Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47024 del 12/11/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 47024 Anno 2015
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MORRONE MAURIZIO N. IL 09/06/1972
avverso la sentenza n. 103/2015 TRIBUNALE di COSENZA, del
03/02/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROCCO MARCO
BLAIOTTA;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.
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Data Udienza: 12/11/2015

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MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il Tribunale di Cosenza ha applicato la pena ai sensi dell’art. 444 cod. proc.
pen. nei confronti dell’imputato in epigrafe in ordine al reato di cui all’articolo 73,
comma 5, del d.p.r. n. 309 del 1990 commesso il 15 gennaio 2015. L’imputazione

2.

Ricorre per cassazione l’imputato deducendo due motivi.

.Con il primo si prospettadtiCgiudice, nell’applicare la pena, non si\pronunciato
sulla misura cautelare dell’obbligo di dimora in atto. Si è trascurato che l’obbligo in
questione costituisce una misura di sicurezza e non può essere applicata con la
sentenza di patteggiamento..
2.2 Con il secondo motivo si prospetta carenza della motivazione in ordine alla
applicabilità dell’articolo 129 cod. proc. pen.

2.3 Ha fatto seguito la presentazione di motivi aggiunti con i quali si e invocata
l’applicazione dell’arti 131 bis cod. pen.; e si è argomentato sull’esistenza di tutte le
condizioni di legge per l’applicazione della nuova normativa.

3. I primi due motivi di ricorso sono manifestamente infondati. Con tutta
evidenza, infatti, l’obbligo di dimora costituisce una misura cautelare; alla quale
peraltro la pronunzia non reca alcun riferimento. Inoltre, contrariamente a quanto
dedotto, la pronunzia propone una

analitica esposizione delle ragioni che non

consentono l’adozione di pronunzia liberatoria nel merito ai sensi dell’articolo 129 cod.
proc. pen.

3. Infine, per ciò che attiene all’invocata applicazione dell’istituto della
particolare tenuità del fatto introdotto in epoca successiva alla sentenza impugnata,
occorre considerare che si tratta di materia nella quale è richiesto un complesso
apprezzamento di merito. Rispetto ad esso, quando il processo sia pendente in
cassazione, la Corte è solo sono chiamata ad una sommaria e preliminare delibazione
volta a valutare se nel caso concreto si configurino i presupposti per l’applicazione
della normativa in questione, atfinC.della restituzione degli atti al giudice di merito per
le determinazioni di competenza.
Nel caso in esame, nella sentenza di merito risultano indicati elementi che
consentono di ritenere che vi sia stato un apprezzamento in termini di non particolare
tenuità del fatto. Le dosi sono 188, la droga è stata in parte esibita ed in parte è

attiene alla illecita detenzione di 61grammi circa di marijuana pari a 188 dosi.

risultata occultata in un vano nel sottoscala. Si aggiunge che il quantitativo non è
particolarmente consistente e con ciò sembra d’intendersi senz’altro che esso non è
neppure trascurabile.
Il ricorso deve essere quindi rigettato. Segue per legge la condanna al
pagamento delle spese processuali.

P. Q. M.

Roma 12 novembre 2015

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

IL PRESIDENTE

(Rocco BLAIOTTA)

(Carl RUSCO)

CORTE GUFS1,,..

ì_;4.

Sezient

CASSAZIONE

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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