Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47031 del 03/10/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 47031 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: GENTILE DOMENICO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
TAURINO GIOVANNI N. IL 09/12/1966
NASOLE MASSIMILIANO N. IL 26/03/1970
avverso la sentenza n. 1090/2008 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
TARANTO, del 31/01/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 03/10/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. DOMENICO GENTILE
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte ci e, l’Avv
Udit i difensor
L.

Data Udienza: 03/10/2013

Udito il Sostituto Procuratore Generale dott. Roberto Aniello
che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso ;
Udito il Difensore, Avv. Salvatore Maggio che ha concluso per l’accoglimento del
ricorso;
Letti il ricorso ed i motivi pi-oposti
RITENUTO IN FATTO

1.1)-ricorrono per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce in
data 31.01.2012 che, riformando in parte la decisione del Tribunale di Taranto del
11.12.2007, aveva inandatò asSoltO il Nascile dal reato àl capo é) ed anChé il Tautirib,
per intervenuta prescrizione del reato relativamente ai fatti di usura commessi fino al
luglio 2004; aveva confermato:
-la condanna del Taurino per il reato di usura (capo A) ex art. 644 CP commesso in
danno di D’Aprile Giovanni e:
-la condanna del Nasole , (capo B)-per il reato di usura
ex art. 644 CP e,
(capo D)-per il reato di estorsione ex art. 629 CP , entrambi commessi in danno di
D’Aprile Giovanni;
Il Difensori deducono :
2.0)-MOTIVI ex art. 606 ,1° co , lett. b) c) e) c.p.p
Taurino:
2.1)-Nullità della sentenza per violazione dell’art. 192 CPP avendo fondato la penale
responsabilità dell’imputato sulla scorta delle dichiarazioni del D’Aprile che non era
credibile essendo portatore di un interesse specifico nel processo, ove era costituito
parte civile; al riguardo, la Corte di appello aveva omesso il vaglio particolarmente
rigoroso in ordine alla credibilità ed attendibilità del medesimo, omettendo di
considerare il “difetti di memoria” del medesimo ed omettendo altresì di assumere la
prova decisiva, consistente nell’esame dei testi Macchia e Pannofino attraverso la
necessaria rinnovazione dell’istruzione dibattimentale;
2.2)-Nullità della sentenza per avere illogicamente ritenuto il reato di usura senza avere
proceduto alle necessarie indagini bancarie e patrimoniali, assumendo per vera la forte
esposizione debitoria del D’Aprile, nonostante che la stessa Corte di appello avesse
riconosciuto che il medesimo non era solito fare un uso accorto del suo denaro;
Nasole – Avv. Vitale; Avv. Maggio, che con separati ricorsi deducono
2.3)-Nullità della sentenza per violazione dell’art. 192 CPP avendo fondato la penale
responsabilità dell’imputato sulla scorta delle dichiarazioni del D’Aprile che, però, non
era credibile essendo portatore di un interesse specifico nel processo ove era costituito
parte civile; al riguardo, la Corte di appello aveva omesso il vaglio particolarmente
rigoroso in ordine alla credibilità ed attendibilità del medesimo, dando per scontata la
realtà del suo tentato suicidio che il ricorrente, al contrario, ritiene solo “inscenato”
2.4)-Riguardo al reato di usura al capo B)-la sentenza sarebbe affetta da illogicità della
motivazione laddove non avrebbe approfondito le ragioni per le quali il D’Aprile
chiedeva in prestito il denaro e sarebbe incorsa in violazione dell’art. 507 CPP per non
avere acquisito la prova decisiva dell’esa e della teste Macchia Rosa, alla quale il

1

TAURINO GIOVANNI
NAS OLE MASSIMILIANO

D’Aprile elargiva il denaro ottenuto in prestito dall’imputato, e dell’esame del teste
Pannofino Giuseppe titolare della gioielleria preso il quale il D’Aprile effettuava
costosi acquisti anche nel periodo in esame ;
2.5)-Riguardo al reato di estorsione al capo D)- la sentenza sarebbe affetta da illogicità
della motivazione per avere trascurato di considerare che nella specie mancherebbe il
requisito del profitto con altrui danno , atteso che l’orologio oggetto del reato sarebbe
in realtà privo di valore.
CHIEDONO l’annullamento della sentenza impugnata.

I ricorsi sono infondati
3.1)-1 ricorrenti ripropo m questa sede motivi di impugnazione già avanzati in sede di
appello, lamentando la insufficiente risposta motivazionale della Corte territoriale
In realtà la Corte di appello ha richiamato l’articolata e puntuale motivazione della
sentenza di primo grado, procedendo per altro ad una ampia ed autonoma disamina
delle prove raccolte sicché appare del tutto ineccepibile la motivazione impugnata
Invero laddove i motivi di appello riproducono le stesse argomentazioni e deduzioni
sollevate in primo grado, ed ove la Corte concordi con la motivazione del primo
giudice, non è necessario procedere ad una nuova e completa motivazione, a meno che
non si ritenga di esaminare o rivalutazione argomenti non considerati dal primo giudice,
cosa che non è avvenuta nella specie , ovvero a meno che la Difesa abbia proposto
argomenti e deduzioni nuove, non esaminate dal primo giudice, cosa che non è avvenuta
nella specie.
3.2)-Contrariamente a quanto sostenuto nei motivi di ricorso, la Corte territoriale ha
congruamente motivato sulle ragioni per le quali ha ritenuto provata la penale
responsabilità del Taurino e del Nasole in ordine a tutti i reati loro ascritti,
sottolineando:
-che era pacifica iti giudizio la forte esposizione debitOria del D’Aprile, pér cOme
riconosciuto dallo stesso Taurino (pag.11) e dallo stesso Nasole (pag.14) e per come
confermato dal teste Andrenucci ;
-che era del pari pacifico che i due imputati abbiano effettuato dei prestiti al D’Aprile
(pagg. 11 e 14);
-che la situazione economica della persona offesa e l’andamento dei rapporti di dare ed
avere con gli imputati non era ricostruibile con indagini bancarie atteso che i titoli
bancari acquisiti erano pochissimi e che la maggior parte dei prestiti era avvenuta per
contanti ;(pagg. 10-11)
-che, a fronte dei prestiti, i due imputati avevano preteso interessi del 10% mensili,
chiaramente di natura usuraria; (pag.13)
-che, al riguardo, doveva ritenersi pienamente credibile e attendibile il D’Aprile: -sia
per la genuinità del suo racconto ; -sia per l’assenza di animosità tanto da avere
riconosciuto che negli ultimi tempi il Taurino aveva acconsentito ad una riduzione del
tasso di interesse ; -sia per avere ripetuto con costanza “il nucleo centrale delle
accuse” anche nel corso del contraddittorio d»attimentale (pag.14);

2

CONSIDERATO IN DIRITTO

3.4)-Del tutto infondati sono poi i motivi sull’omessa acquisizione delle testimonianze
di Macchia Rosa e di Pannofino, atteso che si tratta di motivi generici e come tali
inammissibili, posto che non è stato indicato in qual modo la deposizione in oggetto
avrebbe potuto determinare un esito diverso del giudizio, consistendo proprio in questo
il concetto di prova decisiva, e posto che l’oggetto dell’esame dei testi indicati avrebbe
natura esplorativa, mentre la sentenza impugnata è correttamente motivata in
riferimento alla raggiunta completezza del quadro istruttorio.
( Cassazione penale, sez. VI, 12/11/2010, n. 13571 )
3.5)-Ugualmente infondato è il motivo dedotto in ordine all’estorsione al capo D) per la
quale si sostiene che mancherebbe il requisito del profitto con altrui danno, posto, per
un verso, che l’orologio in questione, pur se di valore modesto non ne è privo in
maniera assolutcb e, posto che l’estorsione non è contestata solo in relazione alla
costrizione compiuta per ottenere l’orologio, bensì anche per avere il Nasole
minacciato il D’Aprile al fine di costringerlo al pagamento degli interessi usurari.
3.6)-Segue il rigetto del riCOrSO atteso che i motivi proposti, pur se non manifestamente
inammissibili, risultano infondati per le ragioni sin qui esposte;
ai sensi degli artt. 592/co.1, e 616 c.p.p il ricorrente va condannato al pagamento delle
spese del procedimento.
PQM
Rigetta i ricorsa} e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali

3.3)-Tale motivazione si fonda su una valutazione in fatto del tutto congrua perché
aderente ai fatti di causa ed esente da illogicità manifesta , a fronte della quale le
deduzioni difensive risultano inammissibili in quanto fondate su interpretazioni
alternative delle medesime prove già analizzate dai giudici del merito, interpretazioni
che, ovè ben motivate come nella specie risultano non censurabili in questa sede,
dovendosi rammentare che le dichiarazioni della parte offesa, ancorchè costituita parte
civile, sono ugualmente valutabili e utilizzabili ai fini della tesi di accusa, poiché, a
differenza di quanto previsto nel processo civile, circa l’incapacità a deporre del teste
che abbia la veste di parte, il processo penale risponde all’interesse pubblicistico di
accertare la responsabilità dell’imputato, e non può essere condizionato dall’interesse
individuale rispetto ai profili privatistici, connessi al risarcimento del danno provocato
dal reato, nonché da inconcepibili limiti al libero convincimento del giudice, nella
specie ben motivato, anche con il richiamo ai riscontri provenienti dalle intercettazioni
telefoniche, alle testimonianze degli agenti di PG ed ai sia pur pochi titoli bancari
oggetto di sequestro, tali da far ritenere irrilevanti le difficoltà di memoria della persona
offesa. ( Cassazione penale, sez. V, 23/11/2011, n 8558 )

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