Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47012 del 22/11/2013
Penale Sent. Sez. 6 Num. 47012 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: CAPOZZI ANGELO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CHITOI VASILE N. IL 19/03/1980
avverso la sentenza n. 66/2013 CORTE APPELLO di TORINO, del
11/10/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. iit ie,14.4,0 5EL VIA as- G. I
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Uditi difensor Avv.;
Data Udienza: 22/11/2013
Considerato in fatto e ritenuto in diritto
1. Con sentenza del 11.10.2013 la Corte di appello di Torino ha
disposto non farsi luogo alla consegna di CHITOI Vasile all’Autorità
Giudiziaria rumena richiedente con i mandati di arresto:
– n. 27 del 19.6.2013 emesso dal Tribunale di primo grado di Bacau per
l’esecuzione della pena di anni quattro di reclusione per il reato di
danno di CALIN Marita;
– n. 30 del 22.10.2011 emesso dal Tribunal di primo grado di Bacau per
l’esecuzione della pena di anni uno di reclusione per il reato di guida
senza patente commesso in data 26.6.2010.
Ha disposto che entrambe le pene inflitte siano scontate dal CHITOI in
Italia.
2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione VASILE CHITOI
deducendo:
2.1. Violazione ex art. 606 lett. b) c.p.p. per violazione del principio di
uguaglianza e di doppia punibilità con riguardo al reato di guida senza
patente punito in Romania con pena elevatissima rispetto alla natura
contravvenzionale che la stessa condotta ha in Italia; nonché con
riguardo al reato di furto ed alla elevatissima pena inflitta.
2.2. inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità per
non essere stata la sentenza immediatamente pronunciata all’esito della
camera di consiglio in violazione dell’art. 17 c. 6 I.n. 69/2005.
3. Il ricorso è inammissibile.
4. Il primo motivo è manifestamente infondato in quanto in tema di
mandato di arresto europeo, per soddisfare la condizione della doppia
punibilità prevista dall’art. 7, comma primo, della I. 22 aprile 2005, n.
69, non rileva l’eventuale diversità del trattamento sanzionatorio (Sez.
6, Sentenza n. 19406 del 17/05/2012 Rv. 252723 Imputato: Ferrari),
salva una sua macroscopica esorbitanza rispetto a quello previsto
nell’ordinamento interno, nella specie insussistente.
5. Il secondo motivo è manifestamente infondato in quanto costituisce
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