Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47 del 10/09/2013


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Penale Sent. Sez. F Num. 47 Anno 2014
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: DI SALVO EMANUELE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
VACCARO VINCENZO N. IL 12/05/1976
avverso la sentenza n. 691/2012 CORTE APPELLO di TRIESTE, del
06/11/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/09/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. EMANUELE DI SALVO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
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che ha concluso per

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Udito, per la parte civile, l’Avv
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Data Udienza: 10/09/2013

1. Vaccaro Vincenzo ricorre per cassazione , tramite il difensore, avverso la
sentenza della Corte d’appello di Trieste, in data 6-11-12, con la quale è stata
confermata , in punto di responsabilità , la sentenza di condanna emessa in
primo grado, in ordine ai delitti di cui agli artt 9 co 2 1. 1423/56 , 337 , 648-61 n
2 , 624-61 n 2 ,485-491, 336, 612 ult co cp.
2. Il ricorrente deduce, quanto al reato di cui all’art 9 1. 1423/56 , difetto di dolo e
ravvisabilità della scriminante dello stato di necessità poiché egli si era recato in
farmacia per far fronte ad un improvviso e grave malessere che l’aveva colto.
3. In ordine al reato di resistenza , il ricorrente deduce omessa motivazione sulle
palesi discrasie rappresentate dalla difesa in merito agli orari degli interventi della
Mazzoli presso il bar e del suo ritorno presso la sede SIAE, rilevabili anche dai
tabulati SIAE.
4. Relativamente al reato di ricettazione , il ricorrente lamenta contraddittorietà della
sentenza d’appello poiché la Corte territoriale ha, da un lato , ritenuto attendibile
il teste Dehara in merito alla responsabilità dell’imputato e , dall’altro , ha
ritenuto inattendibile lo stesso testimone laddove ha riferito che l’assegno venne
compilato in tutte le sue parti , in sua presenza, dall’imputato.
5. In ordine al reato di cui all’art 336 cp , deduce contraddittorietà della motivazione
in riferimento alla valenza intimidatoria della frase rivolta dall’imputato
all’ufficiale di p.g. .
6. Per quanto concerne il reato di cui all’art 612 cp , il ricorrente lamenta
contraddittorietà della motivazione poiché la stessa Corte d’appello ha
riconosciuto che la minaccia di morte diretta al mar. Nencioni non aveva alcuna
serietà.
Si chiede pertanto annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Le censure formulate esulano dal numerus clausus delle censure deducibili in
sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione
del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito ,le cui determinazioni , al
riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione
congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell’iter logico-giuridico seguito dal
giudicante e delle ragioni del decisum . In tema di sindacato del vizio di
motivazione , infatti , il compito del giudice di legittimità non è quello di
sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in
ordine all’affidabilità delle fonti di prova , bensì di stabilire se questi ultimi
abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione , se abbiano fornito una
corretta interpretazione di essi , dando esaustiva e convincente risposta alle
deduzioni delle parti , e se abbiano esattamente applicato le regole della logica
nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di
determinate conclusioni a preferenza di altre ( Sez un.13-12-95 Clarke , rv

