Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47005 del 08/11/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 47005 Anno 2013
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da Bossinì Giovanni nato a Mezzolombardo (TN) il
15/12/1965
avverso la sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., in data
31/10/2012, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trento;
lette le conclusioni scritte del Procuratore Generale presso la Corte di
Cassazione che ha chiesto l’annullamento della sentenza limitatamente alla
statuizione relativa al sequestro conservativo con rinvio al Tribunale di
Trento per nuovo esame.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., il Giudice per
le indagini preliminari presso il Tribunale di Trento applicava a Bossini
Giovanni, su concorde richiesta delle parti, la pena di anni uno e mesi otto
di reclusione ed 200,00 di multa per i reati di cui agli artt. a) 629 cod. pen.
b) 629 cod. pen. c) 56, 629 cod. pen. d) 640 cpv. n. 2 cod. pen.;
disponeva, altresì, la confisca di C 1.500,00 sequestrati e per il resto del
denaro mantenimento in sequestro ai sensi dell’art. 316 cod. proc. pen.

1

oit/-

Data Udienza: 08/11/2013

2. Avverso la citata decisione, tramite il proprio difensore, ha interposto
tempestivo ricorso per Cassazione Bossini Giovanni, chiedendone
l’annullamento per i seguenti motivi:
2.1. mancanza di motivazione e violazione dell’art. 444 comma 2 in
relazione all’art. 129 cod. proc. pen.
2.2. mancanza di motivazione e violazione di legge in relazione al disposto
mantenimento del sequestro ex art. 316 cod. proc. pen. sulla somma di C

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è fondato e merita, pertanto, accoglimento con riferimento al
secondo motivo proposto, risultando, invece inammissibile nel resto.
Difatti, quanto al primo motivo proposto, la doglianza è manifestamente
infondata. Deve al riguardo rilevarsi che: <

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA