Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 470 del 25/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 470 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: MULLIRI GUICLA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Braidich Marco, nato a Milano il 20.1.67
Hudorovich Clara, nata a Milano il 19.1.72
imputati artt. 110, 731 c.p.
avverso la sentenza del Giudice di Pace di Pescia del 28.2.13

Sentita la relazione del cons. Guida Mùlliri;

osserva

I ricorrenti sono stati giudicati responsabili di avere omesso di far impartire l’istruzione
scolastica obbligatoria al proprio figlio per un periodo compreso tra i113 settembre ed il 18
ottobre 2007 e condannati alla pena di 10 C di ammenda ciscuno.
Nel gravame essi si dolgono della manifesta illogicità della motivazione e della sua
carenza.
Il ricorso è inammissibile perché sostanzialmente assertivo. Esso, infatti, si risolve nella
mera asserzione della esistenza di vizi motivazionali (non meglio specificati) che darebbero
luogo ad una motivazione apparante.
L’assunto è del tutto generico ed avulso dal contesto sì da non indicare i punti specifici
sui quali la motivazione in esame sarebbe inadeguata.

Data Udienza: 25/10/2013

Peraltro, deve dirsi che, in concreto, ciò non risponde affatto al vero perché il
provvedimento impugnato risulta del tutto congruo e conforme ai necessari requisiti di
sostanza. In esso, infatti, si dà conto della istruttoria dibattimentale e le emergenze acquisite
sono commentate in modo del tutto logico.
Alla presente declaratoria segue, per legge, la condanna dei ricorrenti al pagamento
delle spese processuali e, ciascuno al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di
1000 €.

Visti gli artt. 610 e ss. c.p.p.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e,
ciascuno, al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1000 €.

Così deciso in Roma nell’udienza del 25 ottobre 2013

Il Presidente

P.Q.M.

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