Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47024 del 03/10/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 47024 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: PRESTIPINO ANTONIO

SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
Samb Dame n. il 31.12.1975
awerso la SENTENZA della Corte di Appello di Genova
del 13.6.2012
Udita la relazione fatta dal consigliere
PRESTIPINO ANTONIO
Sentito il Procuratore Generale, dr Roberto Aniello, che ha concluso per l’annullamento con rinvio
della sentenza impugnata limitatamente alla sanzione sostituiva, e per il rigetto nel resto del
ricorso.

Data Udienza: 03/10/2013

Ritenuto in fatto
Ha proposto ricorso per cassazione, awerso la sentenza della Corte di Appello di Genova del
3.6.2012, che in riforma della sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Chiavari il
10.7.2008, per il reati di detenzione per la vendita di prodotti con marchi contraffatti (capo A),
ricettazione (capo B), e mancata esibizione di documenti di identità (capo C), dichiarò “non
doversi procedere” nei suoi confronti per quest’ultimo reato perché il fatto non è più previsto
dalla legge come reato, riducendo conseguentemente la pena.
Deduce il ricorrente:
1. Difetto assoluto di motivazione sull’elemento psicologico del delitto di ricettazione.
La Corte avrebbe tratto la prova del dolo in via meramente presuntiva dall’accertamento
del reato presupposto
2. Erronea applicazione degli artt. 53, 57, 58 L. 689/1981. In sentenza, le sanzioni sostitutive
sarebbero state negate con riferimento ad elementi di valutazione estranei a quelli previsti
dalla legge.
Considerato in diritto
Il ricorso è infondato.
1. Il primo motivo è formulato in modo alquanto generico e assertivo. In ogni caso, la Corte
non fa discendere la responsabilità del ricorrente per il delitto di ricettazione
dall’accertamento del reato presupposto, risultando piuttosto valorizzata, nella sentenza
impugnata, la mancata emergenza processuale di indicazioni, riferibili o meno allo stesso
imputato, sulle circostanze del suo acquisto dei prodotti contraffatti , che consentissero
comunque di smentire l’indubbia pregnanza probatoria del positivo accertamento nei suoi
confronti del possesso ingiustificato di un bene di provenienza furtiva ( nel senso che ai
fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell’elemento soggettivo può
essere raggiunta anche sulla base dell’omessa – o non attendibile – indicazione della
provenienza della cosa ricevuta, la quale e’ sicuramente rivelatrice della volontà di
occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede, Corte di Cassazione
27/02/1997 Savic).
2. Quanto alla mancata applicazione di sanzioni sostitutive, le specifiche valutazioni della
Corte di merito debbono essere poste in collegamento (rivelandosi in definitiva immuni da
ogni censura di legittimità) con il sostanziale, sfavorevole apprezzamento, a giustificazione
del diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena, dei criteri direttivi
fissati dall’art. 133 c.p. (rilevanti, ai sensi dell’art. 58 L. 689/1981, anche ai fini della
concessione di misure alternative alla detenzione)
Alla stregua delle precedenti considerazioni il ricorso va pertanto rigettato, con la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così dec* o i Roma, nella camera di consiglio, il 3.10.2013.

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