Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47002 del 12/11/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 47002 Anno 2015
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: GIANNITI PASQUALE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CATTANEO GIANANGELO N. IL 02/03/1948
avverso la sentenza n. 2490/2014 CORTE APPELLO di BRESCIA, del
28/11/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/11/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. PASQUALE GIANNITI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Lgc-o..2_
che ha concluso per 7.1.9d..t-k €-‘0,
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Uditi difensor Avv. e.0.2_ eio

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Data Udienza: 12/11/2015

RITENUTO IN FATTO

1.11 Tribunale di Bergamo, Sezione distaccata di Grumello del Monte,
dichiarava Gianangelo Cattaneo colpevole del reato di lesioni colpose ai danni di
Pierangelo Magri aggravato dalla durata delle lesioni e dall’aver commesso il
fatto con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro; e,
concesse attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, lo
condannava alla pena della reclusione per mesi uno oltre al pagamento delle

della non menzione.
Precisamente, all’imputato Gianangelo Cattaneo era stato contestato il reato
di cui all’art. 590, comma 1, comma 2 e comma 3 c.p., in relazione all’art. 4
comma 2 e 35 comma 1 d. Igs. 626/1994, perché, in data 14 maggio 2008 e in
Albano S. Alessandro, in qualità di Presidente del Consiglio di amministrazione
della Plastik s.p.a. e nella qualità di datore di lavoro di Pierangelo Magri, aveva
causato a quest’ultimo lesioni personali consistite in “trauma da schiacciamento
all’anca destra”, dalle quali era derivata allo stesso una malattia giudicata
guaribile in oltre 40 giorni. Quanto precede per colpa consistita in negligenza,
imprudenza, imperizia e violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni
sul lavoro e, in particolare, perché non aveva preveduto nel documento di
valutazione dei rischi quelli connessi all’operazione di incordatura (con
particolare riferimento ai rischi relativi al contatto con gli organi in movimento) e
non aveva disposto che la zona relativa all’avvolgitore della linea CAST 1
(presente nel reparto estrusione, sulla quale era avvenuto l’infortunio) fosse
dotata di dispositivo di interblocco che escludesse l’avvio accidentale dell’organo
ruotante denominato “aspo” quando il cancello della predetta linea risultava
aperto. Pertanto, il lavoratore Pierangelo Magri, avendo notato un’anomalia nel
funzionamento dell’impianto, mentre era all’interno della zona di sbobinatura
della predetta linea Cast 1 per completare l’operazione di incordatura, era stato
schiacciato dall’organo ruotante aspo, che si era inspiegabilmente messo in moto
alle sue spalle (nonostante i cancelli fossero aperti) procurandosi le lesioni sopra
descritte.

2.La Corte di appello di Brescia, con sentenza 28 novembre 2014, in parziale
riforma dell’impugnata sentenza, rideterminava la pena inflitta all’appellante
Cattaneo in euro 300 di multa; confermando nel resto la impugnata sentenza.
Nella sentenza impugnata veniva ricordato quanto premesso dal Giudice di
primo grado in vista di una migliore comprensione di quanto successo; e cioè
che: a) l’impianto al quale era addetto il lavoratore Pierangelo Magri produce un
2

spese processuali. Il tutto con il beneficio della pena sospesa e con il beneficio

velo di plastica (“film” di polietilene) che è utilizzato per realizzare i pannolini dei
neonati o degli adulti; b) tale velo, al termine del ciclo produttivo, si avvolge,
come un qualsiasi tessuto, intorno ad un tubo di modesto diametro (infilato e
sorretto a sua volta da un’asta cilindrica detta “aspo”), formando una bobina; c)
a volte capita che il “film” si rompe; d) quando si verifica tale inconveniente la
macchina si spegne da sola; e) per riavviare la produzione si stende lungo tutto
il percorso del “film” una fettuccia ovvero una corda che passa attraverso i rulli
(c.d. procedura di “incorsatura”); f) l’infortunio in esame si verificava mentre la

la bobina.

3. Avverso la sentenza emessa dalla Corte territoriale presentava ricorso
l’imputato, a mezzo di difensore.
3.1.11 ricorso è affidato a sei motivi
3.2. Con il primo viene denunciata la contradditorietà e manifesta illogicità
della motivazione in ordine alla mancata rinnovazione dell’istruttoria
dibattimentale e la mancata acquisizione di una prova decisiva.
In particolare, il ricorrente rileva preliminarmente che, prima della sentenza
di primo grado, nessuno aveva ipotizzato che causa dell’infortunio fosse il fatto
della persona offesa, per la necessità di non interrompere la produzione, e che la
stessa, visto l’impossibilità di far intervenire gli addetti alla manutenzione
essendo notte, fosse stata costretta ad entrare in una zona pericolosa
nonostante si fosse accorta di una anomalia del processo.
Tanto rilevato in via preliminare, il ricorrente osserva di aver chiesto
l’acquisizione del registro degli interventi (notturni) del reparto di manutenzione
interno all’azienda al fine di dimostrare che il servizio di manutenzione presso la
ditta dell’imputato funzionava 24 ore su 24 e che anche durante le ore notturne
erano frequenti gli interventi di manutenzione (p. 3, righi 8-12). Acquisizione
questa che, se effettuata, avrebbe potuto portare ad un diverso epilogo
processuale: invero, il giudice di primo grado – nel rilevare che la persona offesa
aveva giustificato il suo accesso nell’impianto, nonostante l’arresto dell’aspo,
proprio perché era notte e non era possibile far intervenire gli addetti alla
manutenzione – aveva argomentato (in relazione al rischio corso dal lavoratore
ed all’insufficienza delle misure adottate per eliminarlo) sulla considerazione che,
in mancanza di un servizio di manutenzione nelle ore notturne, il lavoratore era
dovuto entrare nella zona segregata dell’impianto nonostante avesse notato
un’anomalia.

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fettuccia veniva sistemata proprio nella parte ultima dell’impianto dove si forma

3.3.Nel secondo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge e difetto di
motivazione in relazione all’art. 42 c.p. in merito alla mancata contestazione ed
individuazione dei profili di colpa specifica.
Sul punto il ricorrente rileva che, già nel secondo motivo di appello si era
lamentato del fatto che nel capo di imputazione e nella sentenza di primo grado,
era stato omesso ogni riferimento a specifici profili di colpa addebitabili al
prevenuto. Osserva di essere stato tratto a giudizio (e quindi condannato) sulla
base della mancata osservanza degli artt. 4 e 35 del d. Igs. n. 626/1994, che,

dall’art. 304 del d. Igs. n. 81/2008. Aggiunge che la Corte di appello, nel
disattendere l’eccezione difensiva, aveva rilevato che le suddette disposizioni
erano state sostanzialmente trasfuse nel decreto legislativo n. 81/2008, senza
tuttavia indicare quali fossero le norme cautelari, attualmente vigenti, da lui non
osservate. Sottolinea che il macchinario era perfettamente in regola con la
normativa europea, essendo risultato dall’espletata attività istruttoria che la linea
Casti, sulla quale si era verificato l’infortunio, era certificata CE.
3.4.Nel terzo motivo viene dedotta la violazione di legge per mancata
correlazione tra contestazione e sentenza ex art. 521 cpp in relazione ai profili di
colpa dedotti nell’imputazione e quelli ritenuti in sentenza.
Sul punto il ricorrente rileva che, come già dedotto in appello, gli erano stati
contestati nel capo di imputazione esclusivamente due profili di colpa specifica,
(
mentre buona parte della motivazione della sentenza della Corte di appello di
Brescia aveva argomentato sulla prevedibilità della condotta del dipendente,
causa dell’infortunio; egli, dunque, era stato condannato per colpa generica, e
cioè per essere prevedibile il verificarsi dell’evento. La violazione del principio di
correlazione tra imputazione e sentenza, secondo il ricorrente, non può che
riverberarsi sulla sentenza impugnata.
3.5.Nel quarto motivo di ricorso viene denunciato il difetto di motivazione in
relazione alla pretesa violazione dell’art. 4 del d. Igs. n. 626.
Al riguardo il ricorrente rileva la mancanza di motivazione in punto di
sussistenza del profilo di colpa inerente alla presunta valutazione dei rischi
connessi all’operazione che il dipendente stava svolgendo. Osserva che nessuno
dei passaggi motivazionali faceva cenno alla presenza nel documento della
procedura pericolosa e della relativa valutazione del grado di pericolosità che ne
aveva fatto l’azienda. Detta omessa motivazione sarebbe ancor più grave in
quanto il perito del Tribunale incidentalmente ha affermato che la Plastik spa
aveva trattato come rischio residuo la possibilità che un operatore fosse colpito
dal movimento dell’aspo, mentre, secondo il perito, tale pericolo non poteva
essere valutato come residuale.
4

