’identità dei colloquianti, ed anzi, il
maresciallo Francesco Ciancio, sentito in dibattimento abbia precisato di non ricordare
se l’utenza in questione era intestata all’imputato De Rosa Sabatino .
2.3)-Nullità della sentenza per illogicità della motivazione nella parte in cui ha fondato
la decisione sulle dichiarazioni della persona offesa Bucciarelli che, però, non era
credibile né attendibile;
al riguardo non sarebbero sufficienti le prove indicate dalla Corte di appello, quali il
libretto di circolazione del “camper”, gli assegni bancari ed il contenuto delle
conversazioni intercettate,
al riguardo il ricorrente osserva:
-che la persona offesa aveva posto in vendita il camper pur non essendone proprietario;
-che non era stato in grado di indicare elementi sugli assegni consegnati al De Rosa,
-che la persona offesa aveva confessato di avere falsamente apposto la firma della
moglie in occasione della cessione del diritto di riscatto del camper in favore di Pasceri
Stefania;

1

RITENUTO IN FATTO

-il ricorrente deduce il sostanziale travisamento della prova in ordine alle circostanze
probatorie indicate a carico dell’imputato ed alla ritenuta attendibilità della persona
offesa;
2.4)-Nullità della sentenza per mancanza di motivazione riguardo al trattamento
sanzionatorio, all’omesso riconoscimento della prevalenza delle generiche sulla
aggravante (della recidiva) ed al mancato contenimento della pena nel minimo.
CHIEDE l’annullamento della sentenza impugnata.
RITENUTO IN DIRITTO

3.1)-Quanto al primo motivo , si deve osservare che
allorché il giudice del
dibattimento disponga perizia, vanno osservate tutte le regole stabilite per le ordinarie
perizie espletate in fase dibattimentale, ivi compresa quella che, a pena di nullità
generale a regime cd. “intermedio”, impone che venga fissata udienza per l’esame del
perito, ai sensi dell’art. 501 c.p.p. (Cassazione penale, sez. I, 08/07/2010, n. 29936)
Nella specie , tale obbligo è stato pienamente assolto dal Tribunale che ha
provveduto a fissare apposita udienza per l’esame del perito.
Il ricorrente lamenta che non si sia proceduto al previo deposito della relazione
peritale, ma si tratta di una omissione non sanzionata da nullità, posto che l’art. 508
CPP prevede la possibilità per il perito di procedere , senza altre formalità, con
relazione orale direttamente nel corso dell’udienza fissata per la sua prima
comparizione.
La stessa norma disciplina il rinvio ad altra udienza nel caso di necessità di
provvedere con relazione scritta senza, però, prevedere un obbligo di deposito
preventivo della relazione stessa.
Tanto premesso, corre l’obbligo di osservare che ove la perizia dibattimentale
abbia delle specifiche peculiarità, l’omissione del preventivo deposito della relazione
peritale, ancordhè non espressamente sanzionata, potrebbe risolversi in una violazione
sostanziale del contraddittorio, circostanza che non ricorre nella specie, atteso :
per un verso:
– che in materia di intercettazioni, la prova è costituita dalle bobine o dai nastri
contenenti la registrazione e non dalla relativa trascrizione, la quale è uno dei modi per
rendere possibile la consultazione della prova.
pertanto, costituiscono semplici irregolarità non sanzionate sia l’omissione da
parte del perito di parti della trascrizione di frasi da lui ritenute irrilevanti, sia la
traduzione del linguaggio dialettale in lingua italiana.
infatti, ciò che rileva ai fini del diritto di difesa è che, nell’espletamento della
trascrizione, siano osservati modi, forme e garanzie previste per la perizia, in maniera
che, attraverso il difensore o il consulente tecnico di parte, l’imputato possa svolgere
osservazioni, precisazioni e richieste circa l’omessa o incompleta o non fedele
trascrizione di parti di conversazioni ritenute rilevanti per la difesa.
mentre, in ogni caso, la possibilità di estrarre copia delle trascrizioni e fare
eseguire la trasposizione delle registrazioni su nastro magnetico (art. 268, comma
ultimo, c.p.p.), consente alla difesa di indicare al giudice specifiche inesattezze,
incompletezze od omissioni pregiudizievoli per la difesa al fine di ottenere la correzione
e, comunque, al fine di allenare l’attenzione del giudice sulle mancanze o erroneità della
trascrizione. Cassazione senale sez. VI 05/05/2009 n. 24469

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I motivi di ricorso sono infondati.

nella specie , la difesa ben poteva procedere all’esame autonomo della
registrazione originale sul supporto magnetico e verificare l’esistenza di eventuali
divergenze rispetto ai brogliacci acquisiti in atti, così da predisporre le questioni da
sottoporre al perito nell’apposita udienza.

