Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47020 del 10/11/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 47020 Anno 2015
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MORRONE GIOVANNA N. IL 27/04/195LPPICERNO VINCENZO N. IL 15/04/1977 i,

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avverso la sentenza n. 20443/2010 GIP TRIBUNALE di NAPOLI, del
23/02/2015
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sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROCCO MARCO
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lette/sentite le conclusioni del PG Dott. rér
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Uditi difensor Avv.; G6k-‘/

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Data Udienza: 10/11/2015

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MOTIVI DELLA DECISIONE
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1. Il tribunale di Napoli ha emesso sentenza di non luogo a procedere nei
confronti dell’imputato in epigrafe in ordine al reato di omicidio colposo commesso il 9
novembre 2009 in danno di Pincerno Domenico.
L’imputato ha preso in cura l’indicato paziente affetto da epatite cronica e lo ha
sottoposto con successo alla terapia volta alla negativizzazione degli indici di
replicazione virale. Lo stesso paziente tuttavia veniva meno per grave insufficienza
epatica da cirrosi scompensata complicata da epatocarcinoma.
Al sanitario è stato mosso l’addebito di aver trascurato i fattori di rischio dì
evoluzione neoplastica dell’affezione e di non aver disposto monitoraggio ecografico e
studio del dato bioptico onde valutare il rischio di degenerazione neoplastica. Tale
omissione ha impedito di riscontrare tempestivamente l’insorgenza di tumore al fegato
e di approntare le terapie volte ad arrestare o rallentare l’affezione.

2.Ricorrono per cassazione le parti civili.
Si lamenta che il giudice ha violato la legge e segnatamente la regola di
giudizio dell’udienza preliminare volta a verificare l’esistenza di condizioni per
sostenere l’accusa in giudizio; sostituendosi al giudice del dibattimento.
Lo stesso giudice ha travisato il contenuto delle acquisizioni omettendo di
valutare elementi essenziali. In particolare si è ritenuto che il quadro clinico del
paziente non fosse compatibile con una diagnosi di cirrosi epatica che avrebbe
imposto, secondo i protocolli, il monitoraggio ecografico. In realtà i periti hanno
affermato che il monitoraggio ecografico è richiesto anche per i pazienti con epatite
cronica HBV di età superiore ai 50 anni. Dagli atti medici traspare altresì che la
vittima, diversamente da quanto affermato dal Gup, aveva avuto una progressione
della patologia in cirrosi ancorché compensata. Tale dato disarticola completamente il
ragionamento del giudice.
Un ulteriore aspetto evidenziato dei periti è rilevante: l’infezione cronica da HBV
si associa spesso a trasformazione tumorale ancor prima della comparsa di cirrosi e
suggerisce la necessità di screening precoce. Dunque lo screening era richiesto anche
a prescindere dalla insorgenza della cirrosi.
Gli esperti hanno posto in luce che le linee guida evocate dall’imputato non
sono state considerate perché fanno riferimento alla letteratura fino al 2001, a
differenza di quelle pubblicate nel 2005 che evidenziavano un aumento di rischio di
epatocarcinoma in alcune categorie di pazienti come il defunto. Dunque erroneamente

,

,

il giudice non ha tenuto conto delle linee guida operanti all’epoca dei fatti,essendo la
relazione terapeutica insorta tra il 2005 ed il 2006.
La sentenza ha pure ritenuto che i periti abbiano enunciato l’esistenza di una
probabilità del 50% che una ecografia avrebbe potuto far rilevare la presenza del
tumore prima del novembre 2008. In realtà sul punto la perizia enuncia che a gennaio
2009, epoca del primo rilievo di neoplasia, le dimensioni erano di circa 5 cm di
diametro sicché al gennaio del 2008 la massa neoplastica poteva essere delle
dimensioni di circa 2,5 o 3 cm: situazione che avrebbe reso praticabile opzione

della prova.
Il giudice ha travisato pure la prova quando ha affermato che la neoplasia era
rilevabile nel novembre 2008: la perizia afferma che già nel gennaio di quell’anno le
dimensioni rendevano ben rilevabile l’affezione.
Si aggiunge che il giudice ha travisato la prova anche quando ha affermato la
mancanza di certezze sulla natura della neoplasia. I periti hanno infatti affermato che i
dati disponibili depongono per un epatocarcinoma.
Tutte tali circostanze avrebbero dovuto essere valutate nella sede
dibattimentale.

