Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47023 del 12/11/2015
Penale Sent. Sez. 4 Num. 47023 Anno 2015
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NICOLO’ LAURA parte offesa nel procedimento
SCARICAMAZZA EGIDIO parte offesa nel procedimento
SCARICAMAZZA CRISTINA parte offesa nel procedimento
CI
ORSINI VARA N. IL 30/09/1945
avverso il decreto n. 398/2014 GIP TRIBUNALE di RIETI, del
11/09/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROCCO MARCO
BLAIOTTA;
Ì
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.
71-
2 (I
4mA-t
Uditi difensor Avv.;
4
04-e
,
6
4’051:—
Data Udienza: 12/11/2015
Cc 3 Orsini
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Gip del Tribunale di Rieti ha disposto l’archiviazione degli atti del
procedimento a carico di Orsini Vara in ordine al reato di omicidio colposo.
Ricorrono per cassazione le persone offese indicando le indagini che erano state
rendevano rilevanti. In tale situazione, il decreto di archiviazione avrebbe dovuto
essere preceduto da udienza in camera di consiglio che invece è stata omessa senza
ragione.
Il ricorso è inammissibile perché tardivo. Infatti l’avviso di deposito del decreto
di archiviazione è stato notificato al difensore, in proprio e quale domiciliatario delle
persone offese, il giorno 11 settembre 2014, a mezzo di fax che risulta regolarmente
ricevuto. Il ricorso per cassazione reca la data del 7 ottobre 2015 e dunque è stato
proposto oltre il termine di 15 giorni previsto per l’impugnazione dei provvedimenti
adottati in camera di consiglio. Oltre a ciò, può ad abundantiam considerarsi che con
apprezzamento lungamente argomentato il giudice ha ritenuto che le ulteriori indagini
suggerite dalla opponente fossero del tutto irrilevanti, atteso che hanno avuto corso
consulenza tecnica e perizia con incidente probatorio che hanno ricostruito la dinamica
del sinistro in modo completamente esaustivo. Dunque, correttamente è stata ritenuta
l’inammissibilità dell’opposizione alla richiesta di archiviazione.
Il ricorso è quindi inammissibile. Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc.
pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al
pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero,
della somma di euro 300 ciascuno a titolo di sanzione pecuniaria.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 300 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Roma 12 NOVEMBRE 2015
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
(Rocco BLAIOTTA)
richiestre nell’atto di opposizione all’archiviazione; ed esplicitando le ragioni che le
CORTE UiMA D ePiSSAZIONE
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