Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47 del 05/12/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 47 Anno 2015
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GASSAMA FAMARA ALIAS CUI 039F6EP – 03FD5KF N. IL
12/12/1986
avverso l’ordinanza n. 833/2013 CORTE APPELLO di TORINO, del
08/11/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA
SILVIO BONITO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

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cc-A-e—efg

Uditi difensor Avv.;

C_ 6 -e_

Data Udienza: 05/12/2014

La Corte, ritenuto in fatto e considerato in diritto

1. La Corte di appello di Torino, con provvedimento del dì 8
novembre 2013, rigettava l’istanza proposta da Gassama Famara,
condannato dal Tribunale di Torino con sentenza del 25 ottobre
2012, n. 4299/12, con la quale il condannato chiedeva la
declaratoria di non esecutività della sentenza detta ovvero la
restituzione in termini per poterla ritualmente appellare.
La corte territoriale argomentava a sostegno della decisione
rilevando la piena legittimità del titolo dato dalla sentenza di
condanna impugnata e la tardività della domanda subordinata di
restituzione in termini, giacchè notificatagli la sentenza di condanna
il 30 luglio 2013 e depositata la richiesta di restituzione in termini
soltanto il 24.10.2013, eppertanto oltre il termine di decadenza di
trenta giorni previsti dall’art. 175 c.p.p..
2. Avverso il provvedimento del giudice territoriale ricorre per
cassazione Gassama Famara sviluppando due motivi di
impugnazione.
2.1 Col primo di essi denuncia la difesa ricorrente violazione degli
artt. 178, 666 e 670 c.p.p. giacchè assunta la decisione de plano,
senza la prescritta udienza camerale, non ricorrendone, nella
fattispecie, le condizioni di legge.
2.2 Col secondo motivo di impugnazione denuncia la difesa
ricorrente violazione dell’art. 665 co. 4 c.p.p., giacchè violate le
regole in materia di competenza a provvedere sulla istanza di merito
come innanzi proposta dal ricorrente.
Argomenta al riguardo essa difesa che l’incidente di esecuzione
sollevato ai sensi dell’art. 670 c.p.p. era stato depositato presso il
Tribunale di Torino, giudice dell’esecuzione funzionalmente
competente a conoscerlo, mentre la decisione impugnata risulta
deliberata dalla Corte di appello, de plano eppertanto in assenza di
avvisi alle parti che non hanno potuto eccepire il vizio prima della
decisione impugnata.
3.Con argomentata requisitoria scritta il P.G. in sede concludeva per
l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato con
restituzione degli atti al giudice competente (il Tribunale di Torino)
giacchè violate le norme sulla competenza funzionale del giudice
dell’esecuzione.

1

P. T. M.
la Corte, annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone la
trasmissione degli atti al Tribunale di Torino.
Così deciso in Roma, addì 5 dicembre 2014
Il cons. est.
Il Presidente

4. La doglianza affidata al secondo motivo di impugnazione,
assorbente del primo attesa la sua pregiudizialità, è fondata.
La fattispecie in esame trova infatti la sua regolamentazione nella
disciplina dettata al quarto comma dell’art. 670 c.p.p., in forza del
quale, nella ipotesi in cui l’interessato contesti la formazione del
titolo esecutivo e domandi la restituzione in termini a norma
dell’art. 175 c.p.p., se la relativa richiesta non è stata proposta al
giudice dell’impugnazione, sulla restituzione del termine ad
impugnare decide il giudice dell’esecuzione, nella fattispecie
individuabile nel Tribunale di Torino. Detta autorità giudiziaria ha
infatti emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo.
E’ appena il caso di aggiungere che la violazione delle regole sulla
competenza funzionale del giudice dell’esecuzione, competenza
inderogabile, comporta la nullità insanabile del provvedimento
deliberato dal giudice incompetente.
“La competenza del giudice dell’esecuzione ha carattere funzionale,
assoluto e inderogabile; pertanto la nullità conseguente alla sua
inosservanza può essere rilevata d’ufficio dal giudice in ogni stato e
grado del procedimento.” (Cass., Sez. I, 04/07/2008, n. 31946;
Cass., Sez. I, 28/04/2010, n. 18734).
Ne consegue che si impone l’annullamento senza rinvio del decreto
impugnato, con restituzione degli atti al giudice dell’esecuzione
competente, nella fattispecie il Tribunale di Torino, affinchè
provveda sull’incidente di esecuzione proposto dal Gassama

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