Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47030 del 12/11/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 47030 Anno 2015
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: PAVICH GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
VENEZIA
nei confronti di:
BENEDETTI MARCO N. IL 04/12/1991
inoltre:
BENEDETTI MARCO N. IL 04/12/1991
avverso la sentenza n. 12944/2011 GIP TRIBUNALE di VERONA, del
26/03/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE PAVIC1-1;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. -44dì
i’ 4:cm.:

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Data Udienza: 12/11/2015

RITENUTO IN FATTO

1.- BENEDETTI Marco ricorre avverso la sentenza di patteggiamento in
epigrafe con la quale allo stesso veniva applicata ex art. 444 c.p.p. la pena di
mesi 1 e giorni 10 di arresto ed C 3000 di ammenda (convertita in complessivi C
13000 di ammenda e dichiarata condizionalmente sospesa) per il reato p. e p.
dall’art. 186, commi 1 e 3 in relazione all’art. 186 comma 2 lettera B) Codice
della Strada, aggravato ex artt. 186 commi 2 bis e 2 sexies e 186 bis comma 3
Codice della Strada. La pena veniva così determinata previa concessione delle

bis e applicazione della diminuente del rito. Veniva inoltre applicata all’imputato
la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida
per anni 1.
2. – A fondamento del ricorso del BENEDETTI vengono articolati due motivi.
2.1. – Il primo motivo è riferito alla carenza, contraddittorietà o manifesta
illogicità della motivazione del rigetto, da parte del giudice di merito, dell’istanza
di messa alla prova, pur in presenza di documentazione attestante la
disponibilità della Federazione Volontariato di Verona ONLUS ad accogliere
l’imputato per accedere al detto istituto.
2.2. – Con il secondo motivo, il BENEDETTI contesta la carenza e/o
contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione in base alla quale al
BENEDETTI è stata applicata la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente di guida nella misura di anni 1, sebbene allo stesso
imputato fosse stato applicata dall’Autorità prefettizia la sospensione della
patente per mesi 8.
3. – Avverso la sentenza di cui in epigrafe ricorre altresì il Procuratore
Generale presso la Corte di Appello di Venezia.
3.1 – Quale primo motivo di ricorso, il P.G. presso la Corte territoriale
denuncia l’erronea applicazione della legge penale, argomentando che il
raddoppio delle sanzioni previsto in base all’art. 186 comma 2 bis Codice della
Strada (contestato al BENEDETTI) non è stato applicato nella misura dovuta: ciò
in quanto tale aumento andava esteso, nella sentenza impugnata, alla sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, tenendo però
anche conto dell’ulteriore aumento delle sanzioni -da un terzo alla metàprevisto dall’art. 186 bis comma 3 Codice della Strada (anch’esso contestato
all’imputato).
3.2 – Con il secondo motivo, il P.G. ricorrente denuncia la violazione della
legge penale anche in relazione alla concessione delle attenuanti generiche in
regime di equivalenza rispetto all’aggravante di cui all’art. 186 comma 2

bis

Codice della Strada, concessione a cui osta -argomenta il P.G. ricorrente- il fatto

attenuanti generiche equivalenti alla sola aggravante di cui all’art. 186 comma 2

che sia stato contestata al BENEDETTI l’aggravante di cui all’art. 186 bis comma
3 Codice della Strada. Si sostiene infatti nel ricorso che il richiamo alle sanzioni
di cui all’art. 186 bis comma 3 contenuto nel testo dell’art. 186 comma 2 bis
comporta che, anche rispetto a quest’ultima aggravante, si estenda il divieto di
bilanciamento con le attenuanti generiche previsto dall’art. 186 bis comma 4 in
relazione all’art. 186 bis comma 3 Codice della Strada.
4. – Con requisitoria scritta, il P.G. presso questa Corte ha chiesto il rigetto
di entrambi i ricorsi.

richiesto la messa alla prova -istituto incompatibile con il patteggiannento- ma la
sanzione sostitutiva dei lavori di pubblica utilità ex art. 186 comma 9 bis Codice
della Strada, sanzione che non può trovare applicazione nel caso sia contestata
l’aggravante di cui all’art. 186 comma 2 bis Codice della Strada; e, quanto alla
durata della sospensione della patente di guida applicata al ricorrente con la
sentenza impugnata, perché non vi sono ragioni ostative all’applicazione di detta
sanzione amministrativa accessoria in misura superiore rispetto a quella
applicata dall’Autorità prefettizia.
Quanto al ricorso presentato dal P.G. presso la Corte di Appello di Venezia,
perché il divieto di equivalenza delle circostanze attenuanti previsto dall’art. 186
bis

comma 4 Codice della Strada opera esclusivamente in riferimento

all’aggravante di cui all’art. 186 bis comma 3, la quale fa rinvio unicamente
all’art. 186 comma 2 Codice della Strada, e non anche in riferimento
all’aggravante di cui all’art. 186 comma 2 bis Codice della Strada; ne discende
che va esente da censure il computo delle pene effettuato dal giudice a quo sia
in relazione alle pene principali, sia (conseguentemente) in relazione alle
sanzioni accessorie.
Considerato in diritto
5. – Ambedue i ricorsi sono infondati.
6. – quanto al ricorso presentato dal BENEDETTI, il primo motivo è privo di
fondamento. Invero non risulta che sia stata richiesta dall’imputato la
sospensione del procedimento per messa alla prova, che sarebbe di per sé
logicamente incompatibile con il rito alternativo prescelto (e della quale peraltro
la richiesta non risulta neppure documentata: l’unico documento prodotto in
allegato al ricorso risulta essere una dichiarazione di disponibilità rilasciata da un
ente in favore del Benedetti, priva di timbro che ne attesti il deposito in udienza
o in cancelleria). Qualora fosse stata invece avanzata istanza volta a ottenere la
sanzione sostitutiva dei lavori di pubblica utilità, essa non sarebbe stata
comunque accoglibile, ostandovi l’aggravante di cui all’art. 186 comma 2 bis
Codice della Strada, indipendentemente dal fatto che essa sia stata bilanciata

Quanto al ricorso presentato dal BENEDETTI, perché questi non avrebbe

dalla concessione delle circostanze attenuanti generiche (cfr. Cass. Sez. 4, n.
13853/2015, Rv 263012).
Parimenti infondato è il secondo motivo del ricorso presentato dal
BENEDETTI. E’ infatti pacifica l’autonomia fra la sospensione della patente di
guida in via cautelare ad opera del Prefetto e quella in via definitiva da parte del
giudice, fatta salva unicamente la possibilità di detrarre il presofferto

in

executivis, così com’è pacifica la facoltà del giudice di applicare la sospensione
della patente di guida in misura maggiore rispetto a quella irrogata dal Prefetto

7. – Quanto al ricorso proposto dal P.G. presso la Corte territoriale, esso è a
sua volta infondato in entrambi i motivi in esso contenuti.
Infatti, è ben vero che il raddoppio delle sanzioni, di cui all’art. 186 comma
2 bis Codice della Strada, riguarda per espresso riferimento testuale anche
quelle di cui all’art. 186 bis comma 3 Codice della Strada. Tuttavia, in relazione
all’aggravante di cui all’art. 186 comma 2 bis non è previsto neppure nel caso di
specie alcun divieto di bilanciamento, divieto che opera esclusivamente laddove
espressamente previsto, come invece nel caso dell’aggravante di cui all’art. 186
bis comma 3 per effetto di quanto disposto dal successivo comma 4.
Ne consegue che la pena principale è stata correttamente determinata dal
giudice a quo; e ciò vale anche, per evidenti ragioni logico-sistematiche, anche
per quanto riguarda la sanzione amministrativa accessoria di cui al secondo
motivo di ricorso.
8. – Entrambi i ricorsi vanno dunque rigettati; al rigetto del ricorso
presentato da BENEDETTI Marco consegue la condanna dello stesso al
pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna BENEDETTI Marco al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso in Roma, il 12 novembre 2015.

(cfr. ex plurimis Cass. Sez. 1, n. 18920/2013, Rv 256005).

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