Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47028 del 12/11/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 47028 Anno 2015
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: PAVICH GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
CATANZARO
nei confronti di:
BARRETTA MARCO N. IL 26/02/1992
avverso la sentenza n. 514/2014 TRIBUNALE di CROTONE, del
20/04/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE PAVICH;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. 1440„i to

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Data Udienza: 12/11/2015

RITENUTO IN FATTO
1. – Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Catanzaro ricorre
avverso la sentenza in epigrafe, con la quale veniva applicata a BARRETTA Marco
ex art. 444 c.p.p. la pena di giorni 30 di arresto ed € 900 di ammenda -pena
dichiarata condizionalmente sospesa- in relazione a reato p. e p. dagli artt. 186
commi 2 lettera B) e 2 sexies e 186 bis comma 1 lettera A) Codice della Strada.
2. – Quale unico motivo di ricorso, il P.G. presso la Corte territoriale censura
l’omessa statuizione del giudice di merito in ordine alla sanzione amministrativa

applicazione anche in caso di sentenza di patteggiamento, pur laddove le parti
non abbiano, nella relativa preliminare richiesta, fatto alcun riferimento a detta
sanzione; e, per l’effetto, chiede l’annullamento con rinvio della sentenza
impugnata limitatamente all’omessa statuizione sul punto.
3. – Il P.G. presso questa Corte ha rassegnato requisitoria scritta, con la
quale aderisce al ricorso e alla richiesta ivi formulata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. – Il ricorso è fondato e va accolto.
Invero, va premesso che nella sentenza impugnata il giudice di merito non
ha applicato la sanzione gstito accessoria della sospensione della patente di
guida, prevista per l’ipotesi di reato in esame e di cui, nel ricorso, si lamenta la
mancata applicazione.
Ora, è pacifico che, con la sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 cod. proc.
pen., devono essere sempre applicate le sanzioni amministrative accessorie che
ne conseguono di diritto, anche se non oggetto di accordo tra le parti (ex multis
vds. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 49461 del 26/11/2013 Cc. -dep. 09/12/2013Rv. 257871, riferita -come nel caso in esame- a fattispecie in tema di guida in
stato di ebbrezza, nella quale la Corte ha annullato con rinvio limitatamente
all’omessa applicazione della sospensione della patente di guida).
E’ pertanto fondata la censura relativa all’omessa applicazione della
sanzione amministrativa de qua, in quanto sanzione obbligatoria conseguente al
reato contestato, la cui applicazione è quindi doverosa a prescindere dall’accordo
della parti in sede di patteggiamento. Di conseguenza la sentenza impugnata
deve essere annullata limitatamente all’omessa applicazione della ridetta
i
sanzione amministrativa con rinvio al Tribunale di Crotone, che procederà alla
i
determinazione in concreto della sanzione stessa.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla mancata applicazione
della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida
e rinvia sul punto al Tribunale di Crotone.

a

accessoria della sospensione della patente di guida, deducendone la doverosa

CORTE n;l3FISMA I CASSAZIONE

Così deciso in Roma, il 12 novembre 2015

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