Deve ritenersi , pertanto, corretta l’ordinanza del Tribunale, fatta propria dalla
Corte di appello, laddove ha rigettato la richiesta di rinvio formulata dalla difesa che
aveva eccepito la necessità del deposito preventivo della relazione, motivando il rigetto
sulla scorta della considerazione che la trascrizione operata dal perito non si discostava
da quella contenuta nei brogliacci già acquisiti in atti, formulandosi in questa sede il
principio per il quale :
“la trascrizione delle registrazioni non costituisce mezzo di prova né può
identificarsi come tipica attività di documentazione «fornita di propria autonomia
conoscitiva, poiché rappresenta solo un’operazione di secondo grado che non comporta
attività interpretativa da parte degli inquirenti essendo fondata essenzialmente su
un’attività descrittiva”;
“l’eventuale omissione del deposito della relazione peritale di trascrizione
prima dell’udienza .fissata per l’esame in dibattimento del perito non integra alcuna
nullità o violazione del diritto di difesa, attesa la possibilità di estrarre
preventivamente copia delle trascrizioni e fare eseguire la trasposizione delle
registrazioni su nastro magnetico (art. 268, comma ultimo, c.p.p.), così da consentire
alla difesa l’indicazione di specifiche inesattezze, incompletezze od omissioni.”
3.2) 11 secondo motivo , relativo alla identificazione dei colloquianti, è infondato, posto
che la sentenza impugnata sottolinea come le intercettazioni a carico dell’imputato De
Rosa Sabatino siano state effettuate previa indicazione dell’identità dell’imputato da
parte della persona offesa Bucciarelli , e posto , per altro verso, che il maresciallo
Ciancio ha precisato che, sebbene non ricordasse quale fosse l’intestatario dell’utenza
telefonica sottoposta ad intercettazione era, comunque, certo che la stessa fosse “in
uso” all’imputato De Rosa;
ne deriva che le censure sul punto risultano destituite di fondamento, oltre che
del tutto generiche, sia perché non censurano la motivazione nella parte in cui dal
contenuto delle conversazioni risale alle identità dei colloquianti e, sia perché non
indicano la ragione per la quale si dovrebbe ritenere che il De Rosa non sarebbe uno
dei colloquianti .

3.3)-Ugualmente infondato risulta il terzo motivo relativo alla mancanza di attendibilità
della persona offesa posto che , sul punto, il ricorrente propone interpretazioni
alternative delle prove , richiamando una diversa valutazione dei fatti che risultano
vagliati dalla Corte di appello con una sequenza motivazionale congrua e coerente con
i principi della logica, sicché non risulta possibile in questa sede procedere ad una
rivalutazione di tali elementi probatori senza scadere nel terzo grado di giudizio di
merito.

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per altro verso:
-che la difesa non ha proceduto in tal senso nell’udienza fissata per l’esame del perito né
ha proposto in seguito istanze di nuova audizione del medesimo al fine di eventuali
chiarimenti; non indicando, per altro, nemmeno nel presente ricorso, quali siano le
discrasie riscontrate nella relazione peritale e in che modo non sia stato possibile
evidenziarle nella sede opportuna.

3.4) Parimenti infondati appaiono i motivi relativi al trattamento sanzionatorio, atteso
che la sentenza impugnata ha fatto uso dei criteri di cui all’art. 133 c.p., ritenuti
sufficienti dalla Giurisprudenza di legittimità, per la congrua motivazione in termini di
determinazione della pena e di concessione delle attenuanti generiche; atteso che
rigliardo alla pena si è richiamata la gravità del fatto é riguardo alle attenuanti generiate
(già concesse) si è ritenuto equo il giudizio di comparazione tra le stesse e la recidiva
debitamente contestata, alla luce delle risultanze del giudizio.

Invero, in tema di valutazione dei vari elementi per la concessione delle attenuanti
generiche, ovvero in ordine al giudizio di comparazione delle circostanze, nonché per
quanto riguarda in generale la dosimetria della pena, è da ammettere anche la cosiddetta
motivazione implicita o con formule sintetiche (tipo “si ritiene congrua”), ma anche
quando si impone un obbligo di motivazione espressa, le statuizioni relative al giudizio
di comparazione tra le circostanze e, quindi, alla quantificazione della pena, effettuato
in riferimento ai criteri di cui all’art. 133 c.p., sono censurabili in cassazione solo
quando siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico. Cassazione penale, sez.
IV, 08 aprile 2008, n. 25279
3.5)-Segue il rigetto del ricorso atteso che i motivi proposti, pur se non manifestamente
inammissibili, risultano infondati per le ragioni sin qui esposte;
ai sensi degli artt. 592/co.1, e 616 c.p.p il ricorrente va condannato al pagamento delle
spese del procedimento.

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Contrariamente a quanto sostenuto nei motivi di ricorso, la Corte territoriale ha
congruamente motivato sulle ragioni per le quali ha ritenuto provata la penale
responsabilità dell’imputato in ordine ai reati ascritti, richiamando le argomentazioni del
Tribunale e sottolineando :
a)-che la deposizione testimoniale del Blicciarelli risultava intritiSéCarnerite Credibile
perché precisa , circostanziata e coerente, nonché attendibile perché assistita da
adeguati riscontri, quali: la documentazione relativa al diritto di opzione per l’acquisto
del “camper” ; il rinvenimento della carta di circolazione del medesimo veicolo
nell’abitazione dell’imputato e dei tre assegni bancari citati dalla persona offesa; il
contenuto delle conversazioni telefoniche;
Tale motivazione risulta frutto di una valutazione in fatto del tutto congrua
perché aderente ai fatti di causa ed esente da illogicità manifesta, a fronte della quale le
deduzioni difensive risultano inammissibili in quanto fondate su interpretazioni
alternative delle medesime prove già analizzate dai giudici del merito, interpretazioni
che, ove ben motivate come nella specie risultano non censurabili in questa sede, ove
il giudice di legittimità non è chiamato a sovrapporre la propria valutazione a quella
compiuta dai giudici di merito in ordine alla affidabilità delle fonti di prova, essendo
piuttosto suo compito stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a
loro disposizione, se ne abbiano fornito una Corretta interpretazione, sé abbiano
analizzato il materiale istruttorio facendo corretta applicazione delle regole della logica,
in modo da fornire la giustificazione razionale della scelta di determinate conclusioni a
preferenza di altre. Cassazione penale, sez. IV, 29 gennaio 2007, n. 12255

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deliberato in Roma, il 3 ottobre 2013
Il ésidente

Il Consigliere Estensore

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