Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47032 del 12/11/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 47032 Anno 2015
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: PAVICH GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI CHIETI
nei confronti di:
CAPORALE FRANCO N. IL 08/04/1933
avverso l’ordinanza n. 64/2014 TRIB. LIBERTA’ di CHIETI, del
07/12/2014
sentita la r lazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE PAVICV;
le conclusioni del PG Dott. Ciee.oe CegAiVa0L01
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Data Udienza: 12/11/2015

RITENUTO IN FATTO
1. – Con l’ordinanza di cui in epigrafe, il Tribunale del Riesame di Chieti
accoglieva il ricorso presentato da CAPORALE Franco avverso decreto di
sequestro conservativo disposto dal GIP presso il Tribunale di Lanciano,
nell’ambito di un procedimento a carico dello stesso CAPORALE per il reato di cui
all’art. 256, comma 3, D.Lgs. 152/2006, riguardante una discarica abusiva di
rifiuti sia pericolosi che non pericolosi, insistente in un capannone, sito in agro di
Atessa, di proprietà della società Duca degli Abruzzi s.r.l. di cui il CAPORALE era

riferimento ai beni immobili del medesimo imputato per un valore di €
600.000,00, a garanzia delle spese di giustizia per la bonifica del sito, ed era
fondato sul fatto che il CAPORALE aveva conferito beni immobili di sua proprietà
in un trust amministrato dalla di lui moglie.
Per l’esattezza il sequestro conservativo de quo era stato richiesto una
prima volta dalla Procura della Repubblica di Lanciano, a seguito dell’esercizio
dell’azione penale nei confronti del CAPORALE, il 15.2.2013, ed era stato
inizialmente rigettato sul rilievo che le spese di giustizia da garantire non erano
state indicate nemmeno in misura approssimativa. In seguito a una successiva
richiesta, il 26.4.2013 il sequestro veniva disposto e, avverso il detto
provvedimento, il CAPORALE ricorreva al Tribunale del Riesame di Chieti, poi alla
Corte di Cassazione, che annullava il provvedimento con rinvio al Tribunale del
Riesame per nuova valutazione. Il Tribunale del Riesame, a seguito di ciò,
rivalutava il ricorso precedentemente presentato dal CAPORALE avverso il
provvedimento di sequestro conservativo, ritenendo di accogliere il ricorso stesso
con l’ordinanza oggi impugnata.
Nella motivazione dell’ordinanza veniva accertata la sussistenza del
presupposto della pendenza del giudizio di merito; a proposito invece della
legittimazione del P.M. a chiedere il sequestro conservativo, il Tribunale del
Riesame osservava che il provvedimento cautelare, in quanto fondato sulla
possibile dispersione delle garanzie “per il pagamento della pena pecuniaria,
delle spese del procedimento e di ogni altra somma dovuta all’erario dello Stato”
(art. 316 c.p.p.), deve intendersi riferito ai c.d. crediti endoprocessuali, cioè a
quei crediti pecuniari che nascono direttamente a favore dello Stato-ordinamento
per effetto dell’esercizio della giurisdizione penale; nella specie, esso veniva
invece rivolto verso gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi, di
cui all’art. 256 comma 3 D.Lgs. 152/2006: tali obblighi costituiscono una
sanzione penale atipica non pecuniaria, che può essere irrogata dal giudice solo
con la sentenza di condanna, e che, qualora vi sia inadempimento di essa,
comporta un obbligo di fare a carico del responsabile e, in caso di inerzia, implica

legale rappresentante. Il sequestro conservativo era stato richiesto e disposto in

la realizzazione d’ufficio da parte del Comune o, in caso di inerzia di questo, da
parte della Regione. Le relative pretese risarcitorie, pertanto, non possono
essere sollecitate dal P.M., ma dalle competenti amministrazioni statali.
2. – Il Procuratore della Repubblica di Chieti propone ricorso avverso la detta
ordinanza del Tribunale del Riesame.
2.1. – A fondamento del ricorso, si denuncia violazione di legge, riferita al
fatto che il Tribunale del Riesame non avrebbe distinto fra gli obblighi di bonifica
o di ripristino dello stato dei luoghi, di cui all’art. 256 comma 3 D.Lgs. 152/2006

penale solo a seguito di sentenza di condanna, e non durante la pendenza del
procedimento), e le procedure amministrative relative alla bonifica previste da
altre disposizioni dello stesso D.Lgs. 152/2006, con particolare riguardo a quelle
di cui all’art. 192, di competenza dell’autorità amministrativa, richiamando sul
punto alcune sentenze di questa Corte dalle quali si evince la denunciata
distinzione (Cass. Sez. 3, n. 28577 del 10/06/2014 – dep. 03/07/2014, Casa e
altro, Rv. 259906; Cass. Sez. 3, n. 18079 del 25/02/2003 – dep. 16/04/2003,
Sicali, Rv. 224755). Secondo il P.M. ricorrente, perciò, l’obbligo di bonifica e di
ripristino dello stato dei luoghi fatto salvo dall’art. 256 comma 3 D.Lgs.
152/2006, trattandosi di sanzione atipica a carico del condannato, che comporta
a suo carico un facere e conseguenti oneri economici, ben può essere garantito
attraverso l’istituto del sequestro conservativo, tenuto anche conto che il titolare
dell’area è esposto alla confisca della stessa in base allo stesso art. 256 comma
3: in tal senso il sequestro conservativo mira a garantire l’ottemperanza ai
crediti dello Stato nei confronti dell’imputato direttamente discendenti dalla
condanna.
3. – Per completezza va detto che, nelle more, con sentenza in data
23.4.2015 (che ad oggi, in base agli atti disponibili, non risulta passata in
giudicato), il Tribunale di Lanciano, previa riqualificazione del fatto nell’ipotesi di
cui all’art. 256 comma 1 lettera A) D.Lgs. 152/2006, dichiarava quest’ultimo
reato prescritto e ordinava la revoca del sequestro.
I difensori del CAPORALE, con note successivamente depositate in atti allegata alle quali v’è copia della sentenza da ultimo citata- hanno dedotto il
difetto d’interesse, da parte del P.M., alla pronunzia da questi sollecitata per
effetto della revoca del sequestro disposta con la suindicata sentenza del
Tribunale di Lanciano; tanto, osservano i difensori del CAPORALE, in relazione
alla sopravvenuta inefficacia del sequestro, dagli stessi ricollegata al disposto di
cui all’art. 323 comma 1 c.p.p..
Considerato in diritto
4. – Il ricorso è fondato.

(che costituiscono sanzione penale atipica che può essere irrogata dal giudice

Va premesso che non assumono rilievo le note depositate dai difensori del
CAPORALE con le quali essi deducono il difetto di interesse alla pronunzia di
questa Corte, da parte del P.M. ricorrente, in conseguenza della sentenza con la
quale il Tribunale di Lanciano, previa riqualificazione del fatto ascritto al
CAPORALE e conseguente declaratoria di prescrizione, disponeva la revoca del
sequestro conservativo.
Al riguardo è ben vero che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, “è
inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso per cassazione proposto dal P.M.

provvedimento di sequestro” (in quel caso trattavasi di sequestro probatorio)
“conseguente al decreto di perquisizione, qualora i beni sequestrati – nelle more
della trattazione del ricorso – siano stati restituiti poichè un eventuale
accoglimento sarebbe inidoneo a determinare un risultato pratico più favorevole
per l’impugnante, comportando solo un’astratta affermazione sull’esattezza
teorica del provvedimento impugnato” (Cass. Sez. 6, n. 26191 del 04/06/2009 dep. 23/06/2009, Fantini e altro, Rv. 244428)
Tuttavia, nel caso di specie va tenuto presente che la sentenza del Tribunale
di Lanciano allegata alla comunicazione difensiva non risulta, come detto,
divenuta definitiva; nè, pertanto, risulta che la revoca del sequestro conservativo
sia ad oggi esecutiva; ed inoltre, non sussistevano le condizioni perché con detta
sentenza venisse disposta la revoca del sequestro conservativo, in quanto secondo un indirizzo espresso in tempi recenti anche da questa Sezione (Cass.
Sez. 4, n. 39171 del 15/05/2013 – dep. 23/09/2013, Azzalini, Rv. 256763) – la
misura cautelare del sequestro conservativo, prima della definitività della
sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere, é suscettibile di revoca
solo nel caso in cui venga offerta idonea cauzione e non anche per il venir meno
dei presupposti che ne hanno legittimato l’adozione. E neppure può affermarsi come invocato dai difensori del CAPORALE nella memoria da ultimo depositatal’inefficacia del suddetto sequestro, considerato fra l’altro che essa giammai
potrebbe fondarsi su quanto disposto dall’art. 323 comma 1 c.p.p., che si
riferisce all’inefficacia del sequestro preventivo e non a quella del sequestro
conservativo, la quale è disciplinata dall’art. 317 comma 4 c.p.p., in base al
quale essa interviene solo quando la sentenza di proscioglimento o di non luogo
a procedere non è più soggetta a impugnazione.
Dunque, dovendosi ritenere che sia tuttora pendente il procedimento di
cognizione nell’ambito del quale il sequestro conservativo venne disposto, che
sia tuttora efficace il detto sequestro conservativo, e che quindi il ricorso non sia
ad oggi stato privato della sua idoneità a determinare il risultato avuto ad
oggetto dal P.M. ricorrente, si pone la necessità di affrontare il punto nodale

