Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47000 del 19/11/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 47000 Anno 2013
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: DI MARZIO FABRIZIO

SENTENZA
Sul ricorso proposto da Bahaddi Latifa, nata il 22.9.1964 avverso la sentenza
della Corte di Appello di Milano del 5.6.2012. Sentita la relazione della causa
fatta dal consigliere Fabrizio Di Marzio; udita la requisitoria del sostituto
procuratore generale Antonio Mura, il quale ha concluso chiedendo che il
ricorso sia dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano ha confermato la
sentenza del Tribunale di Lodi in data 27 gennaio 2008 di condanna
dell’odierna imputata per il delitto di rapina impropria per aver sottratto dagli
scaffali di un supermercato Upim alcuni prodotti.
Ricorre, assistita da difensore, l’imputata lamentando violazione di legge e
manifesta illogicità della motivazione per avere la Corte di appello fondato la
propria decisione esclusivamente sulla testimonianza resa dalla sorvegliante
del supermercato benché la stessa si sia più volte contraddetta nell’esporre i
fatti prima in sede di indagini e successivamente in sede dibattimentale. Si

Data Udienza: 19/11/2013

lamenta, al riguardo, anche violazione di legge per la mancata assunzione
delle videoregistrazioni eseguite dalle telecamere poste all’interno del negozio,
così come richiesto dalla difesa. Si osserva infatti che tale acquisizione
probatoria sarebbe stata necessaria per superare il ragionevole dubbio sulle
condotte attribuite all’odierna imputata attesa l’insufficienza del quadro
probatorio raccolto nel processo.
CONSIDERATO IN DIRITTO

compiutamente motivato tutte le ragioni poste a base della propria decisione,
e limitandosi l’imputata a svolgere in questa sede motivi su profili già
ampiamente valutati dalla Corte territoriale, con ciò dimostrando anche un
evidente difetto di correlazione con la sentenza che si pretenderebbe di
criticare.
Basterà ricordare come la Corte di appello abbia argomentato sinteticamente
ma esaustivamente le ragioni della propria decisione riferendo come la
testimone escussa, sorvegliante del supermercato teatro dei fatti di causa,
abbia linearmente riferito di aver notato l’odierna imputata già all’atto del suo
ingresso nel negozio, di averne seguito i movimenti, di aver constatato la
sottrazione di merce, di essere intervenuta soltanto dopo il superamento da
parte dell’odierna imputata delle casse perché fosse manifesta la sua
intenzione di sottrarre la merce senza effettuare il pagamento; di essere stata
strattonata dall’imputata allorché cercò di fermarla.
Chiarisce la Corte di appello che a fronte di tale deposizione va considerata
l’opposta e non verosimile versione fornita dall’imputata, ossia di essere stata
inopinatamente aggredita dalla sorvegliante. Conclude logicamente come la
prova della colpevolezza possa ritenersi su tali basi raggiunta.
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente
al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della
Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa
emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro 1000.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di Euro 1000 in favore della Cassa delle ammende.

Così deliberato il 19.11.2013

Il ricorso è manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale

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