Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47011 del 22/11/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 47011 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: CITTERIO CARLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MURRI SOKOL N. IL 01/11/1973
avverso l’ordinanza n. 113/2013 CORTE APPELLO di ROMA, del
12/09/2013
ita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;
sentita
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le e/sentite le conclusioni del PG Dott.

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Data Udienza: 22/11/2013

39853/13 RG

1

CONSIDERATO IN FATTO
1. Avverso l’ordinanza con cui il 12.9.13 il consigliere delegato della Corte
d’appello di Roma ha convalidato il suo arresto provvisorio, in relazione a mandato
di arresto emesso il 29.5.13 dalla Corte Distrettuale di Nita (Slovacchia), applicando
contestualmente la misura della custodia in carcere, ricorre Murri Sokol a mezzo del
difensore, enunciando due connessi motivi di violazione dell’art. 12 legge 69/2005

conterrebbe una locuzione di stile che fa riferimento solo generico al contenuto del
MAE ed alla spiegazione dei motivi di fatto e di diritto per cui veniva privato della
libertà personale. Sarebbe pertanto mancata l’enunciazione specifica del titolo
giuridico e dei reati connessi al provvedimento limitativo della libertà personale,
secondo il ricorrente indispensabile invece, alla luce della previsione di nullità ad
opera dell’art. 12, sintomatica di necessaria indispensabile specificità.

RAGIONI DELLA DECISIONE
2. Il ricorso va dichiarato inammissibile, per la manifesta infondatezza dei
motivi. Va infatti condiviso il rilievo già contenuto nell’ordinanza impugnata,
secondo cui proprio la locuzione criticata dal ricorrente dà invece compiuto conto
dell’essere stato il Murri reso edotto del contenuto del MAE. Si tratta di
affermazione specifica, contenuta nel verbale ed attestante altrettanto specifica ed
univoca attività svolta dal personale di polizia che ha proceduto all’arresto, del tutto
funzionale e sufficiente a dar contezza delle ragioni dell’arresto. Né è stata anche
solo allegata la sua intrinseca falsità.
Sul punto, così, il ricorso è anche generico perché in definitiva non contesta
che quell’informazione sia stata data, mentre pare sollecitare una verbalizzazione
che riproduca testualmente quanto già contenuto nel testo del mandato di arresto o
della comunicazione del SIS, modalità non imposta dall’art. 12.
Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma, equa al caso, di euro 1000 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1000 in favore della Cassa delle ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 22.5 legge 69/2005.
Così deciso in Roma, il 22.11.2013

in relazione al contenuto del verbale di arresto della polizia giudiziaria: questo

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