Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47027 del 12/11/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 47027 Anno 2015
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: MENICHETTI CARLA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BUCUR PAUL SEBASTIAN N. IL 04/06/1977
avverso l’ordinanza n. 5648/2013 TRIBUNALE di SALERNO, del
18/12/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLA MENICHETTI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. R ou,

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Data Udienza: 12/11/2015

Considerato in fatto
Con ordinanza in data 18.12.2014 il Tribunale Civile di Salerno, in composizione
monocratica, rigettava l’opposizione proposta da Bucur Paul Sebastian avverso il
provvedimento del 13.6.2013 con cui il G.I.P. del medesimo tribunale aveva dichiarato
inammissibile l’istanza di ammissione al gratuito patrocinio nell’ambito di un
procedimento penale in cui l’interessato era persona offesa ed aveva allegato la richiesta
alla denuncia-querela del 19.1.2012 depositata presso la Procura della Repubblica di

cancelleria del giudice presso il quale il procedimento risulta pendente.
Avverso tale pronuncia propone ricorso il Bucgr, a mezzo del difensore di fiducia,
per i seguenti motivi: violazione e falsa applicazione dell’art.99 D.P.R.n.115/02 nella
parte in cui omette di motivare sulla propria ritenuta competenza, anziché su quella del
tribunale penale; violazione e falsa applicazione degli artt. 78 cpv. e 79 del cit. D.P.R.,
che contengono la tassativa indicazione delle cause di inammissibilità e non prevedono la
ipotesi in parola; violazione del principio di conservazione degli atti, sul rilievo che
l’istanza – pur se allegata alla denuncia-querela – era stata indirizzata al Giudice per le
Indagini Preliminari del Tribunale di Salerno, da designarsi una volta avviato il
procedimento penale a carico della querelata; violazione e falsa applicazione degli artt.
93 e 96 del cit. D.P.R. poiché all’epoca il procedimento penale non era ancora pendente e
la prima udienza camerale tenuta davanti al G.I.P. costituiva il momento di presa di
conoscenza dell’atto, non previamente trasmesso dalla Procura; violazione dell’art.74 del
cit. D.P.R. poiché il patrocinio nel processo penale è assicurato alla persona offesa da
reato e dunque consente all’istante di formulare la propria richiesta ammissiva anche in
un momento antecedente l’instaurazione del processo penale.
Il P.G. ha concluso per l’accoglimento della censura investente la ritenuta
inammissibilità dell’istanza di ammissione ed ha chiesto l’annullamento della impugnata
ordinanza con rinvio degli atti al Tribunale di Salerno.
In data 6.11.2015 il ricorrente ha depositato memoria difensiva di replica.

Ritenuto in diritto
La prima questione sottoposta all’esame del collegio attiene alla competenza, se
del giudice addetto alla materia civile ovvero penale, a decidere sulla opposizione avverso
il provvedimento di rigetto della istanza di ammissione a gratuito patrocinio emessa in
sede penale, e quale eventuale vizio si riscontri nel caso in cui la regola venga violata.
La materia è stata trattata dalle Sezioni Unite Civili di questa Corte nella sentenza
3.9.2009, n.19161 (RV 609887) con specifico riferimento al procedimento di opposizione
ex art.170 del D.P.R.30.5.2002 n.115 ai decreti di liquidazione dei compensi spettanti ai
custodi e agli ausiliari del giudice, e degli onorari dovuti ai difensori nominati nell’ambito
del patrocinio a spese dello Stato.
1

Salerno, violando la esplicita formalità di legge che ne impone invece il deposito presso la

Si è ritenuto in quella sede che l’opposizione avverso il provvedimento di
liquidazione dell’onorario al difensore nominato per il patrocinio del non abbiente deve
essere proposta davanti al Tribunale o alla Corte d’Appello alla quale appartiene il giudice
o presso la quale esercita le funzioni il P.M. che ha nominato il difensore ovvero,
rispettivamente, al presidente dell’ufficio giudiziario competente e…..in mancanza di una
diversa regola di distribuzione degli affari contenuta nella tabelle dell’ufficio stesso, deve
essere trattata in base ai principi generali, tenendo presente la situazione giuridica

consistenza di diritto soggettivo patrimoniale di natura civilistica, indipendentemente
dalla circostanza che il decreto di liquidazione sia stato pronunciato in un giudizio penale.
Da ciò due corollari: il primo, che la trattazione del ricorso per cassazione avverso
l’ordinanza che decide sull’opposizione al decreto di liquidazione spetta alle Sezioni Civili
della Corte; il secondo, che trattandosi di questione che attiene al “rito”, in caso di
ordinanza decisiva del giudizio di opposizione adottata da un giudice addetto al servizio
penale, si configura una violazione delle regole di assegnazione degli affari che non
determina né una questione di competenza né una nullità, ma può giustificare
esclusivamente conseguenze di natura amministrativa o disciplinare.
I principi che si traggono da tale pronuncia sono dunque quelli che non si pongono
questioni di competenza, di ammissibilità ovvero di nullità della opposizione se decisa da
giudice addetto a settore diverso rispetto a quello che ha pronunciato il provvedimento
impugnato, e che se la materia riguarda questioni di natura patrimoniale (liquidazione di
onorari al difensore nominato in sede di gratuito patrocinio ovvero di compensi agli
ausiliari del giudice) la cognizione nel giudizio di opposizione è riservata al giudice civile.
Peraltro il caso in esame è di contenuto differente rispetto a quello di cui si sono
occupate le Sezioni Unite Civili, poiché trattasi – di tutta evidenza – non già
dell’opposizione alla liquidazione del compenso al difensore, ma dell’opposizione
dell’interessato al provvedimento di rigetto dell’ammissione al beneficio statale, in cui
non si controverte affatto di questioni patrimoniali di natura civilistica quanto piuttosto ed
esclusivamente delle condizioni di ammissibilità della istanza.
Ciò posto, si ritiene fondata la doglianza del ricorrente.
Si è già detto in punto di fatto che il G.I.P. di Salerno dichiarò inammissibile
l’istanza di ammissione del Bucur perché depositata senza il rispetto delle formalità di
legge, in particolare perché allegata alla denuncia querela presentata alla Procura della
Repubblica e non mediante deposito nella cancelleria del magistrato presso il quale
pendeva il processo, benché a questi indirizzata.
La decisione del Tribunale che ha confermato in diniego va annullata perché
nessuna sanzione d’inammissibilità è prevista dalla legge per il caso di specie, trattandosi
di una irregolarità priva di rilievo che avrebbe dovuto comportare, da parte dell’ufficio

soggettiva dedotta nello speciale procedimento di opposizione che ha, pacificamente,

ricevente, la mera trasmissione all’ufficio preposto alla ricezione della istanza (già
indicato, si ripete, dall’interessato).
Ne deriva il rinvio per l’ulteriore corso al Tribunale di Salerno, che disporrà
l’assegnazione al competente giudice addetto al settore penale, attenendosi alla
richiamata sentenza di questa Suprema Corte a Sezioni Unite.

P.Q.M.

trasmettersi gli atti al Tribunale di Salerno per l’ulteriore corso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 novembre 2015

Il Presidente

La Corte Suprema di Cassazione annulla il provvedimento impugnato e dispone

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