3. La difesa dell’imputato ha presentato una memoria, segnalando tra l’altro
l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione del difensore.
3.1 Tale questione è preliminare, assorbente e fondata.
Questa Corte, in tema di procura speciale al difensore della parte civile, ha
maturato un ormai consolidato e condiviso approccio non formalistico.
Si è infatti affermato che nei casi in cui nel giudizio penale sia prescritto che la
parte civile stia in giudizio col ministero di difensore munito di procura speciale, il
mandato, in virtù del generale principio di conservazione degli atti, deve considerarsi
valido – sia con riguardo al conferimento della procura a impugnare al difensore sia
all’oggetto dello specifico gravame (art. 576 cod. proc. pen.) – anche quando la
volontà del mandante non sia trasfusa in rigorose formule sacramentali, ovvero sia
espressa in forma incompleta, potendo il tenore dei termini usati nella redazione della
procura speciale e la sua collocazione escludere ogni incertezza in ordine all’effettiva
portata della volontà della parte; e ciò, anche se la certificazione dell’autografia sia
effettuata da difensore in un atto diverso da quelli indicati nel secondo comma dell’art.
100 cod. proc. pen. Il principio è stato espresso in una fattispecie in cui l’imputato
aveva eccepito l’inammissibilità del ricorso della parte civile sotto il duplice profilo che
il difensore era privo dello specifico mandato prescritto per la proposizione del ricorso
per cassazione e che, comunque, la procura era priva dei requisiti indicati dall’art. 122
cod. proc. pen. in una situazione in cui a margine del ricorso per cassazione era

terapeutica anche trapiantologica. Dunque anche in proposito vi è stato travisamento

apposta la seguente dizione: “Nella mia qualità di parte civile costituita nomino quale
mio difensore perché mi rappresenti ed assista nel presente giudizio di impugnazione
avanti la suprema corte di cassazione avverso la sentenza.. .nel procedimento penale
RG.. .a carico di…l’Avv…” (Cass. sez. VI, 3 novembre 1998, Rv. 213584). Tale
approccio è stato confermato da copiosa giurisprudenza, anche recentissima.
Orbene, pur attenendosi a tale approdo non formalistico, occorre prendere atto
che il ricorso per cassazione è stato proposto da nuovo difensore sulla base di poteri
conferitigli con atto denominato “Nomina e procura speciale”. Tale documento reca

reca alcuna specificazione in ordine alla sentenza oggetto del ricorso né alcuna delle
indicazioni di legge in ordine all’oggetto dell’impugnazione. Tale carenza non può
essere in alcun modo ovviata, alla stregua della già evocata giuriprudenza, attraverso
l’implicito richiamo del contenuto dell’atto d’impugnazione, poiché la procura speciale
non è né a margine né in calce al ricorso e, dunque, non può essere letta in guisa
integrata.
Ne discende che il ricorso è inammissibile per difetto di legittimazione. Segue
per legge la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore
della cassa delle ammende e appare congruo determinare in 300 euro.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenW al pagamento delle spese
processuali e della somma di € 300 in favore della cassa delle ammende.

Roma 10 novembre 2015

IL CONSIGLIERE ESTENSORE
(Rocco BLAIOTTA

CORTE GUPRO.,1.6, i

CASSAZIONE

W Sezicce Penxit

data diversa da quella del ricorso ed è solo allegato all’atto d’impugnazione. Esso, non

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