già al momento della formulazione della imputazione, erano stati abrogati

3.6.Nel quinto motivo viene denunciata violazione di legge e vizio di
motivazione in relazione all’art. 42 cp in merito alla sussistenza di colpa specifica
in presenza di salvaguardia dal rischio mediante istruzioni.
Al riguardo, il ricorrente osserva che la Corte di appello, riprendendo quanto
ritenuto dal Tribunale, ha affermato, da un lato, che vi erano precise istruzioni ai
dipendenti di non entrare nella zona segregata dalle macchine, qualora si fossero
verificate sulle stesse delle anomalie; e, dall’altro, che tale divieto non costituiva
una cautela sufficiente a salvaguardare la salute dei dipendenti. Aggiunge che

mosso l’aspo soltanto dopo che il lavoratore era entrato nella zona di estrusione,
circostanza questa che, secondo il ricorrente, permette di escludere che un
interblocco all’ingresso della zona segregata avrebbe potuto arrestare il
movimento dell’aspo. Deduce ancora il ricorrente che l’abrogato art. 35 del d.
Igs. n. 626/1994 non aveva affatto sancito che le norme procedimentali fossero
non adatte a salvaguardare la salute dei lavoratori ed aveva la ratio di ridurre al
minimo un rischio che per sua natura è inelinninabile. La Corte di appello, nel
richiamare le argomentazioni del perito, sarebbe poi caduta in un equivoco: nel
caso di specie, non vi sarebbe stata una istruzione di tipo procedinnentale a
tutela dei lavoratori, ma uno specifico divieto (quello di iwt entrare nel locale
fino a che non fosse stata risolta l’anomalia). Il giudice di secondo grado non ha
tenuto conto del fatto che – se il lavoratore Pierangelo Magri, essendosi accorto
del fatto che l’aspo non era tornato in posizione in modo automatico, non fosse
entrato nell’area segregata, così attenendosi al divieto imposto dall’azienda, ma
avesse al contrario atteso l’intervento del servizio di manutenzione – l’infortunio
non si sarebbe verificato. Anche in presenza dell’interblocco i dipendenti
1,p0e.4R
sarebbero stati chiamati ad osservare
tt di compiere le operazioni con le
porte della zona segregata aperte, per consentire all’accorgimento tecnico di
impedire un avvio incidentale dell’aspo. La responsabilità dell’imprenditore,
conclude sul punto il ricorso, non può che essere esclusa qualora il
comportamento imposto sarebbe stato sufficiente ad evitare l’evento: nel caso di
specie, l’imputato aveva fornito un macchinario sicuro e ad norma ed aveva
fornito precise istruzioni (divieti) in merito alle aree di rischio residuale non
altrimenti eliminabili.
3.7.-Nel sesto motivo viene denunciata la violazione di legge e vizio di
motivazione in relazione agli artt. 40 e 41 c.p. (in merito alla ricostruzione del
nesso causale).
Al riguardo, il ricorrente osserva che la Corte di appello ha individuato la
causa dell’evento dannoso nell’assenza (nella zona segregata dove era
posizionato l’avvolgitore) del dispositivo di interblocco (sul cancello di accesso
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una eventuale modifica all’impianto non avrebbe evitato il sinistro, essendosi

all’area); ma così operando, la Corte avrebbe trascurato di considerare, da un
lato, che l’aspo si era mosso dopo l’ingresso dell’operatore nella zona segregata
e non era in movimento al passaggio di quest’ultimo dai cancelli e, dall’altro, il
fatto che l’aspo non passava per la zona segregata nella quale entravano i
dipendenti, ma vi passava molto al di sopra (precisamente a due metri e dieci
centimetri dal suolo). Il ricorrente conclude rilevando che la sentenza impugnata
non ha individuato le cause del ritardato movimento dell’aspo e che, non
essendosi potuto determinare le suddette cause, non si può neppure affermare

