Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47031 del 12/11/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 47031 Anno 2015
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CUCCIA ROBERTO N. IL 29/12/1993
avverso l’ordinanza n. 809/2015 TRIB. LIBERTA’ di PALERMO, del
06/07/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROCCO MARCO
BLAIOTTA;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.
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Data Udienza: 12/11/2015

Cc 12 Cuccia

Motivi della decisione
1.11 Gip del Tribunale di Palermo ha respinto la richiesta di applicazione di
misura cautelare nei confronti dell’indagato in epigrafe in ordine ai reati di rapina
aggravata, detenzione e porto illegale di una pistola.

disposto l’applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari.

2.Ricorre per cassazione l’indagato deducendo che il provvedimento impugnato
travisa la prova afferente alle immagini utilizzate per ritenere che uno dei rapinatori
agisse senza far uso di guanti; con la conseguenza che gli possono essere attribuite le
impronte rilevate su un contenitore di gioielli manipolato nel corso del reato. Si
assume che da tali fotogrammi non sì evince con chiarezza l’utilizzo di mani scoperte
ed anzi in alcuni di essi è possibile notare chiaramente l’utilizzo di guanti da parte di
entrambi i rapinatori. A dimostrazione di tale assunto si allega il repertorio fotografico.
In ogni caso la prova acquisita non è idonea a superare l’ipotesi alternativa
secondo cui l’impronta in questione potrebbe essere conseguenza di rapporti di
conoscenza con i fratelli della vittima. Si è trascurato che le persone presenti nella
gioielleria hanno riferito che il rapinatore col casco bianco aveva gli occhi verdi e più
volte si è rivolto loro urlando e chiedendo che gli consegnassero il danaro. Non si può
trascurare, si afferma, che l’indagato non ha gli occhi verdi; e che inoltre attesa la
conoscenza personale non è plausibile che abbia urlato senza timore di essere
riconosciuto.

3. Il ricorso è infondato.
L’ordinanza impugnata spiega che su una custodia per orologi manipolata nel
corso della rapina in una gioielleria sono state rilevate impronte certamente
riconducibili al Cuccia. La significatività di tale ìndizio è stata esclusa dal Gip sulla base
della considerazione che i rapinatori calzavano guanti e che inoltre il Cuccia stesso
conosceva il fratello del titolare della gioielleria, sicché è plausibile che egli abbia
incontrato l’amico presso tale esercizio.
Tale apprezzamento viene confutato dal Tribunale. Si considera che il
rapinatore con il casco bianco ha svuotato gli astucci che custodivano i gioielli e, come
traspare dalla visione delle immagini riprese dal servizio di videosorvegilanza e dai
fotogrammi allegati all’informativa dì polizia, tale rapinatore ha operato a mani nude
nel corso di varie fasi della rapina e particolarmente quando manipolava gli astucci dei
gioielli. Questi ha calzato i guanti solo dopo essersi recato nel retrobottega.

A seguito di appello del Procuratore della Repubblica, lo stesso Tribunale ha

A ciò il Tribunale aggiunge che il titolare della gioielleria ed i suoi familiari
hanno escluso di aver mai incontrato l’indagato all’interno dell’esercizio ed hanno anzi
riferito di non averlo frequentato da un considerevole lasso di tempo. In tale
situazione si ritiene l’esistenza di un grave quadro indiziario quanto all’identificazione
del Cuccia nel rapinatore travisato da passamontagna e casco bianco.
Tale apprezzamento è immune da censure. Il giudice di merito utilizza un dato
fattuale costituito dall’informativa di polizia e dai fotogrammi ad essa allegati, dai quali

il ricorrente oppone la allegazione di alcune fotocopie delle fotografie in questione, che
sono di pessima qualità e non consentono di cogliere il dettaglio che interessa nella
presente sede. Dunque la detta acquisizione fattuale non risulta per nulla confutata,
allo stato delle emergenze probatorie.
D’altra parte, con apprezzamento altrettanto argomentato ed immune da vizi
logici, la pronunzia pone in luce che le persone che avrebbero potuto incontrare il
ricorrente all’interno del negozio hanno recisamente escluso tale circostanza; e
dunque anche l’ipotesi alternativa in ordine alle circostanze nelle quali l’impronta in
questione è stata impressa risulta allo stato confutata.
Conclusivamente/ l’apprezzamento in ordine all’esistenza di un grave quadro
indiziario è immune da censure ed il ricorso deve essere conseguentemente rigettato.
Segue per legge la condanna al pagamento delle spese processuali.
Copia del presente atto dovrà essere inviata al competente Tribunale per gli
adempimenti di cui all’art. 92 disp. att. c.p.p.

P. q. m.

Rigetta il ricorso

e condanna il

ricorrente al pagamento delle spese

processuali.
La Corte dispone altresì che copia del presente provvedimento sia trasmessa al
competente Tribunale distrettuale del riesame di Palermo perché provveda a quanto
stabilito nell’art. 92 disp. att. c.p.p.
Manda alla Cancelleria per gli immediati adempimenti a mezzo fax.

Roma 12 NOVEMBRE 2015
IL CONSIGLIERE ESTENSORE

emerge che il rapinatore, in alcune fasi, non ha utilizzato i guanti. A tale enunciazione

CORTE czuprwm,s,U CASSAZIONE
sez.k.,ne Fenzle.

15,7

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