Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47008 del 08/11/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 47008 Anno 2013
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA

SENTENZA
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sul ricorso proposto da Udorovich nato a Roma il 9/6/1984
avverso la sentenza, emessa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., dal
giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Pescara in data 14/2/2013;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Roberto Maria Carrelli Palombi di
Montrone;
lette le conclusioni del RG. che ha chiesto dichiararsi inammissibile il
ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Udorovich Gianni ricorre avverso la sentenza, in data 14/2/2013, del
giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Pescara, con la quale gli è
stata applicata la pena, concordata tra le parti, ex art. 444 cod. proc. pen.,
di anni due di reclusione ed C 1.000,00 di multa per il reato di cui agli artt.
110, 628 comma 1 cod. pen., chiedendone l’annullamento per il seguente
motivo: carenza della motivazione con riferimento alla mancata
applicazione dell’ipotesi lieve prevista dall’art. 62 n. 4 cod. pen.

1

Data Udienza: 08/11/2013

CONSIDERATO IN DIRITTO

2.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, per essere

manifestamente infondato il motivo dedotto. Deve al riguardo evidenziarsi
che nel ricorso per cassazione avverso sentenza che applichi la pena nella
misura patteggiata tra le parti non è ammissibile proporre motivi

illegale, ipotesi che non ricorre nel caso di specie. Difatti la richiesta di
applicazione della pena e l’adesione alla pena proposta dall’altra parte
integrano un negozio di natura processuale che, una volta perfezionato
con la ratifica del giudice che ne ha accertato la correttezza, non è
revocabile unilateralmente, sicché la parte che vi ha dato origine, o vi ha
aderito, così rinunciando a far valere le proprie difese ed eccezioni, non
è legittimata, in sede di ricorso per cassazione, a sostenere tesi
concernenti la congruità della pena o la concessione di benefici come la
sospensione condizionale della pena, in contrasto con l’impostazione
dell’accordo al quale le parti processuali sono addivenute (Sez. 3 n.
18735 del

27/3/2001, Ciliberti, Rv. 219852). Uniformandosi

all’orientamento, espresso dalla citata massima, che il Collegio condivide,
va dichiarata inammissibile l’impugnazione.
3. Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in
favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili
di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 1500,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di Euro 1500,00 in favore della Cassa
delle ammende.

Il Presidente
tt. Frarg Fiandanese

concernenti la misura della pena, a meno che si versi in ipotesi di pena

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