4.- Il ricorrente, sempre a mezzo del suo difensore di fiducia, in data 28
ottobre 2015 ha presentato memoria nella quale, in via subordinata rispetto alle
domande svolte con il ricorso, essendo nelle more entrato in vigore il d. Igs.
16/03/2015, n. 28, ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata con
rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Brescia perché valuti
l’applicazione dell’art. 131 bis cod.pen. Al riguardo ha fatto presente che la causa
di non punibilità della tenuità del fatto, introdotta dal suddetto articolo, ha
natura sostanziale, con conseguente applicabilità dell’art. 2 comma 4 c.p. e
quindi con conseguente applicazione retroattiva della norma. Sottolinea che
l’applicabilità dell’istituto può essere dedotta per la prima volta in Cassazione
ogni qualvolta non sia stato possibile proporla nel giudizio di appello, come per
l’appunto è avvenuto nel caso di specie; ai fini dell’applicazione nel caso di specie
dell’istituto, ha osservato che i limiti edittali previsti dall’art. 590 cp rientrano
nella previsione di cui all’art. 131 bis e che, nel caso di specie, ricorrono anche
gli altri due presupposti enunciati dalla norma: la particolare tenuità dell’offesa e
la non abitualità del comportamento. Sotto il primo profilo ha osservato che il
danno patito dalla persona offesa è consistito in un trauma da schiacciamento
che, seppure ha causato un’astensione dall’attività lavorativa di poco più di 40
gironi, non ha tuttavia avuto alcuna conseguenza invalidante sul signor Magri,
che ha ripreso regolarmente la propria attività lavorativa. Peraltro nella
verificazione dell’infortunio entrambi i giudici di merito hanno riscontrato un
rilevante concorso colposo della persona offesa, tanto che è stata irrogata
sanzione prossima al minimo. Sotto l’ulteriore profilo della non abitualità della
condotta, viene rilevato che il Cattaneo, nonostante non sia più giovanissimo e
nonostante che da decenni porti avanti l’impresa fondata dal padre, è soggetto
incensurato. D’altronde dalla espletata attività dibattimentale sarebbe emerso
che i macchinari interessati erano tutti in regola con la normativa europea di
riferimento e che la Plastick spa era in regola con tutti gli adempimenti in
materia.
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che dette cause siano attribuibili ad una condotta colposa dell’imputato.

La ritenuta astratta applicabilità nel caso di specie della causa di non
punibilità di cui all’art. 131 bis cp dovrebbe comportare l’annullamento della
sentenza con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Brescia.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso non è fondato e, pertanto, non può essere accolto.

sesto motivo di ricorso.
2.1. Giova rilevare che, secondo il consolidato orientamento della Suprema
Corte, il vizio logico della motivazione deducibile in sede di legittimità deve
risultare dal testo della decisione impugnata e deve essere riscontrato tra le
varie proposizioni inserite nella motivazione, senza alcuna possibilità di ricorrere
al controllo delle risultanze processuali; con la conseguenza che il sindacato di
legittimità “deve essere limitato soltanto a riscontrare l’esistenza di un logico
apparato argomentativo, senza spingersi a verificare l’adeguatezza delle
argomentazioni, utilizzate dal giudice del merito per sostanziare il suo
convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali” (in tal senso,
tra le tante, Sez. 3, sent. n. 4115 del 27.11.1995, 1996, Beyzaku, Rv. 203272).
2.2. Sotto altro profilo è stato precisato che la Corte di cassazione, nel
momento del controllo di legittimità, non deve stabilire se la decisione di merito
proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, né deve
condividerne la giustificazione, dovendo limitarsi a verificare se questa
giustificazione sia compatibile con il senso comune e con “i limiti di una plausibile
opinabilità di apprezzamento”, secondo una formula giurisprudenziale ricorrente
(Sez. 5, sent. n. 1004 del 30/11/1999, 2000, Moro, Rv. 215745).
2.3. Si deve infine ribadire, per condivise ragioni, l’insegnamento espresso
dalla giurisprudenza di legittimità, in base al quale nessuna prova, in realtà, ha
un significato isolato, slegato dal contesto in cui è inserita; occorre
necessariamente procedere ad una valutazione complessiva di tutto il materiale
probatorio disponibile; ed il significato delle prove lo deve stabilire il giudice del
merito, non potendomi il giudice di legittimità sostituirsi ad esso (Sez. 5, Sent. n.
16959 del 12/04/2006, dep. 17/05/2006, Rv. 233464).
2.4. Precisato nei termini che precedono l’orizzonte dello scrutinio di
legittimità, occorre rilevare che la congiunta lettura di entrambe le sentenze di
merito – che, concordando nell’analisi e nella valutazione degli elementi di prova
posti a fondamento delle rispettive decisioni, valgono a saldarsi in un unico
complesso corpo argomentativo (cfr. Cass., Sez. 1, n. 8868/2000, Sangiorgi, Rv.
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2. Innanzitutto non sussistono i vizi motivazionali, denunciati al quinto ed al

