Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47004 del 12/11/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 47004 Anno 2015
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: MENICHETTI CARLA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MIGLIARI RENATO N. IL 13/05/1953
avverso la sentenza n. 998/2014 CORTE APPELLO di L’AQUILA, del
19/01/2015
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/11/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. CARLA MENICHETTI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. 0/ 3c0j,,
che ha concluso per
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Data Udienza: 12/11/2015

Considerato in fatto
1. Con sentenza emessa il 19.1.2015 la Corte d’Appello di L’Aquila confermava la
sentenza del Tribunale di Teramo in data 15.11.2013 di condanna di Migliari Renato alla
pena di giustizia per il reato di guida in stato di ebbrezza alcolica, di cui all’art.186
comma 2 lett.c) Codice della Strada (tasso rilevato a mezzo di idonea apparecchiatura di
1.93 g/I e 1.90 g/l).
2. Propone ricorso l’imputato, in proprio, lamentando la inosservanza di norme

in particolare la nullità della sentenza ex art.178 letta) e 179 c.p.p. in quanto il Giudice
monocratico, dopo aver respinto la richiesta di patteggiannento subordinata alla
concessione della sospensione condizionale della pena, ritenendo non applicabile il
beneficio, aveva poi proseguito nella trattazione del processo, sino alla pronuncia della
sentenza, senza astenersi benché divenuto incompatibile per aver già espresso una
valutazione ed un giudizio di merito di colpevolezza, violando in tal modo le condizioni di
indipendenza e di imparzialità del giudice, che costituiscono i requisiti di capacità del
medesimo.
3. Per tale motivo ha chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato con
rinvio al Tribunale di Teramo.
Alla odierna udienza il P.G. ha concluso per la inammissibilità del ricorso.

Ritenuto in diritto
1. Rileva il collegio la inammissibilità del ricorso, siccome fondato su motivi che si
risolvono nella ripetizione di quelli già dedotti in appello, motivatamente esaminati e
disattesi dalla corte di merito, e come tali non specifici ma soltanto apparenti, in quanto
non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto del
ricorso (così Sez.VI, 14.5.2009 n.20377; Sez.VI, 28.5.2009, n.22445).
2. Invero la Corte territoriale, nel motivare la conferma della pronuncia di
condanna, ha preliminarmente disatteso l’eccezione di nullità sollevata come primo
motivo di gravame, osservando come la tesi proposta dalla difesa, della riconducibilità
delle cause di incompatibilità in altrettante ipotesi di vizi della capacità del giudice, fosse
meramente dottrinaria e priva di alcun supporto normativo, dovendosi piuttosto ritenere
che la nullità di cui all’art.178 lett.a) c.p.p. era relativa al difetto di capacità del giudice,
inteso come mancanza dei requisiti occorrenti per l’esercizio delle funzioni giurisdizionali
e non anche in relazione al difetto delle condizioni specifiche per l’esercizio di tali funzioni
in un determinato processo (così Cass.Sez.Un., 17.4.1996, n.5), costituente
esclusivamente motivo di ricusazione da far valere con la specifica procedura prevista dal
codice di rito.

1

processuali stabilite a pena di inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza ed eccependo

A fronte di tale esaustiva e corretta motivazione nessuno specifico rilievo ha
mosso l’odierno ricorrente, se non la ripetizione di quanto già contenuto nell’atto di
appello.
4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del Migliari al
pagamento delle spese processuali e della somma di C 300,00 in favore della cassa delle
ammende.

La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 300,00 in favore della
cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 novembre 2015

Il Consi

ensore

Il Pr sidente

P.Q.M.

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