Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47025 del 12/11/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 47025 Anno 2015
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
CATANZARO
nei confronti di:
CALIGIURI PASQUALE N. IL 30/04/1987

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N. IL730104/198-7

avverso la sentenza n. 618/2013 TRIBUNALE di CATANZARO, del
14/07/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROCCO MARCO
BLAIOTTA;
lette/y0te le conclusioni del PG Dott.62, ,,-/t1,4Z.–4 4Q

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Data Udienza: 12/11/2015

Cc 5 Caligiuri

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il Tribunale di Catanzaro

ha applicato la pena ex art. 444 c.p.p. nei

confronti dell’imputato in epigrafe in ordine al reato di cui all’art. 187, comma 7, del
Codice della strada.

violazione di legge per la mancata applicazione della sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente di guida.

3. Il ricorso è fondato. Il richiamato art. 187, comma 7, rinvia all’art. 186
comma 2, C: esso prevede che all’affermazione di responsabilità consegue di diritto
l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente
di guida.
Il comma 2 quater del medesimo art. 186 prevede altresì che le sanzioni
accessorie di cui commi 2 e 2bis si applicano anche in caso in cui la pena sia oggetto
di accordo tra le parti.
Come già ritenuto ripetutamente da questa Corte, la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente di guida va irrogata anche se essa sia stata
già disposta dal prefetto, posto che, una volta stabilita dal giudice la durata della
sospensione medesima, da questa dovrà detrarsi il periodo di tempo già scontato per
effetto della sospensione ordinata dal prefetto. Nè rileva che nella richiesta di
patteggiamento non sia stata fatta menzione della sanzione amministrativa, giacché
essa non può formare oggetto dell’accordo tra le parti, limitato alla pena, e consegue
di diritto alla sollecitata pronuncia.
La pronunzia deve essere conseguentemente annullata limitatamente alla
mancata applicazione della sanzione amministrativa in questione, con rinvio al
Tribunale per le pertinenti determinazioni.

P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla mancata applicazione della
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e rinvia
sul punto al Tribunale di Catanzaro.
Roma 12 NOVEMBRE 2015
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
(Rocco B

TTA)

2. Ricorre per cassazione il Procuratore generale della Repubblica deducendo

ETF7E,
CC
Seziene Pergdt

CASSAZIONE

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