Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47029 del 12/11/2015
Penale Sent. Sez. 4 Num. 47029 Anno 2015
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ATTANASIO ALESSIO N. IL 16/07/1970
avverso l ‘ordinanza n. 3702/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di
TORINO, del 16/03/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROCCO MARCO
BLAIOTTA;
lette/se
z–t~e le conclusioni del PG Dott.
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Uditi difensor Avv.;
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Data Udienza: 12/11/2015
Cc IO Attanago
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Attanasio Attilio ricorre per cassazione ai sensi dell’art. 99, comma 4, del
d.p.r. n. 115 del 2002, avverso i provvedimenti con i quali il presidente del tribunale
di sorveglianza dì Torino ha dichiarato non luogo a provvedere sulle opposizioni
istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Si deduce che, contrariamente
a quanto ritenuto dal Tribunale, la notifica non andava indirizzata al Procuratore
generale ma alla Agenzia delle entrate, procedura che è stata ritualmente esperita.
D’altra parte, si aggiunge, non vi è mai stata esplicita o implicita rinunzia alle
richieste, essendo stata anzi avanzata richiesta di essere ascoltato dal Tribunale di
sorveglianza di Macerata.
2. Il ricorso è fondato. Il provvedimento impugnato dichiara non luogo a
provvedere sulla richiesta di cui si discute non essendosi dato corso all’prescritta
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notificazione al Procuratore generale ed kla genzia delle entrate; dovendosi dedurre
da tale omissione la rinunzia all’opposizione.
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Tale apprezzamento è da censurare. Esso si pone infatti in contrasto con la
consolidata condivisa giurisprudenza di questa Corte:ity. i tema di patrocinio a spese
dello Stato, quando l’opposizione dell’interessato avverso il decreto di rigetto
dell’istanza di ammissione sia stata tempestivamente depositata presso il giudice “ad
quem”, ma non notificata alla Direzione Regionale delle Entrate a cura dell’instante,
non si configura – in difetto di una espressa previsione di legge in tal sensol’inammissibilità del gravame, sicché va disposta la rituale notifica del ricorso
all’amministrazione finanziaria, che va eseguita a cura del ricorrente ai fini della
regolare instaurazione del contraddittorio (Così, tra le altre, Sez. IV, 10/12/2010,
Rv. 249066).
Dunque nel caso in esame, ove pure la notificazione di cui si discute fosse stata
omessa, non ne deriverebbe l’effetto istintivo della procedura ritenuto dal giudice di
merito.
Il provvedimento impugnato deve essere conseguentemente annullato con
rinvio al Presidente del Tribunale di sorveglianza.
avverso i decreti con i quali il Tribunale medesimo ha dichiarato inammissibili le
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio al Presidente del Tribunale di
sorveglianza di Torinot)v‘
Roma 12 NOVEMBRE 2015
(Rocco LAIOTTA)
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CORTE SUPW-f,PiA_ L CASSAZIONE
IV Seziene Peni
IL CONSIGLIERE ESTENSORE