avverso la decisione del Tribunale che, sia pure erroneamente, abbia annullato il

della questione: ossia se, in relazione all’imputazione ascritta al CAPORALE e al
disposto di cui all’art. 256 comma 3 D.Lgs. 152/2006, gli obblighi di bonifica
dell’area e di ripristino dello stato dei luoghi ivi previsti, gravanti sul titolare
dell’area stessa, siano o meno suscettibili di essere garantiti dall’adozione di
sequestro conservativo su iniziativa del P.M.; e più in particolare se detti obblighi
debbano considerarsi riconnpresi fra le “spese del procedimento” di cui all’art.
316 c.p.p..
Ritiene questa Corte di dover dare ai detti quesiti risposta affermativa.

ripristino di cui all’art. 256 comma 3 D.Lgs. 152/2006, riguardo ai quali si è
inteso sollecitare la misura cautelare reale, costituiscano una sanzione atipica
che può essere irrogata dal giudice unicamente con la sentenza di condanna: alla
quale segue la confisca dell’area sulla quale è realizzata la discarica abusiva, fatti
salvi appunto gli obblighi di bonifica e di ripristino suddetti. L’irrogazione di detta
sanzione costituisce un potere che il giudice esercita in via diretta e non
surrogatoria, da tenere perciò distinto da quello -attribuito all’amministrazione
comunale competente- di cui all’art. 192 dello stesso D.Lgs. n. 152/2006.
Il Tribunale del Riesame, nell’ordinanza impugnata, si è richiamato alla
giurisprudenza di legittimità secondo la quale il P.M. è legittimato alla richiesta di
sequestro conservativo per garantire allo Stato-ordinamento la soddisfazione dei
crediti nascenti dal processo (i crediti c.d.endoprocessuali, cioè collegati alle
spese del procedimento, alle sanzioni penali pecuniarie ed alle eventuali spese
del mantenimento in carcere), mentre non può avanzarla per garantire allo
Stato-amministrazione le eventuali pretese risarcitorie, che debbono essere fatte
valere dall’amministrazione statale competente (Cass. Sez. 3, n. 38710 del
11/06/2004 – dep. 04/10/2004, Portman, Rv. 230028). Il richiamo tuttavia non
appare pertinente, atteso che nel precedente citato si faceva riferimento ad
obbligazioni derivanti direttamente dal reato nei confronti dell’amministrazione
finanziaria, che poteva perciò costituirsi parte civile nei confronti dell’imputato;
nel caso di specie, si tratta invece di crediti derivanti dal processo, proprio per la
riconosciuta natura sanzionatoria degli obblighi di bonifica o di ripristino
eventualmente non adempiuti.
Del resto, tale assunto appare corroborato anche da pronunzie in cui questa
Corte ha ravvisato, quanto meno in astratto, la praticabilità del sequestro
conservativo in relazione alla destinazione dei luoghi adibiti a discarica da
bonificare e ai conseguenti adempimenti in capo al condannato ai fini della
bonifica: si veda ad esempio Cass. Sez. 3, 15.12.2010, n. 3633 del 2011,
Chiappetta, Rv. 249156, secondo la quale è illegittimo, sebbene non abnorme, il
provvedimento con cui il giudice che pronuncia decreto penale o sentenza di

Correttamente il P.M. ricorrente ha osservato che gli obblighi di bonifica e

condanna disponga il dissequestro di beni subordinatamente alla effettuazione di
determinati adempimenti (nella specie si trattava della bonifica dell’area,
assoggettata a sequestro preventivo, interessata dal deposito di rifiuti, e dello
smaltimento del materiale ivi stoccato), potendo unicamente ordinare la
restituzione delle cose sequestrate ovvero disporre la confisca ovvero ancora
decidere, su apposita istanza, di mantenere il sequestro a fini dì garanzia
conservativa (in termini conformi vds. Cass. Sez. 3, n. 3633 del 15/12/2010 dep. 01/02/2011, Chiappetta, Rv. 249156).

de quo e che altrettanto legittimamente esso è stato disposto a garanzia del
credito derivante dall’eventuale inadempimento degli obblighi di bonifica e
ripristino dello stato dei luoghi conseguenti a sentenza di condanna.
5. – Perciò, l’ordinanza impugnata deve essere annullata per violazione di
legge, con rinvio per nuovo esame al Tribunale del Riesame di Chieti, che si
atterrà ai principi dianzi enunciati circa la legittimazione del P.M. a richiedere il
sequestro conservativo ai fini di cui in parte motiva.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata ari- inviti per nuovo esame al Tribunale a
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di Chieti E tolugasmi~e inte~degli-a-tri7
Così deciso in Roma, il 12 novembre 2015.

Ne discende che legittimamente il P.M. ha richiesto il sequestro conservativo

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