Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47000 del 12/11/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 4 Num. 47000 Anno 2015
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
TASSARI FRANCESCO N. IL 04/10/1969
avverso la sentenza n. 12025/2009 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
15/05/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/11/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ROCCO MARCO BLAIOTTA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per ( ( U- «’ 49 -2e, ‘t;,`

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 12/11/2015

16 Tassan
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.11 Tribunale di Noia ha affermato la responsabilità dell’imputato in epigrafe in
ordine ai reati di cui agli articoli 624 e 625 n. 7, 337,582 e 585,635 cod. pen., con
recidiva reiterata specifica infraquinquennale, commessi il 17 agosto 2006. È stata
irrogata la pena di sei anni ed otto mesi di reclusione e 667 euro di multa.

con sentenza del 15 maggio 2014, ha ridotto la pena a tre anni di reclusione e 600
euro di multa.

2. Ricorre per cassazione l’imputato. Si deduce che la Arte d’appello ha
omesso di considerare che l’imputato ha rivoluzionato la propria vita dopo i fatti,
chiudendo con il mondo degli illeciti e dello stupefacente. Ciò emerge dalla
documentazione del Sert. Egli è stato assunto da un’azienda di autotrasporti ed è
persona ormai completamente diversa. Ciò avrebbe dovuto condurre a concedere le
attenuanti generiche e ad escludere la rilevanza della recidiva.
Si invoca a sostegno di tale assunto la sentenza costituzionale n. 183 del 2011
e la pronunzia del Sezioni unite di questa corte del 27 maggio 2010 n. 35738.

3. Il ricorso è infondato.
La sentenza impugnata ritiene che vi sia stato un definitivo ravvedimento
documentato dall’attività lavorativa, nonché dalla cessazione della tossicodipendenza.
Ciò consente la riduzione della pena in rilevante misura.
Le numerose precedenti condanne, tuttavia, non consentono di escludere la
rilevanza della recidiva ritenuta in sentenza ed accresciuta dalla gravità dei fatti. Per le
medesime ragioni va esclusa la possibilità di concedere le attenuanti generiche.
La giurisprudenza evocata f che4 ammette la possibilità di escludere la rilevanza
in concreto della recidiva e sollecita un apprezzamento ampio sulla attuale personalità,
non rileva. Infatti la pronunzia / proprio in applicazione dell’istanza di concreto
apprezzamento in ordine ai diversi profili della fattispecie concreta, ha compiuto una
argomentata valutazione che ha da un lato preso atto del mutato stile di vita ed ha
dall’altro ritenuto di non poter completamente obliare il pesante carico delle precedenti
condanne. Tale valutazione di merito, essendo congruamente argomentata ed
immune da vizi logici, non può essere posta in discussione nella presente sede di
legittimità.
Il

ricorso deve

essere conseguentemente rigettato. Segue per legge la

condanna al pagamento delle spese processuali.

Yft–

La pronunzia è stata parzialmente riformata dalla Corte d’appello di Napoli che,

P. Q. M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Roma 12 novembre 2015

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

CORTE (.313PRIzr:MA )31 CASSAZIONE
IV seziene Feni-de2

(Rocco BLAIOTTA)

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA