Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47025 del 03/10/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 47025 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: PRESTIPINO ANTONIO

SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
Cogotti Bruno n.1’11.4.1964
awerso la SENTENZA della Corte di Appello di Cagliari del 3.5.2012
Udita la relazione fatta dal consigliere
PRESTIPINO ANTONIO
Sentito il Procuratore Generale, dr Roberto Aniello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Data Udienza: 03/10/2013

In fatto e in diritto
Ha proposto ricorso per cassazione Cogotti Bruno, awerso la sentenza in epigrafe,
deducendo con un unico motivo il difetto di motivazione sulla richiesta di esclusione della
recidiva formulata dalla difesa con le conclusioni rassegnate all’udienza di discussione del
giudizio di appello.
Il ricorso è infondato.
Va premesso che in effetti il potere del giudice di appello di intervenire d’ufficio sulla pena
ai sensi dell’art. 597 co 5 c.p.p., comporta, corrispettivamente, che l’imputato possa
formulare richieste corrispondenti anche nel corso del giudizio di impugnazione, per quanto
non abbia dedotto specifiche doglianze sul trattamento sanzionatorio con l’atto di appello.
Va però rilevata, anzitutto, la natura eccezionale della disposizione dell’art. 597 co 5
c.p.p., in quanto costituente deroga al principio generale dell’effetto devolutivo dell’appello
stabilito dal precedente comma 1, con la conseguente inapplicabilità della norma, ai sensi
dell’art. 14 delle preleggi, al di fuori dei casi espressamente consentiti. (cfr. Cass. Sez. 4,
Ordinanza n. 31024 del 10/01/2002; Cass. sez VI, 28.2.205, Bassi e altri). Essendo preclusa
un’applicazione estensiva o analogica della norma, ne deriva l’impraticabilità giuridica di un
ampliamento, tramite l’interpretazione giurisprudenziale, dei poteri discrezionali del giudice
di appello in materia di determinazione della pena, oltre le ipotesi tassativamente elencate
nell’art. 597 co 5 c.p.p., tra le quali non rientra l’esclusione della rilevanza della recidiva.
In secondo luogo, il giudice di appello, deve motivare il mancato esercizio del potere
discrezionale conferitogli dall’art. 597 co 5, solo quando sia stato motivatamente sollecitato
a farlo dall’imputato o dal difensore ( Cass. Sez. 6, Sentenza n. 12358 del 03/11/1998,
Ragusa). Nel caso di specie, al contrario, la richiesta di esclusione della recidiva formulata
dalla difesa all’udienza di discussione del giudizio di appello, non era in alcun modo
argomentata.
Alla stregua delle precedenti considerazioni, il ricorso va pertanto rigettato, con le
conseguenti statuizioni sulle spese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
Così de e i Roma, nella camera di consiglio, il 3.10.2013.
Il c
e elre

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