Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47001 del 12/11/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 47001 Anno 2015
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: PAVICH GIUSEPPE

Data Udienza: 12/11/2015

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CREDENDINO FRANCESCO N. IL 05/02/1966
avverso la sentenza n. 11350/2013 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
29/11/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/11/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIUSEPPE PAVICH
Udito il Procuratore Gegerale in pers9rla del Dott. aegx erdie 4d4L0
che ha concluso per i(
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Ritenuto in fatto
CREDENDINO Francesco ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe, con la
quale, in riforma della sentenza di assoluzione dell’odierno ricorrente in data
15.5.2012, emessa in primo grado dal Tribunale di Sant’Angelo dei Lombardi in
composizione monocratica, veniva riconosciuto responsabile del reato a lui
ascritto ex art. 590, commi 2 e 3 c.p. e condannato alla pena di mesi tre di

dei danni in favore delle parti civili, da liquidarsi in separata sede, previo
riconoscimento di una provvisionale dell’ammontare di C 20.000 in favore di
Aíello Raffaele e di C 10.000 in favore di Cibellis Anna, ed inoltre al pagamento
delle spese processuali dei due gradi di giudizio e alla rifusione delle spese
processuali sostenute dalle parti civili.
Oggetto del processo è un episodio, occorso il 22.11.2008 presso il nucleo
ENEL di Caposele (AV), in occasione del quale, durante un’operazione di
sostituzione di un fusibile all’interno di una cabina di trasformazione, la persona
offesa Aiello Raffaele -dipendente ENEL- apriva lo sportello dello scomparto IMS
ivi posizionato; dopo avere aperto la porta di circa 10-20 centimetri, veniva
investito da una scarica elettrica sul fianco sinistro e sul ginocchio destro.
Secondo l’Aiello, la parte superiore della cella era priva del carter di copertura
dello scomparto, da lui non rimosso, nessun rischio gli era stato segnalato, e non
vi erano parti attive in movimento scoperte tali da influire sulla sicurezza.
Il Credendino risponde delle lesioni riportate dall’Aiello, consistite in ustioni
di II° e III° grado dalle quali derivava una malattia superiore a 40 giorni, nella
qualità di responsabile del servizio di prevenzione e dunque soggetto preposto
all’attuazione e al rispetto delle norme di sicurezza e di prevenzione degli
infortuni presso l’area comprendente Caposele per conto dell’ENEL Distribuzione
S.p.A., in quanto ometteva di osservare il disposto di cui all’art. 71 D.Lgs. n.
81/2008 e comunque la dovuta diligenza nel tenere l’impianto in buono stato di
conservazione e nell’effettuare la manutenzione dello stesso, necessaria per
tenere l’apparecchiatura in condizioni idonee ai fini della salute e della sicurezza
in relazione al lavoro affidato all’Aiello (sostituzione di un fusibile); tale condotta
omissiva, secondo l’imputazione, costituiva la causa dell’incidente occorso al
dipendente Aiello Raffaele.
Il quadro probatorio formatosi nel procedimento di primo grado veniva
rivalutato dalla Corte territoriale a seguito di ricorso del P.G. presso la Corte di
Appello di Napoli. La Corte di merito, nella sentenza impugnata, formava il
proprio convincimento difforme rispetto al giudice di primo grado sulla base di

reclusione, con concessione dei doppi benefici di legge, nonché al risarcimento

una rivalutazione delle risultanze offerte dalle consulenze del c.t. di parte civile,
p.i. Gambone, e del c.t. della difesa, ing. Macchiaroli, circa le cause del sinistro,
ritenendo in particolare le considerazioni svolte dal c.t. Gambone più plausibili e
logiche in relazione allo stato oggettivo dei luoghi -caratterizzato dalla presenza
di eccessiva umidità e di ruggine all’interno e all’esterno della cabina- per come
emerso anche alla luce delle rimanenti risultanze probatorie (in particolare dalle
deposizioni della persona offesa e degli altri soggetti citati quali testi); in
relazione a tali emergenze, la Corte ravvisava la sussistenza di condizioni di

