Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47035 del 03/10/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 47035 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: GENTILE DOMENICO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GIUGLIANO GUIDO N. IL 25/11/1952
avverso la sentenza n. 420/2009 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
17/01/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 03/10/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. DOMENICO GENTILE
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civi , l’Avv
Udit i difensor

Data Udienza: 03/10/2013

Udito il Sostituto Procuratore Generale dott. Roberto Aniello che ha concluso per il
rigetto del ricorso ;
Udito il Difensore, Avv. Lucio Barbato
che ha concluso per l’accoglimento del
ricorso;
Letti il ricorso éd i motivi proposti.
RITENUTO IN FATTO
GIUGLIANO GUIDO
1.1) ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli in
data 17.01.2012 confermativa della decisione del Tribunale di Nola del 26.03.2008
dì condanna per il reato di usura in danno di Iovino Felice, ex art. 644/co. 1 e 4 nn. 2
e 4 CP;
2.0)-MOTIVI ex art. 606 , l° co , lett. b) c) e) c.p.p
2.1)-Nullità della sentenza impugnata per mancata valutazione della prova fornita
dalla difesa , consistente nella conversazione -registrata e trascritta- intercorsa tra
l’imputato e la persona offesa dalla quale , in totale contrasto con l’ipotesi
accusatoria, la medesima persona offesa riconosceva: -che l’imputato aveva versato
la somma di lire cento milioni per l’acquisto del terreno, -che non vi era stato alcun
prestito , -che la denuncia per il reato di usura era stata inoltrata per fronteggiare la
procedura di sfratto per morosità;
il ricorrente lamenta che la Corte di appello, pur in presenza di uno specifico motivo di
appello sul punto, aveva omesso ogni adeguata motivazione;
2.2)-Nullità della sentenza per mancata valutazione della prova documentale offerta
dalla difesa dalla quale emergeva la falsità dell’affermazione della persona offesa di
essere titolare di un negozio di autoricambi, Circostanza probatoria disattesa dalla
Corte di appello con motivazione sintetica ed apodittica;
2.3) Nullità della sentenza per mancata valutazione dell’altra prova offerta dalla
difesa relativa al pagamento da parte dell’imputato di un somma consistente a titolo
di condono edilizio per il capannone abusivo insistente sul fondo acquisito dalle
persone offese a dimostrazione del comportamento “uti dominus” dell’imputato
relativamente al terreno in questione, in contrasto con l’assunto accusatorio per il quale
il terreno era stato oggetto di una compravendita non effettiva ma solo finalizzata a
garantire il prestito intercorso tra le parti;
2.4)-Nullità della sentenza per avere ritenuto il delitto di usura pur in assenza del
conteggio degli interessi e della loro natura usuraria, quest’ultima apoditticamente
ritenuta senza operare alcun calcolo effettivo in relazione al tempo trascorso dal
prestito stesso;
2.5) Nullità della sentenza per erronea
ed omessa motivazione riguardo alla
qualificazione del rapporto tra le parti sotto l’ipotesi civilistica del “patto
commissorio” senza alcun concreto accertamento della sproporzione tra il valore del
bene ceduto ed il prezzo corrisposto ;

RITENUTO IN DIRITTO
3.1)-11 primo motivo è fondato posto che, a fronte dell’avvenuta produzione sin dal
primo grado della registrazione a -11a
onversazione tra le parti e della relativa

1

3.2) Tale decisione risulta assorbente degli altri motivi proposti atteso che, pur in
presenza di una motivazione congrua ed astrattamente condivisibile della Corte di
appello in merito alle altre questioni proposte dal ricorrente nei motivi indicati ai punti
2,3,4,5, la prova offerta dalla difesa e trascurata dai giudici del merito, ove ritenuta
valida ai fini della decisione, comporterebbe una rivisitazione dell’intero rapporto
obbligatorio intervenuto tra le parti.

PQM
Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di
Napoli.
Così deliberato in Roma, il 3 ottobre 2013
Il Consigliere Est

sore

Il

sidente

trascrizione, la Corte di appello ha omesso ogni motivazione nonostante lo specifico
motivo di impugnazione.
Invero , dal ricorso depositato emergono: sia la produzione del supporto
magnetico e della relativa trascrizione e sia l’ordinanza acquisitiva di tale prova da
parte del tribunale “con riserva di procedere a periZià di ufficio ove ritenuto
necessario” , senza che vi sia stata una valutazione di tale prova ed una motivazione
nella sentenza sul punto.
Tale omessa motivazione, per un verso, risulta rilevante atteso che la prova
risultava potenzialmente decisiva ed atta a ribaltare la decisione , contenendo una
completa ritrattazione dell’accusa da parte della persona offesa e, per altro verso,
integra il vizio di difetto di motivazione in presenza dello specifico motivo di appello,
stante anche l’impossibilità di fare ricorso alla motivazione “per relationem” atteso il
silenzio serbato sul punto nella sentenza di primo grado.
Il ricorrente ha adempiuto all’onere imposto dalla formulazione dell’art. 606,
comma 1, lett. e), c.p.p., come modificato dalla 1. 20 febbraio 2006 n. 46, che si realizza
allorché si introduce nella motivazione un’informazione rilevante che non esiste nel
processo oppure quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della
pronuncia. In questa prospettiva, il “novum” normativo, attraverso l’indicazione
specifica di atti Contenenti la prova travisata od omessa, consente nel giudizio di
cassazione di verificare la correttezza della motivazione, anche alla luce della
motivazione di primo grado, nella specie del tutto assente sul punto. Cassazione
penale, sez. II, 28/05/2008, n. 25883
Il vizio della motivazione comporta l’annullamento della sentenza con rinvio
ad altra sezione della Corte di appello di Napoli perché proceda alla valutazione della
prova relativa alla conversazione registrata ed alla relativa motivazione in punto di
valenza probatoría e di incidenza sulla valutazione complessiva dell’intera vicenda.

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