216906) – evidenzia che i giudici di merito hanno sviluppato un conferente
percorso argomentativo, relativo all’apprezzamento del compendio probatorio,
che risulta immune da censure rilevabili dalla Corte regolatrice; e che il
ricorrente invoca, in realtà, una inammissibile riconsiderazione alternativa del
compendio probatorio, proprio con riguardo alle inferenze che i giudici di merito
hanno tratto dagli accertati elementi di fatto, ai finì della affermazione della
penale responsabilità.
2.5. Invero, già nella motivazione della sentenza del Giudice di merito di

dopo una preliminare descrizione dell’impianto e del contesto nel quale si è
verificato l’infortunio e dopo una articolata esposizione delle emergenze
processuali, è stato ritenuto prevedibile il fatto che nel turno di notte si potesse
arrestare l’aspo (le cui anomalie si erano più volte verificate in passato) e si
potessero verificare approssimazioni nella gestione del macchinario, con la
conseguenza che già prima dell’infortunio si sarebbe dovuto rendere sicuro
l’accesso all’interno dell’impianto nella zona posta in prossimità dell’aspo con un
sensore che bloccasse l’aspo a porte aperte (come peraltro fu poi effettuato
subito dopo l’infortunio): la presenza di tre pulsanti di arresto di emergenza
dell’aspo posizionati all’interno del macchinario e l’istruzione di accedere
nell’impianto con l’aspo non nella posizione di lavoro, osservava il Giudice di
primo grado, davano “la misura della pericolosità nel contesto dell’avviamento
accidentale dell’aspo”.
Nella sentenza del Giudice di primo grado è stata presa in esame la
possibilità che l’imputato, nella sua qualità di datore di lavoro, non fosse stato
informato (prima dell’infortunio) della non regolare corsa dell’aspo, ed è stato sul
punto rilevato che il problema dell’aspo che si fermava era così rilevante da
indurre il caporeparto a dare ai dipendenti la disposizione di non entrare
nell’impianto con l’aspo fermo; ciò non di meno il capo reparto non aveva riferito
al responsabile della sicurezza per essere supportato nell’iniziativa e per avere
lumi su soluzioni differenti e più definitive, anche al fine di deresponsabilizzarsi.
Ed è stato conclusivamente ritenuto che l’imputato colpevolmente non aveva
“dato disposizioni in merito ai dipendenti affinché lo rendessero edotto
tempestivamente di inconvenienti che potevano avere ripercussioni sui suoi
interventi nel campo della sicurezza”.
2.6.11 Giudice di secondo grado – dopo aver ripercorso i motivi di appello ed
esaminata la versione secondo la quale la responsabilità dell’infortunio era da
attribuire esclusivamente al comportamento tenuto dall’infortunato (che non solo
aveva violato le istruzioni impartitegli, ma aveva tenuto una condotta insensata
e imprevedibile), mentre nulla sarebbe imputabile al datore di lavoro,
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primo grado (motivazione che la Corte territoriale ha inglobato nella propria),

(trattandosi di evento non prevedibile e non evitabile) – ha confermato il giudizio
di responsabilità dell’imputato.
La Corte territoriale, invero, ha integrato la motivazione del giudice di primo
grado in punto di colpa specifica, argomentando sugli esiti della perizia svolta in
dibattimento e in particolare in punto di:
– assenza di un dispositivo di interblocco sul cancello di accesso all’area
segregata dove era posizionato l’avvolgitore (dispositivo

successivamente

installato a seguito di prescrizioni dell’ASL);