scarica elettrica (c.d. arco elettrico) che attinse l’Aiello; veniva poi esclusa dalla
Corte territoriale l’effettuazione di manovre abnormi da parte di quest’ultimo, tali
da interrompere il nesso di causalità; e si individuava nel CREDENDINO il
soggetto istituzionalmente deputato al rispetto della normativa di sicurezza e
prevenzionistica, nella sua qualità di responsabile della Divisione e Reti macroarea territoriale Sud – zona di Avellino.
Il ricorso presentato dal CREDENDINO si articola in un triplice ordine di
motivi.
Con il primo motivo, il ricorrente denuncia la mancanza, contraddittorietà o
manifesta illogicità della motivazione in relazione alla dinamica dell’infortunio: in
particolare contesta la carente motivazione in base alla quale sono state
disattese, dalla Corte di merito, le valutazioni tecniche dell’ing. Macchiaroli,
consulente tecnico della difesa, il quale ha escluso -con argomenti scientifici
riportati anche nel corpo del ricorso- che l’arco elettrico che attinse l’Aiello
potesse essersi formato a causa della presenza di umidità nella cabina di
trasformazione; si duole in sostanza il ricorrente che la Corte territoriale non
abbia sufficientemente illustrato le ragioni in base alle quali abbia preferito la tesi
sostenuta dal c.t. di parte civile Gambone a quella sostenuta dall’ing.
Macchiaroli.
Con il secondo motivo di ricorso, il CREDENDINO lamenta la mancanza,
contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla qualifica
soggettiva dell’imputato, in base alla quale è stata ravvisata la sua posizione di
soggetto istituzionalmente deputato al rispetto della normativa antinfortunistica
che si assume violata: qualifica soggettiva che, deduce il ricorrente, non ha
formato oggetto di prova, e che anzi dovrebbe escludersi in quanto il
CREDENDINO non ricopriva la funzione di datore di lavoro (tale era infatti,
secondo le indicazioni riportate dal ricorrente alla stregua degli atti, l’ing. Antonio
Giacomarra), né aveva da questi ricevuto alcuna delega di funzioni, ma solo
quella -affatto irrilevante- di effettuare materialmente il pagamento della

degrado manutentivo, giudicate causalmente rilevanti ai fini del prodursi della

sanzione applicata in via amministrativa a seguito di ispezione dell’ASL
competente.
Con il terzo motivo, il ricorrente si duole della mancanza, contraddittorietà o
manifesta illogicità della motivazione in relazione all’esercizio del potere
discrezionale circa l’individuazione e la quantificazione della pena da applicare,
pur a fronte di quanto disposto dall’art. 132 c.p., che fa obbligo al giudice di
indicare i motivi che giustificano la scelta della pena (nella specie detentiva
anziché pecuniaria).

memoria, nella quale confuta i motivi di ricorso articolati dal CREDENDINO,
affermando la completezza della motivazione della sentenza di condanna sia in
riferimento alle cause dell’incidente, sia in riferimento alla posizione di garanzia
attribuita all’imputato; e insiste per la conferma della sentenza impugnata.
All’odierna udienza, l’avv. Bruno ha chiesto il rigetto del ricorso e la conferma
della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Per ragioni di ordine logico, la Corte ritiene di dover assegnare trattazione
prioritaria al secondo motivo di ricorso, riguardante la posizione di garanzia in
capo al CREDENDINO.
La Corte di merito ha invero adeguatamente motivato in ordine al fatto che
l’odierno ricorrente, quale responsabile della

Divisione e Reti macro area

territoriale sud – zona di Avellino, era istituzionalmente deputato al rispetto della
normativa in tema di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro; ed ha
all’uopo richiamato quanto al riguardo riferito dal teste Russo, che ha indicato nel
CREDENDINO l’unico soggetto responsabile della manutenzione.
Da ciò è dato evincere, da un lato, la sussistenza in capo al ricorrente della
posizione di garanzia in materia antinfortunistica, che implicava l’obbligo
giuridico -da lui disatteso, nella prospettiva accusatoria- di curare la
manutenzione degli impianti rientranti nella sfera di sua competenza, fra cui la
cabina elettrica ove avvenne l’infortunio; e, dall’altro, l’infondatezza dei contrari
argomenti formulati dal ricorrente nel motivo in esame.
A questo punto va esaminato il primo motivo di ricorso, che è invece fondato
e meritevole di accoglimento.
Nel motivare la propria preferenza per la ricostruzione operata dal c.t. della
parte civile Gannbone, la Corte territoriale fonda tale convincimento
essenzialmente sul dato costituito dalla diffusa presenza di umidità e di ruggine
nella cabina ove si determinò l’arco elettrico che colpì l’Aiello, presenza accertata
anche attraverso le deposizioni testimoniali e che, secondo il c.t. di parte civile,
determinò le condizioni per il prodursi della scarica elettrica.

Il difensore della parte civile Aiello Raffaele, avv. Bruno, ha depositato una

Nel rigettare la ricostruzione operata dall’ing. Macchiaroli, consulente della
difesa -il quale aveva viceversa escluso categoricamente l’incidenza dell’umidità
e della ruggine sulla causazione dell’arco elettrico-, la sentenza impugnata
afferma che essa sarebbe “fondata su una congettura rimasta del tutto
indimostrata ossia che l’Aiello abbia proceduto allo smontaggio del carter
ponendo in essere una condotta rischiosa e abnorme”; aggiungendo però che
tale illazione avrebbe richiesto la prova della disponibilità, da parte della persona
offesa, di strumenti ed arnesi dei quali questi non era dotato,

