Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47026 del 12/11/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 4 Num. 47026 Anno 2015
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: PAVICH GIUSEPPE

SENTENZA

A/4,fre:

sul ricorso proposto dai A04,,11tp qem.uts& plAvo 4vCz14,.
avverso la sentenza n. 423/2015 TRIBUNALE di NAPOLI NORD, del
20/03/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE PAVICH;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.
dift. 69-

44.20,
ti/4ot

bhtit

(14t-

..er.m.40 p/L:,

(31,-43‘24

Data Udienza: 12/11/2015

RITENUTO IN FATTO
1. – Il P.G. presso la Corte di Appello di Napoli propone ricorso per
cassazione avverso la sentenza di cui in premessa, resa ai sensi dell’art. 444
c.p.p., con la quale il Tribunale di Napoli Nord ha applicato a Ferraro Antonio la
pena di mesi dieci di reclusione ed C 140 di multa per i reati di cui agli artt. 110,
624 e 625 c. 1 n. 2 e 5 c.p. (capo a), all’art. 337 c.p. (capo b) e agli artt. 582,
585 in relazione all’art. 576 n. 5 bis c.p. (capo c), tra loro unificati sotto il vincolo
della continuazione, previo riconoscimento delle attenuanti generiche in regime

2. – Con l’unico motivo del ricorso il P.G. ricorrente censura come errata la
qualificazione giuridica del reato di cui al capo a), deducendo che il Ferraro, colto
nella quasi flagranza del furto, usava violenza a uno dei carabinieri intervenuti e
con lui ingaggiava una colluttazione: di tal che il reato di cui al capo a) doveva
qualificarsi non già come furto aggravato , ma come rapina impropria ex art.
628 comma 2 c.p., essendo la violenza fisica posta in essere dal soggetto attivo
immediatamente dopo il furto, nonché finalizzata a sottrarsi all’arresto, come si
desume dal fatto che l’arresto stesso è stato convalidato in presenza delle
condizioni di quasi flagranza in cui i carabinieri avevano bloccato il Ferraro.
Perciò il giudice avrebbe dovuto disapplicare l’accordo intervenuto tra le parti ex
art. 444 c.p.p..
3. – Il P.G. presso questa Corte ha rassegnato conclusioni scritte, aderendo
al detto motivo di ricorso e osservando che, in conseguenza dell’erronea
qualificazione giuridica del reato, la pena applicata all’imputato è illegale; e ha
conseguentemente chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza, con
restituzione degli atti al Tribunale di Napoli Nord.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. – Il ricorso è fondato.
Secondo la pacifica giurisprudenza di questa Corte, la nozione di
immediatezza di cui al capoverso dell’art. 628 c.p. non postula la contestualità
temporale tra sottrazione e uso della violenza o minaccia, essendo sufficiente
che tra le due diverse attività -le quali possono verificarsi anche in luogo diverso
da quello della sottrazione della cosa- intercorra un arco temporale tale da non
interrompere l’unitarietà dell’azione volta ad impedire al derubato di tornare in
possesso delle cose sottratte o di assicurare al colpevole l’impunità (Cass. Sez.
2, Sentenza n. 43764 del 04/10/2013 Ud. -dep. 25/10/2013 – Rv. 257310;
Cass. Sez. 2, Sentenza n. 30127 del 09/04/2009 Ud. -dep. 20/07/2009- Rv.
244821); ed ancora, questa Corte ha più volte affermato che il requisito
dell’immediatezza va inteso non già in senso meramente letterale, ossia come
assenza di qualsivoglia intervallo temporale tra le due azioni, ma, come nel caso

2

di equivalenza rispetto alle aggravanti contestate.

di specie, in riferimento al dato concettuale della flagranza e della quasi
flagranza (Cass. Sez. 6, Sentenza n. 39924 del 16/10/2008 Cc. -dep.
24/10/2008 – Rv. 242412; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 40421 del 26/06/2012 Ud.
-dep. 16/10/2012- Rv. 254171).
Si soggiunge che la violenza fisica esercitata dal Ferraro, immediatamente
dopo la sua condotta furtiva, su uno dei carabinieri intervenuti per arrestarlo in
condizioni di quasi flagranza, veniva posta in essere all’evidente fine di sottrarsi
alla cattura e di ottenere quindi l’impunità (ex multis Cass. Sez. 6, Sentenza n.

sotto detto profilo, nelle condizioni di cui all’art. 628 cpv. c.p..
Perciò il giudice che ha emesso la sentenza impugnata ha errato nel recepire
l’accordo fra le parti, siccome basato su una non corretta qualificazione giuridica
del fatto descritto al capo a) come furto aggravato anziché come rapina
impropria. Ne derivavche la pena da applicare in relazione al fatto stesso è
illegale, dovendo essa commisurarsi agli estremi edittali di cui all’art. 628 c.p..
5. – Segue l’annullamento senza rinvio della sentenza di patteggiamento
impugnata, con trasmissione degli atti al giudice di merito perché proceda a
nuovo giudizio. L’errata qualificazione recepita nel patto ne produce invero la
nullità irrimediabile, con conseguente necessità di riportare la situazione
processuale alla fase antecedente l’accordo delle parti, che potranno o meno
rinegoziarlo su altre basi; in difetto di ciò, il procedimento dovrà proseguire con il
rito ordinario (Cass. Sez. U., 22902/2001 Rv. 218874; Cass. Sez. 3^,
38854/2001, Rv..220116; e v. anche Cass. Sez. 3^, 1883/2011, Rv. 251796;
Cass. Sez. 1^, 16766/2010, Rv.246930; Cass. Sez. 5^, 1411/2006, Rv.
236033).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’impugnata sentenza e dispone trasmettersi gli atti al
Tribunale di Napoli Nord per l’ulteriore corso.
Così deciso in Roma, il 12 novembre 2015.

2410 del 25/06/1999 Cc. -dep. 21/07/1999 – Rv. 214926) e dunque, anche

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA