Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47017 del 10/11/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 47017 Anno 2015
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
BRESCIA
nei confronti di:
SHTINI REZART N. IL 23/02/1991
avverso la sentenza n. 11763/2013 GIP TRIBUNALE di BERGAMO,
del 05/12/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROCCO MARCO
BLAIOTTA;
lette/eté le conclusioni del PG Dott.
i’6J-q- 41 1-

kr-6.

Data Udienza: 10/11/2015

Cc 4 Shtini

Motivi della decisione
1. Il Tribunale di Bergamo ha applicato la pena ex art. 444 c.p.p. nei confronti
dell’imputato in epigrafe in ordine al del reato di cui all’art. 187 comma 1 del Codice

2. Ricorre per cassazione il Procuratore generale della Repubblica deducendo
violazione di legge per la mancata applicazione della sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente di guida nella misura prevista dalla legge:
l’auto non era di proprietà dell’imputato, come emerge dagli atti di polizia, sicché la
durata della sanzione avrebbe dovuto essere raddoppiata, mentre il giudice l’ha
irrogata nella misura ordinaria (un anno).

3. Il ricorso è fondato.
La normativa sopra indicata, quale risultante da ultimo per effetto della novella
di cui alla legge 15 luglio 2009 n. 4, prevede, con riguardo alla fattispecie in esame,
nel caso in cui il veicolo guidato appartenga a persona diversa dal conducente, il
raddoppio della durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione
della patente di guida, che è ordinariamente da uno a due anni.
Il giudice ha determinato la durata della detta sospensione in un anno,
corrispondente al minimo di legge, trascurando di raddoppiare l’entità della sanzione
in considerazione del fatto che, come documentato in atti, l’auto apparteneva a
persona estranea al reato.
La pronunzia deve essere conseguentemente annullata senza rinvio sul punto.
Alla rideterminazione della sanzione in questione può provvedere questa Corte, non
essendo richiesta alcuna valutazione discrezionale propria della sede di merito; e
dovendosi solo raddoppiare la durata della detta sanzione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla durata della
sospensione della patente di guida, durata che determina in anni due.
Roma 10 novembre 2015.

IL CONSIGLI
(Rocco

ESTENSORE
IOTTA)

____——-A –

y

della strada.

r____________________,.
CORTE SUPWI:giLs.
I:41 CASSAZIONE
IV Sezierte

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