– prevedibilità del pericolo che si verificava ogniqualvolta si procedeva alla
operazione di incorsatura;
– non rimediabilità di detto pericolo mediante la semplice raccomandazione di
non entrare nell’area segregata (alla quale occorreva accedere per compiere la
manovra di incorsatura);
-prevedibilità della possibilità che gli stessi operatori ovviassero
direttamente (e quindi senza l’intervento del personale di manutenzione) al
malfunzionamento dell’aspo, trattandosi di operazione semplice.
Si tratta di profilo di colpa in relazione al quale è stata ritenuta la
responsabilità dell’imputato e rispetto al quale quest’ultimo ha avuto piena
facoltà di difesa, come emerge dalla sentenza impugnata e da quella di primo
grado (oltre che dal complesso delle argomentazioni svolte nei motivi di ricorso).
2.7. La Corte territoriale (così confermando la valutazione del giudice di
primo grado che, anche sulla base di tale elemento, ha concesso le attenuanti
generiche) ha ritenuto causalmente concorrente (ma non anomala, imprevista o
imprevedibile) la condotta della persona offesa che, errando, ha provveduto alle
normali operazioni di incorsatura nonostante il malfunzionamento dell’aspo;
come pure ha ritenuto prevedibile (e non anomala) la posizione assunta dal
Magri nel procedere all’incorsatura; per poi passare ad indicare (pp. 14 e 15) le
ragioni per le quali non ha ritenuto convincenti le osservazioni del consulente di
parte e per le quali ha ritenuto irrilevante la circostanza che la ASL non aveva
richiesto il sequestro dell’impianto (il tecnico Asl Poiatti, si legge in sentenza,
avrebbe spiegato che soltanto dopo il primo intervento era stato accertato che
l’impianto non si fermava completamente all’apertura della porta, consentendo
così che l’aspo si muovesse).
2.8.- In definitiva, la Corte di merito ha chiarito le ragioni per le quali ha
ritenuto di confermare la valutazione espressa dal primo giudice, sviluppando un
percorso argomentativo che non presenta aporie di ordine logico e che risulta
perciò immune da censure rilevabili in questa sede di legittimità.

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– conoscenza in azienda del fatto che l’aspo funzionava male;

3. Infondato è pure il primo motivo di ricorso.
3.1.La giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito: che il vigente
codice di rito penale pone una presunzione di completezza dell’istruttoria
dibattimentale svolta in primo grado; che la rinnovazione, anche parziale, del
dibattimento, in sede di appello, ha carattere eccezionale e può essere disposta
unicamente nel caso in cui il giudice ritenga di non poter decidere allo stato degli
atti; e che solo la decisione di procedere a rinnovazione deve essere
specificamente motivata, occorrendo dar conto dell’uso del potere discrezionale

atti (Sez. 5, sent. n. 6379 del 17/03/1999, Bianchi, Rv. 213403).
Nell’alveo dell’orientamento interpretativo ora richiamato, la giurisprudenza
di legittimità ha poi affermato che l’esercizio del potere di rinnovazione istruttoria
si sottrae, per la sua natura discrezionale, allo scrutinio di legittimità, nei limiti in
cui la decisione del giudice di appello, tenuto ad offrire specifica giustificazione
soltanto dell’ammessa rinnovazione, presenti una struttura argomentativa che
evidenzi – per il caso di mancata rinnovazione – l’esistenza di fonti sufficienti per
una compiuta e logica valutazione in punto di responsabilità (Sez. 6, sent. n.
40496 del 21/05/2009, Messina, Rv. 245009).
3.2. La Corte territoriale, nel rigettare l’istanza di rinnovo della istruttoria
dibattimentale (e in particolare la richiesta di acquisizione del registro delle
presenze dei dipendenti del servizio di manutenzione), ha rilevato che il servizio
di manutenzione era attivato su richiesta degli operatori e comunque era un
servizio di reperibilità notturna; e che, per situazioni facilmente risolvibili,
provvedeva direttamente il personale in servizio; ha poi ritenuto che le censure
difensive in ordine alla erronea interpretazione sulla pronta reperibilità del
personale addetto alla manutenzione influivano (non sulla penale responsabilità
dell’imputato, ma) sul carattere colposo della condotta posta in essere
dall’infortunato (che ha preferito intervenire piuttosto che allertare il servizio di
manutenzione).
3.3. In altri termini, la Corte di Appello ha giustificato il rigetto della
richiesta difensiva sviluppando argomentazioni che, in applicazione
dell’orientamento interpretativo sopra richiamato, non risultano sindacabili in
questa sede di legittimità.

