Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47019 del 10/11/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 47019 Anno 2015
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: SERRAO EUGENIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D ‘APPELLO DI
PERUGIA
nei confronti di:
FOCIANI RICCARDO N. IL 10/05/1977
avverso la sentenza n. 1249/2013 GIP TRIBUNALE di TERNI, del
12/12/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EUGENIA SERRAO;
lette/mitit le conclusioni del PG Dott.
Mario Pinelli, che nella requisitoria scritta ha concluso per
l’ inammissibilità del ricorso;

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Data Udienza: 10/11/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di
Perugia propone ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa il
12/12/2013 dal Tribunale di Terni, con la quale è stata applicata la pena ai sensi
dell’art.444 cod.proc.pen. nei confronti di Fociani Riccardo, imputato del reato di
cui all’art.186, comma 2 lett. c) e 2-sexies, d. Igs. 30 aprile 1992, n.285.

veicolo a bordo del quale l’imputato ha commesso il reato, pur essendo
incontroverso che il veicolo appartenesse all’autore del reato.

3.

Il Procuratore Generale, in persona del dott. Mario Pinelli, nella

requisitoria scritta ha concluso per l’inammissibilità del ricorso in ragione
dell’intervenuta pronuncia di estinzione del reato ai sensi dell’art.186, comma 9,
cod. strada.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per difetto di interesse.

2. Costituisce interpretazione pacifica (Sez. 4, n.45365 del 25/11/2010,
Portelli, Rv. 249071) che le modifiche introdotte dall’art.33 legge 29 luglio 2010
n. 120, non comportino il venir meno dell’obbligo del giudice di disporre la
confisca del veicolo utilizzato per commettere il reato previsto dall’art.186,
comma 2, lett.c) cod.strada, con la sentenza di condanna o di patteggiamento,
pur se essa ha acquisito natura di sanzione amministrativa accessoria, al pari di
quel che avviene in tema di sospensione della patente di guida, misura anch’essa
amministrativa, che viene applicata dal giudice unitamente alla pronuncia dì
condanna, in raccordo esecutivo con l’autorità amministrativa.

3. Nel caso concreto, tuttavia, il provvedimento di confisca era stato indicato
nella motivazione e non riprodotto nel dispositivo. In data successiva
all’impugnazione, ossia il 5/03/2015, è peraltro intervenuta pronuncia di
estinzione del reato con provvedimento di revoca della confisca ai sensi

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dell’art.186, comma 9, cod. strada a seguito del positivo espletamento del lavoro,T0
di pubblica utilità disposto in sostituzione della pena applicata.

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2. Il Procuratore ricorrente si duole dell’omessa statuizione della confisca del

4. Ne consegue il sopravvenuto difetto di interesse del Procuratore
ricorrente alla pronuncia richiesta e l’inammissibilità del ricorso a norma
dell’art.591, comma 1, lett.a) cod.proc.pen.

P.Q . M .

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso il 10/11/2015

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