Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47022 del 12/11/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 47022 Anno 2015
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: GIANNITI PASQUALE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
VIGNALI GAIA N. IL 21/04/1980 parte offesa nel procedimento
FRASSINELLI ROBERTO N. IL 11/05/1980 parte offesa nel
procedimento
c/
IGNOTI
avverso l’ordinanza n. 4649/2014 GIP TRIBUNALE di MASSA, del
14/10/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PASQUALE GIANNITI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.
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Data Udienza: 12/11/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Massa – in
accoglimento della richiesta di archiviazione presentata dal Procuratore della
Repubblica presso quel Tribunale nel procedimento n. 3802/2013 RG Mod 44
pendente a carico di ignoti per il reato di cui all’art. 590 cp (commesso ai danni
di Gaia Vignali durante la gestazione), richiesta alla quale era stata presentata
opposizione dal Difensore delle due persone offese Gaia Vignali e Roberto
Frassinelli – con decreto del 14/10/2014, senza procedere a previa camera di

procedimento.

2. Avverso il suddetto decreto di inammissibilità proponeva ricorso il Difensore
delle persone offese, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione.
Più precisamente, secondo l’assunto del Difensore dei ricorrenti, nell’atto
di opposizione presentato avverso la richiesta dì archiviazione era stata
specificatamente indicata l’investigazione suppletiva da compiersi, con
esplicitazione dei relativi elementi di prova da assumere e con puntuale
individuazione non solo dei temi specifici sui quali si era incentrata la ravvisata
lacuna investigativa, ma anche dei concreti mezzi di prova da esperire, con la
conseguenza che il Gip avrebbe erroneamente disposto de plano l’archiviazione
del procedimento.
Nel ricorso le persone offese ricorrenti si lamentavano del fatto che dagli
atti e dai documenti presenti nel fascicolo del pubblico ministero si evinceva che
le uniche attività di indagine espletate erano state l’audizione delle persone
offese, la individuazione del personale medico presente al momento dei fatti e
una consulenza tecnica di parte redatta sulla base di dati cartacei.
Sottolineavano che dal tenore delle richieste di indagini suppletive, che venivano
/
riproposte nel ricorso, risultavano soddisfatti i requisiti prescritti dal codice di
rito.

3. Il Procuratore generale della Repubblica con requisitoria scritta chiedeva il
rigetto del ricorso con adozione di ogni conseguenziale provvedimento.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è fondato, per le ragioni di seguito esposte.

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consiglio, dichiarava inammissibile l’opposizione e disponeva l’archiviazione del

2.- Già da ormai vari anni le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno
chiarito che l’opposizione alla richiesta di archiviazione, proposta dalla persona
offesa dal reato, è idonea a legittimare l’intervento della stessa nel procedimento
e quindi all’instaurazione del contraddittorio con rito camerale, ove contenga gli
elementi di concretezza e specificità previsti tassativamente dall’art. 410, comma
1, cod. proc. pen. Al riguardo, le Sezioni Unite hanno evidenziato che
l’opposizione deve indicare l’oggetto delle indagini suppletive ed i relativi
elementi di prova che debbono caratterizzarsi per la pertinenza – intesa come
inerenza rispetto alla notizia di reato – e per la rilevanza, intesa come incidenza

(cfr. Sez. U, sent. n. 2 del 14/02/1996, Testa, Rv. 204133).
La giurisprudenza successiva della Corte regolatrice si è soffermata sulla
nozione di “irrilevanza” delle indicazioni relative alle indagini suppletive
contenute nell’atto oppositivo. In argomento, si è precisato che le ragioni in base
alle quali il giudice per le indagini preliminari può ritenere inammissibili le
indicazioni contenute nell’atto di opposizione alla richiesta di archiviazione
presentato dalla persona offesa, ex art. 410, comma 2, cod. proc. pen., sono
ancorate dalla legge ai parametri dell’investigazione suppletiva ed a quelli dei
relativi elementi di prova; e si è ritenuto che il giudice può considerare inutile
l’opposizione, ed omettere di instaurare il contraddittorio, soltanto quando
l’oggetto dell’investigazione, su cui s’incentra la valutazione d’infondatezza della
notizia, risulta già acquisito agli atti.
In tale ambito ricostruttivo, si è pure precisato che quando la persona
offesa abbia adempiuto all’onere impostogli, di indicare l’oggetto della
investigazione suppletiva ed i relativi elementi di prova, il giudice è tenuto a
delibare previa instaurazione del contraddittorio, attraverso il rito camerale e non
può ritenere l’inammissibilità dell’opposizione stessa attraverso un anticipato
giudizio prognostico di merito in ordine alla fondatezza e all’esito delle indagini
suppletive richieste. (cfr. Sez. 4, sent. n. 25575 del 23/04/2008, Muscogiuri, Rv.
240847).

3. Nella materia in esame, devono altresì richiamarsi le indicazioni interpretative
rese dalla Corte Costituzionale, che – nel delineare gli ambiti funzionali
dell’istituto dell’opposizione alla richiesta di archiviazione, quale espressione dei
diritti e delle facoltà di partecipazione al procedimento penale previsti in via
generale nel Titolo Sesto, Libro Primo del codice di procedura penale, in favore
della persona offesa dal reato – con sentenza di rigetto del 12/10/1994, n. 413,
ha chiarito che le ragioni di inammissibilità indicate tassativamente dall’art. 410,
comma 1, cod. proc. pen. non possono essere dilatate od estese secondo

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concreta sulle risultanze dell’attività compiuta nel corso delle indagini preliminari

discrezionalità da parte del giudice, né sotto il profilo qualitativo né sotto
l’aspetto quantitativo; e con successiva sentenza di rigetto del 26/03/1997, n.
95, ha osservato che anche “… nelle situazioni in cui le indagini siano state
esaurientemente espletate, ovvero il titolo del reato o le concrete modalità di
realizzazione del fatto rendano non necessaria alcuna indagine, la persona offesa
può egualmente presentare atto di opposizione, indicando motivi volti a
dimostrare la non infondatezza della notizia di reato”.
In particolare, in detta ultima richiamata sentenza, la Corte Costituzionale
ha rilevato che: “La disciplina apprestata dall’art. 410, commi 1, 2 e 3, cod. proc.

questa intenda contrastare carenze e lacune investigative, sia quando
l’opposizione sia basata su una valutazione dei fatti ovvero su ragioni in diritto
diverse da quelle poste a base della richiesta di archiviazione del pubblico
ministero”; e che dal sistema del codice di rito emerge chiaramente che in sede
di opposizione la persona offesa, anche nei casi in cui si trovi nella impossibilità
di chiedere la prosecuzione delle indagini preliminarypuò comunque fare valere
le ragioni volte a contrastare la richiesta di archiviazione, in accordo del resto
con la facoltà, riconosciutale in via generale dall’art. 90 cod. proc. pen., di
presentare memorie al giudice”.

4. Orbene, alla luce dell’orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità
e dalla giurisprudenza costituzionale, devono in questa sede ribadirsi i seguenti
principi di diritto:
a) l’unico vizio denunziabile in sede di legittimità avverso il decreto di
archiviazione è la violazione del contraddittorio (Sez. 7,

ord. n. 18071

del 26/02/2008 Cc., Trapazzo, Rv. 239834);
b)

l’opposizione deve contenere un preciso tipo di investigazione,

suppletiva rispetto a quella espletata dal pubblico ministero, oltre che concreta e
specifica. La investigazione è suppletiva quando si pone rispetto ai risultati
conseguiti dalle investigazioni del pubblico ministero in rapporto di strumentalità
dialettica secondo i profili della pertinenza e della rilevanza, intendendosi per
pertinenza l’inerenza alla notizia di reato, e per rilevanza l’idoneità della
investigazione proposta a incidere sulle risultanze dell’attività compiuta dal
pubblico ministero. I requisiti della concretezza e specificità sono dati dalla
indicazione dei mezzi di prova (Sez. 6, sent. n. 3680 del 02/12/1996, dep. 1997,
Manenti, Rv. 207113);
c) il giudice per le indagini preliminari, nel procedere alla valutazione
relativa all’ammissibilità dell’opposizione alla richiesta di archiviazione presentata
dalla persona offesa, è tenuto unicamente a valutare se la stessa soddisfi – o

