Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47009 del 08/11/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 47009 Anno 2013
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA

SENTENZA
sul ricorso proposto dall’avv. Simona Rubini nell’interesse della persona
offesa Alleanza Toro Spa in persona dell’amministratore delegato Andrea
Mercattini nato a Bibbiena il 22/7/1961 avverso l’ordinanza di
archiviazione del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verona
in data 23/11/2012 nel proc. n. 11/558 RG GIP nei confronti di Pecoraro
Andrea e Davì Sergio Aldo;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Roberto Maria Carrelli Palombi di
Montrone;
lette le conclusioni del RG. che ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Verona, all’esito dell’udienza in camera di consiglio, ha accolto
la richiesta di archiviazione proposta dal RM. nel procedimento suindicato

1

Data Udienza: 08/11/2013

nei confronti di Pecoraro Andrea e Davì Sergio Aldo.

2.

Ricorre per Cassazione la persona offesa Alleanza Toro Spa in persona

dell’amministratore delegato Andrea Mercattini, per mezzo del proprio
difensore munito di procura speciale, deducendo i seguenti motivi:
2.1. abnormità dell’ordinanza di archiviazione nonché violazione e falsa
applicazione della legge con riferimento all’art. 409 in relazione agli artt.

2.2. violazione e falsa applicazione degli artt. 409 comma 6 e 127 comma 5
cod. proc. pen.

3. Il PG ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere, pertanto, dichiarato
inammissibile. E’ noto, infatti, alla stregua del costante orientamento di
questa Corte, l’ordinanza di archiviazione è impugnabile solo nei rigorosi
limiti stabiliti dall’art. 409 comma 5 cod. proc. pen., il quale rinvia all’art.
127 comma 5 cod. proc. pen., che sanziona con la nullità la mancata
osservanza delle norme concernenti la citazione e l’intervento delle parti in
camera di consiglio. A ciò consegue che non è mai consentito il ricorso per
cassazione per motivi diversi, come nel caso di specie, attinenti al merito
della notitia criminis o alla mancata assunzione di una prova decisiva,
trattandosi di ipotesi che non rientrano in quelle previste di violazione del
contraddittorio (sez. 6 n. 436 del 5/12/2002, Rv. 223329; sez. 1 n. 9440
del 3/2/2010, Rv. 246779). Con specifico riferimento al caso di specie il
Giudice ha fatto espresso riferimento alla richiesta formulata dal RM.,
escludendo con esaustiva motivazione la rilevanza penale del fatto
una qualsiasi abnormità del

denunciato; né appare ravvisabile

provvedimento in relazione alla ritenuta non riconducibilità dei fatti
all’ulteriore ipotesi di reato di cui all’art. 374 cod. pen.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, per il disposto dell’art.
616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma
che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina

2

110, 56, 640, 61 n. 7, 374 cod. pen.

equitativamente in C 1000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa

Roma 8 novembre 2013

delle ammende.

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