Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47033 del 03/10/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 47033 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: GENTILE DOMENICO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SARACINO PIETRO N. IL 30/10/1974
avverso la sentenza n. 1549/2010 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
30/01/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 03/10/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. DOMENICO GENTILE
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile Avv
Udit i difensor A

Data Udienza: 03/10/2013

Sentito il PG di udienza, dott. Roberto Aniello, che concluso l’inammissibilità del ricorso;
Sentito il Difensore, Avv. Cinzia Cesarina Passero che ha concluso per l’accoglimento dei
motivi di ricorso:
Letti il ricorso ed i motivi proposti.

SARACINO PIETRO
propone ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe :
MOTIVI ex art. 606 ,1 0 co . lett. b) e) c.p.p.
1)-omessa motivazione nella parte in cui ha ritenuto la penale responsabilità per il delitto ex
art. 646 CP senza tenere conto dei rilievi sollevati nei motivi di appello:
-in specie:
mancata partecipazione ed estraneità del Saracino aWazione di indebita
appropriazione, compiuta esclusivamente dalla coimputata Di Poto, mentre esso Saracino si
sarebbe limitato a farsi parte diligente per la riconsegna dei beni, così come emergerebbe dalle
deposizioni dei testi Del Carlo, Nastasi Bacci , la persona offesa ed altri:
2)-violazione di legge per avere erroneamente ritenuto la responsabilità per il delitto di
appropriazione indebita trascurando di considerare che l’imputato non aveva mai avuto il
possesso dei beni in questione , sicché mancava il presupposto del reato ascritto e trascurando
di considerare che nella specie si verteva in tema di reato proprio ;
CHIEDE l’annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3) 11 ricorrente lamenta l’insufficiente risposta motivazionale della Corte territoriale ai motivi di
appello
In realtà la Corte di appello ha richiamato l’articolata e puntuale motivazione della sentenza di
primo grado, sicché appare del tutto legittima la motivazione impugnata laddove ha fatto
ricorso alla decisiva argomentazione che la prova del reato a carico dell’imputato rinviene :
-dalla circostanza che al momento del blocco del furgone che trasportava i mobili, era presente
anche il Saracino;
-dal fatto che i testi trasportatori Simonini e Doga avevano dichiarato di essere stati incaricati
del trasporto proprio dal Saracino;
-dalla circostanza che costui era interessato alla vicenda
come emergeva dal suo interesse
alla locazione dell’appartamento di proprietà della persona offesa;
La Corte di appello ha tratto da tali elementi
la prova del ruolo attivo del Saracino
nell’asportazione dei mobili dall’appartamento e nell’indebita appropriazione degli stessi con
trasporto in altro appartamento preso in locazione proprio dal Saracino ;
Tale motivazione risulta congrua e priva di illogicità, sicché non è censurabile in questa sede,
ove in tema di sindacato del vizio della motivazione, il giudice di legittimità non è chiamato a
sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine alla
affidabilità delle fonti di prova, essendo piuttosto suo compito stabilire — nell’ambito di un
controllo da condurre direttamente sul testo del provvedimento impugnato
se questi ultimi
abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se ne abbiano fornito una corretta
interpretazione, in modo da fornire la giustificazione razionale della scelta di determinate
conclusioni a preferenza di altre. Cassazione penale. sez. IV, 29 gennaio 2007, n. 12255

4)-1 motivi relativi alla mancata considerazione
della natura di reato proprio
dell’appropriazione indebita e del mancato possesso dei mobili da parte dell’imputato sono del
tutto infondati atteso che il reato è stato addebitato al ricorrente a titolo di concorso ex art.
110 CP, in ordine al quale concorso soccorre l’ampia motivazione sopra richiamata , per altro
conforme al principio per il quale ai fini della configurabilità della responsabilità
dell'”extraneus” per concorso nel reato proprio è indispensabile dimostrare, come avvenuto
nella specie, la cooperazione materiale ovvero la determinazione o istigazione alla
commissione del reato. Cassazione penale, sez. VI, 18/06/2004, n. 36166

1

CONSIDERATO IN FATTO

Segue il rigetto del ricorso, con condanna, ex art. 616 c.p.p. al pagamento delle spese del
procedimento.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deliberato in Roma, il 3 ottobre 2013
Presidente

Il Consigliere Estensore

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