RITENUTO IN FATTO

2

203428). Nel caso di specie , la Corte d’appello ha evidenziato , in ordine alla
violazione dell’art 9 co 2 1. 1423/56, che l’imputato ha ammesso di aver lasciato il
comune in cui aveva l’obbligo di soggiorno. Del resto , il comandante della
pattuglia che aveva notato , in tale frangente , il Vaccaro , aveva avvisato il
Comando di stazione prima che l’imputato stesso avvertisse . In ogni casosottolinea correttamente il giudice a quo-, la tesi secondo cui il mero avviso alla
p.g. abbia efficacia scriminante è priva di pregio e non elide neanche l’elemento
psicologico , trattandosi di errore su norma extrapenale integratrice del precetto
penale . Del pari infondata è la tesi relativa alla sussistenza di uno stato di
necessità ,non comprendendosi perché mai il Vaccaro , avendo a disposizione un
collaboratore , in qualità di autista , dovesse recarsi personalmente in farmacia ,
per di più in compagnia di tutta la famiglia.
Per quanto inerisce ai reati commessi in danno di Mazzoli Iolanda, la Corte
territoriale evidenzia l’attendibilità della teste, che non aveva particolari motivi
di risentimento nei confronti dell’imputato e che ha reso dichiarazioni riscontrate
da quanto riferito da testimoni estranei ai fatti : nel primo caso , un maresciallo
della G. di F. ; nel secondo , il gestore di un’enoteca e un giornalista . Inoltre ,
nella prima occasione, i rilievi formulati dalla Mazzoli sono stati confermati dal
sequestro operato dalla Guardia di Finanza. Nella seconda occasione , i tempi
indicati dalla Mazzoli hanno trovato conferma nell’analisi dei tabulati SIAE.
Viceversa , la versione della Morut è del tutto incompatibile con gli orari di
apertura degli uffici SIAE. Né alcuno ha provato la circostanza , di per sé
scarsamente verosimile, che la Mazzoli ,proprio la mattina in cui si verificarono i
fatti , abbia aperto l’ufficio un’ora e mezza prima dell’orario previsto,
appositamente per trattare la pratica Morut.
In ordine alla minaccia diretta al Maresciallo dei Carabinieri , nessun rilievo può
riconoscersi alla circostanza che essa sia stata proferita in assenza del soggetto
passivo e materialmente rivolta a due Carabinieri della medesima Stazione . Si è
infatti trattato di un’espressione non pronunciata dall’imputato parlando con altri
e casualmente percepita dai militari ma rivolta dal Vaccaro a questi ultimi
appositamente perché essi la riferissero al destinatario. E l’evidente insofferenza
del Vaccaro nei confronti della Forza pubblica nonché la sua qualità di
pregiudicato e di sottoposto a misura di prevenzione contribuivano a rafforzare la
valenza intimidatoria della frase proferita. Così come le minacce proferite
telefonicamente nei confronti del maresciallo Nencioni e finalizzate ad indurlo a
desistere dal compimento degli atti d’ufficio , in vista di futuri eventuali controlli
di polizia, emergono dalla semplice lettura della trascrizione della telefonata.
Per quanto attiene al reato di ricettazione , il giudice di secondo grado ha
sottolineato come sia incontestata la sussistenza del reato —presupposto ed
inverosimile la giustificazione fornita dall’imputato in merito al possesso
dell’assegno negoziato , non comprendendosi perché mai il Vaccaro- che
certamente non era uno sprovveduto-avrebbe dovuto prestarsi al coinvolgimento
in una situazione dai profili sospetti , quanto meno rischiando di rispondere di
emissione di assegno a vuoto. Tanto più che l’asserito tradens — tale Maria Luisa

PQM
DICHIARA INAMMISSIBILE IL RICORSO E CONDANNA IL RICORRENTE AL
PAGAMENTO DELLE SPESE PROCESSUALI ED AL VERSAMENTO DELLA SOMMA DI
EURO 1000 ALLA CASSA DELLE AMMENDE, NONCHÈ ALLA RIFUSIONE DELLE SPESE
SOSTENUTE NEL PRESENTE GIUDIZIO DALLA PARTE CIVILE CHE LIQUIDA IN
COMPLESSIVI EURO DUEMILA PER COMPENSI, OLTRE AGLI ACCESSORI DI LEGGE.

Così deciso in Roma, all ‘udienza del 10-9-13 .

Bombardella – non è stato neanche dedotto dall’imputato come teste a discarico.
Viceversa, il possesso dell’intero blocchetto , dimostrato dalla dichiarazione del
teste che ha riferito di aver notato che l’assegno era stato staccato da un carnet,
costituisce ulteriore elemento a carico dell’imputato.
4. Dalle cadenze motivazionali della sentenza d’appello è dunque enucleabile una
attenta analisi della regiudicanda , avendo i giudici di secondo grado preso in esame
tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alla conferma della sentenza di
prime cure attraverso un itinerario logico-giuridico in nessun modo censurabile sotto
il profilo della correttezza logica ,e sulla base di apprezzamenti di fatto non
qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò
insindacabili in questa sede . Né la Corte suprema può esprimere alcun giudizio
sull’attendibilità delle acquisizioni probatorie , giacché questa prerogativa è
attribuita al giudice di merito , con la conseguenza che le scelte da questo compiute,
se coerenti, sul piano logico , con una esauriente analisi delle risultanze agli atti , si
sottraggono al sindacato di legittimità ( Sez. un. 25-11-’95 , Facchini , rv203767).
5. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, a norma dell’art 606 co 3 cpp ,
con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali , al
versamento della somma di euro mille, determinata secondo equità, in favore della
Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese sostenute nel presente giudizio dalla
parte civile , che si ritiene congruo liquidare in complessivi euro duemila per
compensi , oltre agli accessori di legge.

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