4. Inammissibili e comunque infondati sono anche il secondo ed il terzo
motivo di ricorso.
4.1. In via preliminare, occorre precisare che le disposizioni di cui all’art. 4
comma 2 ed all’art. 35 comma 1 d. Igvo n. 626/1994, ancora vigenti all’epoca
del fatto (avvenuto il 14 maggio 2008), sono state abrogate per effetto
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derivante dalla acquisita consapevolezza di non poter decidere allo stato degli

dell’entrata in vigore del d. Igs. 81/2008 (avvenuta proprio il giorno dopo la
commissione del fatto per cui è processo), nel quale sono state sostanzialmente
trasfuse.
In particolare, l’art. 4 del d. Igs. 626/94, è stato trasfuso negli artt. 18, 28 e
29 e ss del d. Igs. 81/2008; mentre l’art. 35 del d. Igs. 626/94 è stato trasfuso
nell’art. 71 del d. Igs. 81/2008.
4.2. Tanto precisato, i motivi sono inammissibili in quanto il difetto di
correlazione tra fatto contestato e fatto ritenuto in sentenza non comporta nullità

essere dedotto per la prima volta in sede di legittimità ove il vizio concerna la
sentenza di primo grado ed esso non sia stato denunciato in appello (Cass. Sez.
1, sent. del 27/10/1995, Guarneri, rv. 202536).
Orbene, nel caso di specie, il (preteso) difetto di correlazione non ha
formato oggetto di uno specifico motivo di appello, essendosi limitato
l’appellante (attuale ricorrente) a dolersi – nello sviluppo del secondo motivo di
appello (concernente la carenza di ogni responsabilità dell’imputato nella
causazione dell’evento e per difetto dell’elemento soggettivo)- che nella sentenza
del giudice di primo grado si era passati da una contestazione di due profili di
colpa specifica ad un unico profilo di colpa non ben specificata.
4.3. I motivi in esame, quand’anche fossero ammissibili, sarebbero
comunque infondati.
Come noto, la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato che
le norme di cui agli artt. 521 e 522 cod. proc. pen. – avendo lo scopo di
assicurare il contraddittorio sul contenuto dell’accusa e, quindi, il pieno esercizio
del diritto di difesa dell’imputato – non possono ritenersi violate da qualsiasi
modificazione rispetto all’accusa originaria, ma soltanto da una modificazione
dell’imputazione che pregiudichi le possibilità di difesa dell’imputato.
La nozione strutturale di “fatto”, contenuta nelle disposizioni in questione,
va cioè coniugata con quella funzionale, fondata sull’esigenza di escludere le
effettive lesioni del diritto di difesa.
Il principio di necessaria correlazione tra accusa contestata (oggetto di un
potere del pubblico ministero) e decisione giurisdizionale (oggetto del potere del
giudice) risponde all’esigenza di evitare che l’imputato sia condannato per un
fatto, inteso come episodio della vita umana, rispetto al quale non abbia potuto
difendersi (Sez. 4, sent. n. 41663 del 25/10/2005, Cannizzo, Rv. 232423).
In tale ambito ricostruttivo, si è chiarito che sussiste il mutamento del fatto,
quando la fattispecie concreta nella quale si riassume l’ipotesi astratta prevista
dalla legge subisca una radicale trasformazione nei suoi tratti essenziali, tanto da
realizzare un’incertezza sull’oggetto dell’imputazione da cui scaturisce un reale
11

di ordine generale assoluta ed insanabile, con la conseguenza che non può

pregiudizio dei diritti della difesa (Sez. 6, sent. n. 36003 del 14/06/2004, Di
Bartolo, Rv. 229756).
Ed è stato precisato (Sez. 4, sent. n. 7704 del 27/06/1997, Crosara, Rv.
208556) che, in tema di lesioni colpose ai danni di un lavoratore, può ritenersi
violato il principio di correlazione tra accusa e sentenza solo quando la
causazione dell’evento venga contestata in riferimento ad una singola specifica
ipotesi colposa e la responsabilità venga invece affermata in riferimento ad
un’ipotesi differente. Se invece la contestazione concerne globalmente la

generica), la violazione suddetta non sussiste: è consentito al giudice aggiungere
agli elementi di fatto contestati altri estremi di comportamento colposo o di
specificazione della colpa, emergenti dagli atti processuali e quindi non sottratti
al concreto esercizio del diritto di difesa, a tutela del quale la normativa è
dettata.
Nel caso di specie, al ricorrente è stato contestato di aver causato al
lavoratore Pierangelo Magri le sopra indicate lesioni personali per colpa generica
(consistita in negligenza, imprudenza, imperizia) e per colpa specifica (violazione
delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro e, in particolare: per
omessa previsione nel documento di valutazione dei rischi di quelli connessi
all’operazione di incordatura; nonché per omessa disposizione che la zona
relativa all’avvolgitore fosse dotata di dispositivo di interblocco).
Applicando i principi di diritto, ora richiamati, al caso di specie, nel quale la
contestazione concerneva globalmente la condotta ed era contestata la colpa
generica, non si ravvisa alcuna violazione del disposto di cui all’art. 521 cod.
proc. pen.; e d’altronde, quando in una unica imputazione sono contestati più
profili di colpa, l’esclusione di uno di essi (nel caso di specie, la mancata
previsione nel documento di valutazione dei rischi di quelli connessi alla
operazione di incordatura) è irrilevante quando quelli accertati siano stati
comunque ritenuti sufficienti a produrre il fatto dannoso.
In definitiva, il percorso motivazionale sviluppato dalla Corte territoriale, in
punto di colpa generica e della colpa specifica relativa all’omessa dotazione da
parte dell’impianto di un dispositivo di interblocco – non risulta vulnerato da
alcuna insanabile lacuna argomentativa.

S.-Infine, infondato è anche il motivo aggiunto in sede di note difensive.
Non sfugge alla Corte che la questione relativa alla esclusione della
punibilità per la particolare tenuità del fatto è proponibile anche nel giudizio di
legittimità ai sensi dell’art. 609 comma 2 c.p.p.. (trattandosi di questione che essendo stato introdotto l’art. 131 bis cod. pen. dall’art. 1, comma 2, d
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condotta, addebitata come colposa (e cioè si faccia riferimento alla colpa

16.3.205,n. 28 – non sarebbe stato possibile dedurre in grado di appello); e che
il giudice di legittimità è chiamato a verificare la sola sussistenza in astratto delle
condizioni di applicabilità del nuovo istituto, salvo poi, in caso di valutazione
positiva, procedere all’annullamento della sentenza impugnata con rinvio, per
nuovo esame, al giudice di merito.
Senonchè, nel caso di specie, nel quale il bene protetto dalle norme in
contestazione è la salute e l’integrità fisica dei lavoratori, l’istituto non è neppure
astrattamente applicabile per difetto di uno dei suoi presupposti applicativi:

pericolo, esaminato in una prospettiva ex ante, non era per nulla tale.
Alla considerazione che precede si aggiunge quanto rilevato dalla Corte
territoriale in sede di diniego di concessione della prevalenza delle attenuanti
generiche sulla contestata aggravante: dall’istruzione dibattimentale effettuata in
primo grado è risultato che l’azienda (e, per essa, l’odierno imputato, che della
stessa era il Presidente del Consiglio di Amministrazione), benché a conoscenza
del problema del funzionamento dell’aspo, non ha ovviato ad esso rendendo
sicuro l’impianto, come pur avrebbe dovuto.

6. In definitiva,la sentenza impugnata deve essere confermata, non essendo
risultati fondati i dedotti motivi di censura.

7. Ne consegue che il ricorrente deve essere condannato alla rifusione delle
spese processuali.
P.Q.M.
il ricorso e condanna il ricorrente alfp
Così deciso in Roma, il 12 novembre 2015.

o
delle spese processuali.

invero, la norma richiede l’eseguità nel pericolo, mentre nel caso di specie il

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