Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47021 del 10/11/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 47021 Anno 2015
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DE GREGORIO PAOLO DINO N. IL 12/04/1960
avverso l’ordinanza n. 1363/2014 TRIB. LIBERTA’ di BARI, del
04/05/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROCCO MARCO
BLAIOTTA;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.
o etitihn4-2 /

Uditi hifensor Avv.;
de, reof2so •

Data Udienza: 10/11/2015

Cc 12 De Gregorio

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.II Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Foggia ha presentato
appello avverso il provvedimento in data 1 ottobre 2014 col quale il Gup dello stesso
Tribunale ha respinto la richiesta di misura cautelare custodiale nei confronti

Bari che ha disposto l’applicazione della misura della custodia domiciliare in ordine a
sette capi di imputazione afferenti a furti aggravati.

2.Ricorre per cassazione il detto indagato deducendo due motivi.

2.1Con il primo si espone che l’impugnazione del pubblico ministero era
inammissibile per difetto di specificità e che senza adeguata giustificazione tale
inammissibilità non è stata colta dal Tribunale. L’accusa pubblica ha infatti
compendiato i motivi d’appello in sole due paginette per ben 49 indagati senza
spendere una parola in riferimento a ciascuna posizione e senza esplicitare quali
fossero le concrete esigenze cautelari. Ci si è sostanzialmente limitati a rinviare al
contenuto della richiesta cautelare.
Particolarmente macroscopico viene ritenuto il deficit argomentativo in
relazione alle esigenze cautelari che sono state indicate in modo indistinto e collettivo;
sebbene l’ordinanza del gip facesse leva proprio sulla assenza di esigenze cautelari
attuali da salvaguardare.

/ il, Oggetto di censura è pure l’apprezzamento in ordine all’esistenza di esigenze
cautelari attuali e concrete richieste dalla legge. È stata infatti fornita documentazione
in ordine allo svolgimento di stabile attività lavorativa ed all’assenza di altre pendenze
giudiziarie. È stata apoditticamente ritenuta l’esistenza di competenze agricole
richieste ed utilizzate dai complici per la commissione dei reati. Si trascura che le
imputazioni che riguardano i mezzi agricoli sono solo tre e che l’attività di bracciante
agricolo non ha avuto alcuna incidenza nei reati. L’ ordinanza è particolarmente
manchevole per ciò che attiene all’attualità delle esigenze cautelari, trascurando che le
precedenti condanne sono lontane nel tempo; ed utilizzando espressioni che sono
chiaramente riferite ad altri indagati e che compaiono nel testo del provvedimento per
una sorta di errore tipografico. In conclusione la disposta misura cautelare non è
basata sua attuale e concrete finalità cautelari e costituisce solo una indebita
anticipazione di pena.

dell’indagato in epigrafe. L’impugnazione è stata parzialmente accolta dal Tribunale di

2.3 Ha fatto seguito la presentazione di motivi aggiunti. Si prospetta mancanza
di motivazione in ordine all’esistenza di attuale pericolo di recidiva alla luce della
sopravvenuta legge n. 47 del 2015. Si ribadisce la censura afferente alla inesistenza di
esigenze cautelari attuali, alla luce della documentata attività lavorativa e della
occasionalità della ricaduta nel crimine dovuta ad una contingente e difficile condizione
esistenziale.

3.11 ricorso è infondato.