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pen., è infatti idonea a tutelare le ragioni della persona offesa sia nel caso in cui

meno – i requisiti della pertinenza e della rilevanza delle indagini suppletive
richieste; gli elementi di prova indicati dall’opponente devono, cioè,
caratterizzarsi per l’inerenza rispetto alla notizia di reato e per la rilevanza,
intesa come incidenza concreta sulle risultanze dell’attività già compiuta nel
corso delle indagini preliminari;
d) la giurisprudenza di legittimità assolutamente prevalente, proprio sulla
base del tenore letterale degli art. 409 e 410 cod. proc. pen., afferma che è
condizione di ammissibilità dell’opposizione (e quindi dell’obbligo di trattazione in
udienza camerale) la indicazione di nuovi mezzi di prova che siano pertinenti

l’ammissibilità di una opposizione meramente “argomentativa”, che non
impedisce la decisione de plano, pur potendo tale opposizione essere,
ovviamente, valutata quale memoria difensiva. Non si può, invece, ritenere – in
palese contrasto con la lettera della norma – che una opposizione possa fondare
il diritto dell’opponente alla udienza camerale anche laddove non indichi le
indagini ulteriori; in altri termini, il legislatore ha inteso consentire alla persona
offesa poteri di impulso in caso di carenza delle indagini ma non ha riconosciuto
alcun potere di discutere in contraddittorio i profili contenutistici di fondatezza
dell’accusa e configurazione giuridica del fatto (Sez. 6, sent. N. 21226 del
03/04/2013, Sangiorgi, Rv. 255676);
e)

nel caso in cui l’opposizione superi il preliminare vaglio di

ammissibilità, il giudice procedente non può dichiarare “de plano”
l’inammissibilità dell’opposizione, sviluppando un giudizio prognostico di merito,
in ordine alla fondatezza ed all’esito delle indagini suppletive richieste; in tal
caso, nel rispetto delle garanzie partecipative specificamente assicurate alla
persona offesa, dal disposto di cui all’art. 410, comma 3, cod. proc. pen. – ove si
richiama il rito camerale disciplinato dall’art. 409, comma 2, cod. proc. pen., per
tutti i casi in cui l’opposizione non risulti inammissibile – il giudice deve fissare
apposita udienza camerale, dando avviso al pubblico ministero, alla persone
sottoposta alle indagini e alla persona offesa dal reato; e, a seguito dell’udienza,
deve procedere alla conclusiva delibazione di merito, in ordine alla richiesta di
archiviazione presentata dal pubblico ministero;
f) pertanto, non è consentito al Giudice per le indagini preliminari, in
presenza di temi suppletivi d’indagine, quand’anche fossero ritenuti dallo stesso
di presumibile scarsa incidenza, obliterare la regola del contraddittorio,
anticipando valutazioni di merito in ordine alla fondatezza o all’esito delle
indagini

suppletive

indicate,

in

quanto

l’opposizione

è

preordinata

esclusivamente a sostituire il provvedimento “de plano” con il rito camerale (Cfr.,
tra le tante, Sez. 6, n. 35787 del 10/7/2012, Settembre, Rv. 253349).

5

all’oggetto della indagine. In conseguenza, tale giurisprudenza esclude

5.

L’applicazione al caso di specie dei

richiamati principi conduce

all’annullamento del provvedimento impugnato.
Invero, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Massa, non
attenendosi agli stessi, ha qualificato come inammissibile l’opposizione (nella
quale erano state indicate persone che si assumevano informate sui fatti) senza
indicare le ragioni per le quali detta opposizione non soddisfarebbe i requisiti
della pertinenza e della rilevanza delle indagini richieste e senza procedere ad
udienza camerale, come pur avrebbe dovuto in presenza di una opposizione non

ricorresse l’ipotesi di cui all’art. 410 comma 2 c.p.p., è passato a motivare le
ragioni per le quali la documentazione medica in atti e gli espletati accertamenti
tecnici non erano idonei a sostenere l’accusa in giudizio a carico di nessuno dei
vari medici che si sono succeduti nella cura di Gaia Vignali durante la gestazione.
Si impone, pertanto, l’annullamento del provvedimento impugnato, con
trasmissione degli atti al Tribunale di Massa per l’ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Massa per
l’ulteriore corso.

Così deciso in Roma, il 12 novembre 2015.

meramente argomentativa, e, ritenendo erroneamente che nel caso di specie

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