“con la

alle predette condizioni di degrado manutentivo della cabina”.
Orbene, ad avviso di questa Corte, la suesposta motivazione è affetta da
illogicità e comunque risulta affatto carente, non prendendo in considerazione
elementi valutativi di natura scientifica -introdotti dal consulente della difesabasati su dati scientifici e tali, se confermati, da inficiare la spiegazione logicocausale dell’evento sostenuta dall’accusa e adottata nella sentenza impugnata.
Dagli atti (trascritti per estratto nel ricorso) risulta infatti che l’ing.
Macchiaroli ha fornito specifici argomenti tecnici in base ai quali, in una cabina in
cui -come in quella ove avvenne l’incidente- l’aria si presenta umida e non pura
e in cui il valore di tensione fra le fasi era di 20 kV, affinchè potesse prodursi una
scarica elettrica avente un valore di tensione di 11,6 kV, sarebbe stato
indispensabile che gli elementi tra cui fosse applicata tale tensione distassero fra
di loro appena 0,6 cm., e non 22 cm. (distanza intercorrente fra le lame e le
ganasce su cui si sarebbe prodotta la scarica).
Sul punto, la Corte non ha però fornito alcun elemento a confutazione,
limitandosi a ritenere preferibile -perché fondata su altri elementi emersi in sede
di istruttoria, riferiti in particolare alle condizioni di degrado manutentivo della
cabina- la tesi sostenuta dal p.i. Gambone, e disattendendo quella dell’ing.
Macchiaroli in quanto la ricostruzione alternativa da questi proposta non sarebbe
stata supportata da elementi di riscontro probatorio.
In realtà, le considerazioni introdotte dall’ing. Macchiaroli, nell’escludere che
la scarica si fosse potuta produrre nei termini suggeriti dal c.t. di parte civile,
non contestano le acquisizioni probatorie riguardanti la presenza di umidità e di
ruggine nella cabina, ma nondimeno escludono categoricamente, mediante
specifici argomenti scientifici (non affrontati dalla Corte di merito), che tali
condizioni abbiano potuto avere un rilievo causale sul prodursi dell’arco elettrico.
Ora, sebbene sia vero che il giudice non è tenuto a rispondere in
motivazione a tutti i rilievi del consulente tecnico della difesa (cfr. Cass. Sez. 5,
n. 42821 del 19/06/2014 – dep. 13/10/2014, Ganci e altri, Rv. 262111),
purtuttavia ciò presuppone che egli abbia indicato le ragioni del proprio

conseguenza che la causa della scarica elettrica che lo ha colpito deve ascriversi

convincimento in modo esauriente: il che, in base a quanto appena osservato,
non sembra potersi affermare nel caso di specie, non avendo la stessa attribuito
in motivazione il dovuto rilievo ad argomenti tecnici in sé astrattamente idonei a
privare di fondamento la ricostruzione della sequenza causale fornita dal
consulente di parte civile, indipendentemente dalla sussistenza o meno di
riscontri probatori ad eventuali decorsi causali alternativi.
Quanto al perimetro valutativo nel presente giudizio di legittimità, si osserva
che questa Corte non deve stabilire la maggiore o minore attendibilità scientifica

esatta, ma solo se la spiegazione fornita sia razionale e logica; essa, infatti, non
è giudice del sapere scientifico ed è solo chiamata a valutare la correttezza
metodologica dell’approccio del giudice di merito al sapere tecnico-scientifico,
che riguarda la preliminare, indispensabile verifica critica in ordine all’affidabilità
delle informazioni utilizzate ai fini della spiegazione del fatto (Cass. Sez. 5, n.
6754 del 07/10/2014 – dep. 16/02/2015, C, Rv. 262722). E’ poi costantemente
affermato dalla giurisprudenza di questa Corte che la scelta operata dal giudice,
tra le diverse tesi prospettate dal perito e dai consulenti delle parti, di quella che
ritiene maggiormente condivisibile, costituisce giudizio di fatto, incensurabile in
sede di legittimità, purchè però la sentenza dia conto, con motivazione accurata
ed approfondita, delle ragioni di tale scelta, del contenuto dell’opinione disattesa
e delle deduzioni contrarie delle parti (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 45126 del
06/11/2008 Ud. -dep. 04/12/2008- Rv. 241907; cfr. anche Sez. 5, Sentenza n.
686 del 03/12/2013).
Nella specie, l’esame delle ragioni in base alle quali la Corte di merito ha
respinto la tesi del consulente della difesa conduce a individuare un vizio nella
motivazione della sentenza impugnata, riferibile alla carenza argomentativa su
uno specifico, ma potenzialmente dirimente, argomento posto a base
dell’elaborato del consulente della difesa in ordine all’efficienza causale delle
condizioni di degrado manutentivo in cui versava l’impianto rispetto all’evento
lesivo occorso alla persona offesa.
Dal complesso di ragioni fin qui illustrate, consegue la fondatezza del motivo
di impugnazione in esame. L’impugnata sentenza va perciò annullata, con rinvio
per nuovo esame alla Corte di Appello di Napoli cui rimette anche il regolamento
delle spese tra le parti del presente giudizio.

P.Q.M.

delle acquisizioni esaminate dal giudice di merito e, quindi, se la tesi accolta sia

Annulla la sentenza impugnata con rinvio, per nuovo esame, alla Corte di
Appello di Napoli cui rimette anche il regolamento delle spese tra le parti del
presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 12.11.2015

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