numerosi furti di auto e di altri beni mobili posta in essere in forma singola ovvero in
concorso da diversi indagati. Si aggiunge che il giudice ha respinto la richiesta di
applicazione di misure cautelari avendo ritenuto l’assenza di un attuale pericolo di
recidiva, trattandosi di fatti risalenti nel tempo, di comportamenti spesso occasionali e,
anche quando sistematici, databili ad oltre un anno e mezzo prima.
La stessa ordinanza ritiene infondata la questione di inammissibilità
dell’impugnazione per difetto di specificità. Si considera che la reiezione della richiesta
di misure cautelari è caratterizzata da genericità ed ermeticità. In tale situazione non
poteva richiedersi all’accusa pubblica l’esposizione di argomenti diversi ed ulteriori
rispetto a quelli già spesi nell’atto di impulso. D’altra parte l’impugnazione non si è
limitata a richiamare le proprie richieste / ma si è basata su censure specifiche in ordine
alle argomentazioni svolte dal Gup. Si dà infatti atto che il pubblico ministero ha
rimarcato il carattere per nulla occasionale e la gravità e reiterazione delle condotte
accuratamente programmate ed attuate utilizzando anche sofisticate tecnologie. Il
tempo trascorso, poi è stato ritenuto irrilevante dall’accusa pubblica giacché le
intercettazioni si fermano ai primi mesi del 2013 ed offrono la proiezione verso
condotte anche risalenti nel tempo.
Posta tale premessa, l’ordinanza, come si è accennato, ritiene l’esistenza di un
grave quadro indiziario in ordine ad alcuni episodi di furto aggravato afferenti ad
autopompe, trattori agricoli, pannelli fotovoltaici.
Quanto alle esigenze cautelari si considera che si è in presenza di condotte
tenute in forma professionale ed organizzata, avvalendosi spesso dell’ausilio di più
complici in squadra con mansioni prestabilite. Ciò offre l’immagine di una personalità
criminale strutturata che dimostra il concreto pericolo di recidiva. Risulta rilevante che
l’indagato agiva in concorso con più complici e che alcuni di costoro operavano in
forma stabile reati contro il patrimonio (furti, ricettazioni, estorsioni) anche al di fuori
dal territorio regionale agendo in forma stabilmente organizzata. Dalle intercettazioni è
emerso che i reati venivano commessi con cadenza giornaliera. L’indagato ha
sostanzialmente fatto dell’illecito la propria esclusiva attività professionale ricavandone
proficui e facili guadagni. I reati risultano commessi fino al febbraio 2013 e non eAu-br

L’ordinanza impugnata esplicita che la richiesta dell’accusa si riferisce a

che lo stesso indagato abbia cambiato condotta di vita. La documentazione afferente
allo svolgimento di attività lavorativa come bracciante avventizio nel 2014 e nel 2013
è irrilevante. E’ emerso da un lato che la competenza agricola era nota ed utilizzata
per la commissione dei reati e dall’altro che tale attività agricola è risalente nel tempo
e non ha per niente impedito la commissione dei reati. In breve, la circostanza è
dunque priva di concreta rilevanza, non esprimendo alcun reale cambiamento di stile
di vita. Nessuna resipiscenza è emersa e dunque il pericolo è attuale; non essendovi

3.1 Tale apprezzamento si sottrae alle indicate censure. Del tutto
correttamente si è ritenuto che l’impugnazione dell’accusa pubblica non fosse carente
di specificità, poiché essa, come si è accennato, traeva origine da un radicale rifiuto
della richiesta di misure cautelari sicché, a scanso di inutili ripetizioni, non poteva che
richiamare il contenuto della richiesta stessa della cui organicità e completezza il
giudice di merito dà atto.
Pure immune da censure è la valutazione in ordine all’attuale esistenza di
esigenze cautelari. L’apprezzamento in ordine alla gravità ed organicità della attività
illecita è basato su acquisizioni di indubbio conclamato rilievo, come del resto emerge
dallo stesso tenore dei capi d’imputazione. La condotta del ricorrente si inserisce in
guisa per nulla trascurabile in tale organizzato, professionale contesto;
estrinsecandosi nella cooperazione in un elevato numero di rilevanti illeciti. Pure
corretta, sotto il profilo razionale, è la valutazione in ordine all’assenza di significatività
della attività lavorativa svolta in ambito agricolo per le due regioni che sono già state
nitidamente indicate dal Tribunale: tale attività è stata svolta anche in concomitanza
con la commissione degli illeciti e non li ha per nulla scoraggiati e d’altra parte proprio
la competenza in ambito agricolo sembra aver qualificato la partecipazione agli illeciti.
Non priva di rilievo, sempre sul piano della razionale analisi dei fatti, è la
considerazione che gli illeciti si proiettano indietro nel tempo e che le indagini si sono
fermate nel febbraio del 2013.
Dunque conclusivamente si tratta di ponderazione in ordine al concreto ed
attuale pericolo di recidiva basata su acquisizioni significative ed immune da vizi logici
o giuridici.
Il ricorso deve essere conseguentemente rigettato’segue per legge la condanna
al pagamento delle spese processuali.

stato nessun cambiamento di vita o allontanamento dal territorio.

P. Q. M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa al
competente tribunale distrettuale del riesame perché provveda a quanto stabilito
dall’articolo 92 disp. att. c.p.p.

Roma 10 novembre 2015

IL CONSIGLIERE ESTENSORE
(Rocco B IO A)

IL PRESIDENTE
(Carlo BRUSCO)

CORTE -2;11PRIf,g.LA.D CASSAZIONE
IV SeziLne Perttgle.

Manda alla cancelleria per gli immediati adempimenti a mezzo fax.

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