Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47007 del 08/11/2013
Penale Sent. Sez. 2 Num. 47007 Anno 2013
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA
SENTENZA
sul ricorso proposto dall’avv. Romualdo Truncè nell’interesse di Marcello
Mario nato a Crotone il 8/4/1968 persona offesa nel procedimento n.
1867/10 RG NR – 4629/10 RG GIP avverso il decreto di archiviazione del
G.I.P. del Tribunale di Cosenza in data 11/10/2010;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Roberto Maria Carrelli Palombi di
Montrone;
lette le conclusioni del RG. che ha chiesto l’annullamento senza rinvio del
provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Cosenza ha accolto la richiesta di archiviazione proposta dal
P.M. nell’ambito del proc. n. 1867/10 RG NR – 4629/10 RG GIP, senza che
fosse stato dato avviso alla persona Marcello Mario, che ne aveva fatto
richiesta.
1
gi..
Data Udienza: 08/11/2013
2.
Ricorre per Cassazione la persona offesa Marcello Mario, per mezzo del
proprio difensore munito di procura speciale, deducendo violazione di legge
e segnatamente degli artt. 90, 127, 178 lett. c, 408 comma 2 cod. proc.
pen. per non essere stato notificato alla persona offesa l’avviso della
richiesta di archiviazione avanzata dal P.M.
2.1. Il PG ha chiesto l’annullamento senza rinvio del provvedimento
CONSIDERATO IN DIRITTO
3.
Il ricorso è fondato. E’ noto, infatti, alla stregua del costante
orientamento di questa Corte, che il decreto di archiviazione è ricorribile
per cassazione solo per violazione delle norme sul contraddittorio. (sez 1 n.
8842 del 7.2.2006, Laurino, Rv. 233582), il chè nel caso di specie risulta
essere avvenuto, in quanto il decreto di archiviazione è stato emesso dal
giudice per le indagini preliminari in data 11/10/2010 prima che alla
persona offesa venisse data notizia della richiesta di archiviazione avanzata
dal RM.
4. Il decreto impugnato deve essere, quindi, annullato, senza rinvio, con
trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso Tribunale di
Cosenza perché provveda all’omesso avviso alla persona offesa.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone la trasmissione degli
atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza.
Così deciso nella camera di consiglio del 8 novembre 2013
Il Consiglier
t nsore
Il Presidente
impugnato.